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Art. 12
Disposizioni transitorie e finali
1. Le misure necessarie per l'applicazione del presente Codice deontologico sono adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo entro il termine di cui al successivo articolo 13.
2. Il Garante, anche su richiesta delle associazioni di categoria che sottoscrivono il presente Codice, promuove il riesame e l'eventuale adeguamento del suddetto Codice alla luce di novità normative, del progresso tecnologico o dell'esperienza acquisita nella sua applicazione.
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