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Art. 10
Sicurezza delle informazioni
1. I fornitori adottano le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee ad assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni commerciali oggetto di trattamento conformemente agli obblighi previsti dagli artt. 31 e ss. del Codice e dell'Allegato "B" al Codice.
2. Ogni fornitore individua gli eventuali responsabili, anche esterni, e gli incaricati autorizzati a trattare le informazioni commerciali, conformemente agli artt. 29 e ss. del Codice.
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