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Art. 20
Rilevato che, sempre secondo quanto previsto dal citato art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, al termine della suddetta procedura di verifica, le «disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del Codice»;
Ritenuto che la valutazione di compatibilità di dette disposizioni con il regolamento non possa prescindere da una loro lettura che tenga integralmente conto del mutato quadro normativo di riferimento;
Ritenuto, per tale ragione, che:
i richiami al decreto legislativo n. 196/2003 contenuti in alcune disposizioni del codice deontologico, nonchè la terminologia utilizzata, sono stati opportunamente aggiornati ai sensi delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del medesimo decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018;
è opportuno espungere il preambolo del codice di deontologia, dovendosi, in base al richiamato art. 20 del decreto legislativo 101/2018, ridenominare solo le disposizioni dello stesso; il preambolo, invece, nel sintetizzare le condizioni di liceità del trattamento, evidenziava, altresì, i presupposti della sottoscrizione del codice di deontologia, nel rispetto del principio di rappresentatività, che, comunque, rimane alla base delle presenti regole;
è stata eliminata la previsione riguardante il monitoraggio periodico del codice di deontologia e di buona condotta;
Ritenuto che tali elementi, relativi all'aggiornamento della disciplina in materia, debbano essere recepiti nelle «Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive» in ragione di quanto disposto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018;
Ritenuto, all'esito della verifica della conformità al regolamento delle disposizioni previste nel «Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria», che le medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, debbano essere pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018 come «Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria»;
Considerato che le predette «Regole deontologiche» sono volte a disciplinare i trattamenti in questione in attesa di un auspicabile aggiornamento delle stesse ai sensi degli articoli 2-quater del Codice;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Antonello Soro;
Tutto ciò premesso il Garante:
Ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, verificata la conformità al regolamento delle disposizioni del «Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria», dispone che le medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, siano pubblicate come «relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria» e ne dispone, altresì, la trasmissione all´Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè al Ministero della giustizia per essere riportato nell´Allegato A) al Codice.
Roma, 19 dicembre 2018
Il presidente: Soro
Il relatore: Soro
Il segretario generale: Busia
Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le presenti regole deontologiche devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di:
a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonchè da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;
b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore, svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata art. 134 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.).
2. Le presenti regole deontologiche si applicano, altresì, a chiunque tratti dati personali per le finalità di cui al comma 1, in particolare a altri liberi professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità.
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