Codice di procedura civile

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Libro primo
Art. 3 bis - Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette il duplicato informatico o copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. 178
Libro secondo
Art. 281 nonies - Connessione
Libro terzo
Libro quarto
Codice di procedura civile
Libro primo
Titolo VI
Capo I
Sezione IV

Edizioni Cartacee

Acquista i nostri codici

Negozio

Art. 149

Notificazione a mezzo del servizio postale

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.

Quest'ultimo è allegato all'originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.

Preparati ai Concorsi Pubblici

Rimani sempre aggiornato sulle ultime novità, bandi in uscita e guide allo studio. Visita informazioneconcorsi.it per non perderti nessuna opportunità.

Guide allo studio Notifiche bandi

Esercitati con l'App Ufficiale

Mettiti alla prova con migliaia di quiz aggiornati e simulazioni d'esame. Tieni traccia dei tuoi progressi e preparati al meglio per superare le prove.

Simulazioni reali Spiegazioni dettagliate Statistiche
Disponibile su

Scarica l'App

Porta la normativa sempre con te. Scarica l'app Informazione Normativa per un accesso rapido e offline.