Codice di procedura civile

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Libro primo
Art. 3 bis - Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette il duplicato informatico o copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. 178
Libro secondo
Art. 281 nonies - Connessione
Libro terzo
Libro quarto
Codice di procedura civile
Libro secondo
Titolo I
Capo III

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Art. 281 octies

Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale

Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sè in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti.

Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell'articolo 275-bis.

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