Codice di procedura civile

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Libro primo
Art. 3 bis - Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette il duplicato informatico o copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. 178
Libro secondo
Art. 281 nonies - Connessione
Libro terzo
Libro quarto
Codice di procedura civile

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Art. 3

La pubblicazione del Codice di procedura civile si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno del Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Grandi

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 426, foglio 72. - Mancini

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