Codice protezione dati personali

Parte I
Parte III
Art. 15Abr.
Art. 16Abr.
Art. 17Abr.
Art. 18Abr.
Art. 19Abr.
Art. 20Abr.
Art. 21Abr.
Art. 22Abr.
Art. 23Abr.
Art. 24Abr.
Art. 25Abr.
Art. 26Abr.
Art. 27Abr.
Art. 28Abr.
Art. 29Abr.
Art. 30Abr.
Art. 31Abr.
Art. 32Abr.
Art. 32 bisAbr.
Art. 33Abr.
Art. 34Abr.
Art. 35Abr.
Art. 36Abr.
Art. 37Abr.
Art. 38Abr.
Art. 39Abr.
Art. 40Abr.
Art. 41Abr.
Art. 42Abr.
Art. 43Abr.
Art. 44Abr.
Art. 45Abr.
Art. 45 bis - Base giuridica
Art. 46Abr.
Art. 47Abr.
Art. 48Abr.
Art. 49Abr.
Art. 50 - Notizie o immagini relative a minori
Art. 51 - Principi generali
Art. 52 - Dati identificativi degli interessati
Art. 53Abr.
Art. 54Abr.
Art. 55Abr.
Art. 56Abr.
Art. 57 - Disposizioni di attuazione
Art. 58 - Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa
Art. 59
Art. 60 - Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
Art. 61
Art. 62Abr.
Art. 63Abr.
Art. 64Abr.
Art. 65Abr.
Art. 66Abr.
Art. 67Abr.
Art. 68Abr.
Art. 69Abr.
Art. 70Abr.
Art. 71Abr.
Art. 72Abr.
Art. 73Abr.
Art. 74Abr.
Art. 75 - Specifiche condizioni in ambito sanitario
Art. 76Abr.
Art. 77 - Modalità particolari
Art. 78
Art. 79
Art. 80 - Informativa da parte di altri soggetti
Art. 81Abr.
Art. 82 - Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica
Art. 83Abr.
Art. 84Abr.
Art. 85Abr.
Art. 86Abr.
Art. 87Abr.
Art. 88Abr.
Art. 89Abr.
Art. 89 bis - Prescrizioni di medicinali
Art. 90Abr.
Art. 91Abr.
Art. 92 - Cartelle cliniche
Art. 93 - Certificato di assistenza al parto
Art. 94Abr.
Art. 95Abr.
Art. 96 - Trattamento di dati relativi a studenti
Art. 97 - Ambito applicativo
Art. 98Abr.
Art. 99 - Durata del trattamento
Art. 100 - Dati relativi ad attività di studio e ricerca
Art. 101 - Modalità di trattamento
Art. 102 - Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica
Art. 103 - Consultazione di documenti conservati in archivi
Art. 104
Art. 105 - Modalità di trattamento
Art. 106 - Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica
Art. 107 - Trattamento di categorie particolari di dati personali
Art. 108 - Sistema statistico nazionale
Art. 109 - Dati statistici relativi all'evento della nascita
Art. 110 - Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
Art. 110 bis - Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici
Art. 111 - Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro
Art. 111 bis - Informazioni in caso di ricezione di curriculum
Art. 112Abr.
Art. 113 - Raccolta di dati e pertinenza
Art. 114 - Garanzie in materia di controllo a distanza
Art. 115 - Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico
Art. 116 - Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato
Art. 117Abr.
Art. 118Abr.
Art. 119Abr.
Art. 120 - Sinistri
Art. 121 - Servizi interessati e definizioni
Art. 122
Art. 123 - Dati relativi al traffico
Art. 124 - Fatturazione dettagliata
Art. 125 - Identificazione della linea
Art. 126 - Dati relativi all'ubicazione
Art. 127 - Chiamate di disturbo e di emergenza
Art. 128 - Trasferimento automatico della chiamata
Art. 129 - Elenchi dei contraenti
Art. 130 - Comunicazioni indesiderate
Art. 131 - Informazioni a contraenti e utenti
Art. 132 - Conservazione di dati di traffico per altre finalità
Art. 132 bis - Procedure istituite dai fornitori
Art. 132 ter - Sicurezza del trattamento
Art. 132 quater - Informazioni sui rischi
Art. 133Abr.
Art. 134Abr.
Art. 135Abr.
Art. 136 - Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
Art. 137 - Disposizioni applicabili
Art. 138 - Segreto professionale
Art. 139 - Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche
Art. 140Abr.
Art. 140 bis - Forme alternative di tutela
Art. 141 - Reclamo al Garante
Art. 142 - Proposizione del reclamo
Art. 143 - Decisione del reclamo
Art. 144 - Segnalazioni
Art. 144 bis - Revenge porn
Art. 145Abr.
Art. 146Abr.
Art. 147Abr.
Art. 148Abr.
Art. 149Abr.
Art. 150Abr.
Art. 151Abr.
Art. 152 - Autorità giudiziaria ordinaria
Art. 153 - Garante per la protezione dei dati personali
Art. 154 - Compiti
Art. 154 bis - Poteri
Art. 154 ter - Potere di agire e rappresentanza in giudizio
Art. 155 - Ufficio del Garante
Art. 156 - Ruolo organico e personale
Art. 157 - Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti
Art. 158 - Accertamenti
Art. 159
Art. 160 - Particolari accertamenti
Art. 160 bis - Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento
Art. 161Abr.
Art. 162Abr.
Art. 162 bisAbr.
Art. 162 terAbr.
Art. 163Abr.
Art. 164Abr.
Art. 164 bisAbr.
Art. 165Abr.
Art. 166 - Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori
Art. 167 - Trattamento illecito di dati
Art. 167 bis - Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
Art. 167 ter - Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
Art. 168 - Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante
Art. 169Abr.
Art. 170 - Inosservanza di provvedimenti del Garante
Art. 171 - Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori
Art. 172 - Pene accessorie
Art. 173Abr.
Art. 174Abr.
Art. 175 - Forze di polizia
Art. 176Abr.
Art. 177Abr.
Art. 178Abr.
Art. 179Abr.
Art. 180Abr.
Art. 181Abr.
Art. 182Abr.
Art. 183 - Norme abrogate
Art. 184Abr.
Art. 185Abr.
Art. 186 - Entrata in vigore
Art. 85 - Visto il Titolo XII del Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 101/2018, che, oltre a ridefinire l'ambito oggettivo del trattamento, includendovi anche quello effettuato nel contesto di attività di manifestazione del pensiero in campo accademico e letterario, prevede specificamente che il trattamento dei dati indicati dagli articoli 9, par. 1, e 10, del regolamento, ovvero dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati, debba avvenire nel rispetto delle regole deontologiche il cui rispetto costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 2-quater, comma 4, del Codice;
Parte di
Art. 14 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 26/3/2019, N. 72
Art. 24 - Visto l'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, relativo all'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche;
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Identificabilità dell'interessato
Art. 4 - Criteri per la valutazione del rischio di identificazione
Art. 4 bis - Trattamento di particolari categorie di dati e di dati relativi a condanne penali e reati, nell'ambito del Programma statistico nazionale
Art. 5 - Trattamento di particolari categorie di dati di cui all'art. 9, par. 1, del regolamento, da parte di soggetti privati
Art. 6 - Informazioni agli interessati
Art. 7 - Comunicazione a soggetti non facenti parte del Sistema statistico nazionale
Art. 14 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 5 ter - Vista la documentazione in atti;
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Presupposti dei trattamenti
Art. 4 - Identificabilità dell'interessato
Art. 5 - Criteri per la valutazione del rischio di identificazione
Art. 6 - Informazioni agli interessati
Art. 7 - Principi applicabili al trattamento delle particolari categorie di dati di cui all'art. 9, § 1 e di dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento
Art. 14 - Adeguamento
Art. 15 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 16 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 17 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 18 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 19 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 27 - Visti gli articoli 12 e 154, comma 1, lettera e del Codice in materia di protezione dei dati personali decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Art. 2 - Finalità del trattamento
Art. 3 - Requisiti e categorie dei dati
Art. 4 - Modalità di raccolta e registrazione dei dati
Art. 5 - Informativa
Art. 6 - Conservazione e aggiornamento dei dati
Art. 7 - Utilizzazione dei dati
Art. 14 - Entrata in vigore
Art. 117 - Sottoscritto da:
Art. 20 - Rilevato che, sempre secondo quanto previsto dal citato art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, al termine della suddetta procedura di verifica, le «disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del Codice»;
Art. 2 - Modalità di trattamento
Art. 3 - Informativa unica
Art. 4 - Conservazione e cancellazione dei dati
Art. 5 - Comunicazione e diffusione di dati
Art. 6 - Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore
Art. 7 - Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati
Art. 27 - Visti gli artt. 12 e 154, comma 1, lett. e, del Codice, i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Art. 2 - Individuazione dei requisiti dell'informazione commerciale
Art. 3 - Fonti di provenienza e modalità di trattamento delle informazioni commerciali
Art. 4 - Informativa agli interessati
Art. 5 - Presupposti di liceità del trattamento
Art. 6 - Comunicazione delle informazioni
Art. 7 - Associazione e utilizzazione delle informazioni commerciali
Art. 118 - Elenco sottoscrittori:
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Art. 20

Rilevato che, sempre secondo quanto previsto dal citato art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, al termine della suddetta procedura di verifica, le «disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del Codice»;

Ritenuto che la valutazione di compatibilità di dette disposizioni con il regolamento non possa prescindere da una loro lettura che tenga integralmente conto del mutato quadro normativo di riferimento;

Ritenuto, per tale ragione, che:

i richiami al decreto legislativo n. 196/2003 contenuti in alcune disposizioni del codice deontologico, nonchè la terminologia utilizzata, sono stati opportunamente aggiornati ai sensi delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del medesimo decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018;

è opportuno espungere il preambolo del codice di deontologia, dovendosi, in base al richiamato art. 20 del decreto legislativo 101/2018, ridenominare solo le disposizioni dello stesso; il preambolo, invece, nel sintetizzare le condizioni di liceità del trattamento, evidenziava, altresì, i presupposti della sottoscrizione del codice di deontologia, nel rispetto del principio di rappresentatività, che, comunque, rimane alla base delle presenti regole;

è stata eliminata la previsione riguardante il monitoraggio periodico del codice di deontologia e di buona condotta;

Ritenuto che tali elementi, relativi all'aggiornamento della disciplina in materia, debbano essere recepiti nelle «Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive» in ragione di quanto disposto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018;

Ritenuto, all'esito della verifica della conformità al regolamento delle disposizioni previste nel «Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria», che le medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, debbano essere pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018 come «Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria»;

Considerato che le predette «Regole deontologiche» sono volte a disciplinare i trattamenti in questione in attesa di un auspicabile aggiornamento delle stesse ai sensi degli articoli 2-quater del Codice;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

Tutto ciò premesso il Garante:

Ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, verificata la conformità al regolamento delle disposizioni del «Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria», dispone che le medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, siano pubblicate come «relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria» e ne dispone, altresì, la trasmissione all´Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè al Ministero della giustizia per essere riportato nell´Allegato A) al Codice.

Roma, 19 dicembre 2018

Il presidente: Soro

Il relatore: Soro

Il segretario generale: Busia

Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le presenti regole deontologiche devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di:

a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonchè da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;

b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore, svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata art. 134 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.).

2. Le presenti regole deontologiche si applicano, altresì, a chiunque tratti dati personali per le finalità di cui al comma 1, in particolare a altri liberi professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità.

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