Codice di procedura civile

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Libro primo
Art. 3 bis - Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette il duplicato informatico o copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. 178
Libro secondo
Art. 281 nonies - Connessione
Libro terzo
Libro quarto
Codice di procedura civile
Libro secondo
Titolo I
Capo IV

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Art. 286

Notificazione nel caso d'interruzione

Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell'articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

Se si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.

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