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Art. 5
Sospensione o limitazione dei servizi
Assunzione di quelli dati in concessione
Il Governo della Repubblica, per grave necessità pubblica, può disporre la sospensione dei servizi o limitare i servizi stessi da chiunque gestiti, ovvero assumere temporaneamente i servizi dati in concessione.
Nessuna indennità speciale è dovuta in tali casi al concessionario, salva l'attribuzione di quanto stabilito negli atti di concessione.
Il provvedimento è emanato con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.
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