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Art. 7
Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi
1. All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente della sezione stabilisce i giorni della settimana e le ore in cui la sezione tiene le udienze di discussione.
2. Il decreto del presidente resta affisso per tutto l'anno presso ciascuna sala di udienza.
3. All'inizio di ogni trimestre il presidente della sezione determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione.
4. Se all'udienza sono presenti giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascun giudizio, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano per i collegi di primo grado e dai giudici più anziani, fino al numero di cinque componenti, per i collegi d'appello.
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