Codice protezione dati personali

Parte I
Parte III
Art. 15Abr.
Art. 16Abr.
Art. 17Abr.
Art. 18Abr.
Art. 19Abr.
Art. 20Abr.
Art. 21Abr.
Art. 22Abr.
Art. 23Abr.
Art. 24Abr.
Art. 25Abr.
Art. 26Abr.
Art. 27Abr.
Art. 28Abr.
Art. 29Abr.
Art. 30Abr.
Art. 31Abr.
Art. 32Abr.
Art. 32 bisAbr.
Art. 33Abr.
Art. 34Abr.
Art. 35Abr.
Art. 36Abr.
Art. 37Abr.
Art. 38Abr.
Art. 39Abr.
Art. 40Abr.
Art. 41Abr.
Art. 42Abr.
Art. 43Abr.
Art. 44Abr.
Art. 45Abr.
Art. 45 bis - Base giuridica
Art. 46Abr.
Art. 47Abr.
Art. 48Abr.
Art. 49Abr.
Art. 50 - Notizie o immagini relative a minori
Art. 51 - Principi generali
Art. 52 - Dati identificativi degli interessati
Art. 53Abr.
Art. 54Abr.
Art. 55Abr.
Art. 56Abr.
Art. 57 - Disposizioni di attuazione
Art. 58 - Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa
Art. 59
Art. 60 - Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
Art. 61
Art. 62Abr.
Art. 63Abr.
Art. 64Abr.
Art. 65Abr.
Art. 66Abr.
Art. 67Abr.
Art. 68Abr.
Art. 69Abr.
Art. 70Abr.
Art. 71Abr.
Art. 72Abr.
Art. 73Abr.
Art. 74Abr.
Art. 75 - Specifiche condizioni in ambito sanitario
Art. 76Abr.
Art. 77 - Modalità particolari
Art. 78
Art. 79
Art. 80 - Informativa da parte di altri soggetti
Art. 81Abr.
Art. 82 - Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica
Art. 83Abr.
Art. 84Abr.
Art. 85Abr.
Art. 86Abr.
Art. 87Abr.
Art. 88Abr.
Art. 89Abr.
Art. 89 bis - Prescrizioni di medicinali
Art. 90Abr.
Art. 91Abr.
Art. 92 - Cartelle cliniche
Art. 93 - Certificato di assistenza al parto
Art. 94Abr.
Art. 95Abr.
Art. 96 - Trattamento di dati relativi a studenti
Art. 97 - Ambito applicativo
Art. 98Abr.
Art. 99 - Durata del trattamento
Art. 100 - Dati relativi ad attività di studio e ricerca
Art. 101 - Modalità di trattamento
Art. 102 - Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica
Art. 103 - Consultazione di documenti conservati in archivi
Art. 104
Art. 105 - Modalità di trattamento
Art. 106 - Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica
Art. 107 - Trattamento di categorie particolari di dati personali
Art. 108 - Sistema statistico nazionale
Art. 109 - Dati statistici relativi all'evento della nascita
Art. 110 - Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
Art. 110 bis - Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici
Art. 111 - Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro
Art. 111 bis - Informazioni in caso di ricezione di curriculum
Art. 112Abr.
Art. 113 - Raccolta di dati e pertinenza
Art. 114 - Garanzie in materia di controllo a distanza
Art. 115 - Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico
Art. 116 - Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato
Art. 117Abr.
Art. 118Abr.
Art. 119Abr.
Art. 120 - Sinistri
Art. 121 - Servizi interessati e definizioni
Art. 122
Art. 123 - Dati relativi al traffico
Art. 124 - Fatturazione dettagliata
Art. 125 - Identificazione della linea
Art. 126 - Dati relativi all'ubicazione
Art. 127 - Chiamate di disturbo e di emergenza
Art. 128 - Trasferimento automatico della chiamata
Art. 129 - Elenchi dei contraenti
Art. 130 - Comunicazioni indesiderate
Art. 131 - Informazioni a contraenti e utenti
Art. 132 - Conservazione di dati di traffico per altre finalità
Art. 132 bis - Procedure istituite dai fornitori
Art. 132 ter - Sicurezza del trattamento
Art. 132 quater - Informazioni sui rischi
Art. 133Abr.
Art. 134Abr.
Art. 135Abr.
Art. 136 - Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
Art. 137 - Disposizioni applicabili
Art. 138 - Segreto professionale
Art. 139 - Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche
Art. 140Abr.
Art. 140 bis - Forme alternative di tutela
Art. 141 - Reclamo al Garante
Art. 142 - Proposizione del reclamo
Art. 143 - Decisione del reclamo
Art. 144 - Segnalazioni
Art. 144 bis - Revenge porn
Art. 145Abr.
Art. 146Abr.
Art. 147Abr.
Art. 148Abr.
Art. 149Abr.
Art. 150Abr.
Art. 151Abr.
Art. 152 - Autorità giudiziaria ordinaria
Art. 153 - Garante per la protezione dei dati personali
Art. 154 - Compiti
Art. 154 bis - Poteri
Art. 154 ter - Potere di agire e rappresentanza in giudizio
Art. 155 - Ufficio del Garante
Art. 156 - Ruolo organico e personale
Art. 157 - Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti
Art. 158 - Accertamenti
Art. 159
Art. 160 - Particolari accertamenti
Art. 160 bis - Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento
Art. 161Abr.
Art. 162Abr.
Art. 162 bisAbr.
Art. 162 terAbr.
Art. 163Abr.
Art. 164Abr.
Art. 164 bisAbr.
Art. 165Abr.
Art. 166 - Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori
Art. 167 - Trattamento illecito di dati
Art. 167 bis - Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
Art. 167 ter - Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
Art. 168 - Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante
Art. 169Abr.
Art. 170 - Inosservanza di provvedimenti del Garante
Art. 171 - Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori
Art. 172 - Pene accessorie
Art. 173Abr.
Art. 174Abr.
Art. 175 - Forze di polizia
Art. 176Abr.
Art. 177Abr.
Art. 178Abr.
Art. 179Abr.
Art. 180Abr.
Art. 181Abr.
Art. 182Abr.
Art. 183 - Norme abrogate
Art. 184Abr.
Art. 185Abr.
Art. 186 - Entrata in vigore
Art. 85 - Visto il Titolo XII del Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 101/2018, che, oltre a ridefinire l'ambito oggettivo del trattamento, includendovi anche quello effettuato nel contesto di attività di manifestazione del pensiero in campo accademico e letterario, prevede specificamente che il trattamento dei dati indicati dagli articoli 9, par. 1, e 10, del regolamento, ovvero dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati, debba avvenire nel rispetto delle regole deontologiche il cui rispetto costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 2-quater, comma 4, del Codice;
Parte di
Art. 14 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 26/3/2019, N. 72
Art. 24 - Visto l'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, relativo all'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche;
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Identificabilità dell'interessato
Art. 4 - Criteri per la valutazione del rischio di identificazione
Art. 4 bis - Trattamento di particolari categorie di dati e di dati relativi a condanne penali e reati, nell'ambito del Programma statistico nazionale
Art. 5 - Trattamento di particolari categorie di dati di cui all'art. 9, par. 1, del regolamento, da parte di soggetti privati
Art. 6 - Informazioni agli interessati
Art. 7 - Comunicazione a soggetti non facenti parte del Sistema statistico nazionale
Art. 14 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 5 ter - Vista la documentazione in atti;
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Presupposti dei trattamenti
Art. 4 - Identificabilità dell'interessato
Art. 5 - Criteri per la valutazione del rischio di identificazione
Art. 6 - Informazioni agli interessati
Art. 7 - Principi applicabili al trattamento delle particolari categorie di dati di cui all'art. 9, § 1 e di dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento
Art. 14 - Adeguamento
Art. 15 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 16 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 17 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 18 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 19 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 27 - Visti gli articoli 12 e 154, comma 1, lettera e del Codice in materia di protezione dei dati personali decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Art. 2 - Finalità del trattamento
Art. 3 - Requisiti e categorie dei dati
Art. 4 - Modalità di raccolta e registrazione dei dati
Art. 5 - Informativa
Art. 6 - Conservazione e aggiornamento dei dati
Art. 7 - Utilizzazione dei dati
Art. 14 - Entrata in vigore
Art. 117 - Sottoscritto da:
Art. 20 - Rilevato che, sempre secondo quanto previsto dal citato art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, al termine della suddetta procedura di verifica, le «disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del Codice»;
Art. 2 - Modalità di trattamento
Art. 3 - Informativa unica
Art. 4 - Conservazione e cancellazione dei dati
Art. 5 - Comunicazione e diffusione di dati
Art. 6 - Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore
Art. 7 - Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati
Art. 27 - Visti gli artt. 12 e 154, comma 1, lett. e, del Codice, i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Art. 2 - Individuazione dei requisiti dell'informazione commerciale
Art. 3 - Fonti di provenienza e modalità di trattamento delle informazioni commerciali
Art. 4 - Informativa agli interessati
Art. 5 - Presupposti di liceità del trattamento
Art. 6 - Comunicazione delle informazioni
Art. 7 - Associazione e utilizzazione delle informazioni commerciali
Art. 118 - Elenco sottoscrittori:
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Art. 24

Visto l'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, relativo all'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche;

Visto il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifici effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A.3 al codice;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

Premesso

L'art. 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 101 del 2018 ha conferito al garante il compito di verificare, nel termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore, la conformità al regolamento delle disposizioni contenute nei codici di deontologia e buona condotta di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 al Codice.

Le disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, dovranno essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministero della giustizia, saranno successivamente riportate nell'allegato A al codice.

Il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifici effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale cessa di produrre effetti dalla pubblicazione delle predette regole nella Gazzetta Ufficiale art. 20, comma 3, del decreto legislativo 101 del 2018).

Successivamente, il garante potrà promuovere la revisione di tali regole, secondo la procedura di cui all'art. 2-quater del Codice, in base alla quale lo schema delle regole deontologiche, nell'osservanza del principio di rappresentatività, deve essere sottoposto a consultazione pubblica, per almeno sessanta giorni.

A regime, l'art. 106 del Codice, così come novellato dall'art. 8 dal decreto legislativo n. 101/2018, prevede specificamente che le regole deontologiche individuino garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e si applicano ai soggetti i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica ricompresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Osserva

Nell'ambito del presente provvedimento sono individuate le disposizioni del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A.3 al Codice, adottato con provvedimento del garante n. 13 del 31 luglio 2002, ritenute non conformi al regolamento e, in allegato, sono riportate le disposizioni conformi, ridenominate regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

I soggetti tenuti all'applicazione delle allegate regole osservano, altresì, il principio di imparzialità e di non discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in particolare nell'ambito della comunicazione per scopi statistici di dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici. Ciò, fermo restando il rispetto dei principi, delle garanzie e degli specifici adempimenti richiesti dal regolamento e dal Codice.

L'osservanza delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali e il mancato rispetto delle stesse comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 83, paragrafo 5, del regolamento artt. 2-quater, comma 4, e 166, comma 2, del codice).

In via generale, si rappresenta che si è tenuto conto dell'esigenza di contemperare il diritto alla libertà di ricerca scientifica e statistica nell'ambito del Sistema statistico nazionale, in ossequio al principio di proporzionalità cons. 4 del regolamento), verificando la conformità delle disposizioni del Codice di deontologia, in particolare, ai principali considerando e agli articoli dedicati alla ricerca statistica e scientifica cons. 26, 50, 52, 53, 62, 156, 157, 159, 162, 163, art. 5, comma 1 lett. b) ed e), art. 9, art. 10, e art. 89 § 1, del regolamento).

L'attività istruttoria in ordine alla verifica della conformità al regolamento delle disposizioni del Codice di deontologia allegato A,3 al Codice ha reso, talvolta, necessari degli interventi di revisione e aggiornamento volti, da un lato, ad assicurare una maggiore aderenza della norma al regolamento e al Codice e, dall'altro, a preservare regole che gli operatori del settore hanno, a suo tempo, condiviso e sulle quali fondano i trattamenti di dati personali inerenti alle proprie attività.

1. Modifiche generali

Preliminarmente, si osserva che si è reso necessario aggiornare i riferimenti normativi presenti nel Codice di deontologia e la semantica utilizzata rispetto al rinnovato quadro normativo europeo e nazionale di riferimento.

Si è reso necessario, inoltre, eliminare il preambolo del Codice di deontologia, dovendosi, in base al richiamato art. 20 del decreto legislativo 101 del 2018, ridenominare solo le disposizioni dello stesso.

Cionondimeno, i principi e le fonti di diritto sovranazionale ivi richiamati, sono in ogni caso da ritenersi a fondamento dei trattamenti di dati personali effettuati per scopi statistici o di ricerca scientifica nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

2. Disposizioni ritenute incompatibili

Art. 3, «Identificabilità dell'interessato», è stato ritenuto necessario, in primo luogo, sostituire la parola «identificativi» con la seguente locuzione «che . identificano» l'unità statistica, al comma 1, lett. a), in quanto la definizione di «dati identificativi» di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del Codice è stata abrogata dal decreto legislativo n. 101 del 2018, e non è più prevista dal regolamento; in secondo luogo, il comma 1, lett. c), è stato ritenuto incompatibile nella misura in cui introduceva, per la valutazione del rischio di identificabilità degli interessati, dei parametri predefiniti che non sono in linea con il quadro giuridico introdotto dal regolamento. Rispetto alle indicazioni fornite dal considerando 26, che per l'identificabilità di una persona indica, in particolare, che si tengano in considerazione «tutti i mezzi» di cui il titolare può ragionevolmente avvalersi, la disposizione in esame poneva come parametri predefiniti la tipologia di dati comunicati o diffusi, la proporzione tra i mezzi per l'identificazione e la lesione o il pericolo di lesione dei diritti degli interessati, ciò anche alla luce del vantaggio che ne poteva trarre il titolare. Tale disposizione, quindi, nel fornire ai titolari delle coordinate per valutare l'identificabilità dell'interessato attualmente superate, manifestava anche un approccio alla definizione e valutazione del rischio più circoscritte rispetto a quella del regolamento in cui tale valutazione deve tener conto delle nuove tecnologie utilizzate, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità di ogni tipo di trattamento cfr. anche cons., 84, 89, 93 e 95 e artt. 5, § 1, lett. e), 24, 35 e 36 del regolamento).

L'art. 4, «Criteri per la valutazione del rischio di identificazione», è stato mantenuto considerandosi, in via generale, compatibile con il regolamento, nella misura in cui si limita a fornire alcuni parametri, orientativi, non esaustivi, per la valutazione del rischio di identificazione degli interessati. Al fine di assicurarne un'applicazione conforme al regolamento, si è, tuttavia, ritenuto necessario modificarlo con l'aggiunta di un «anche» al primo comma, tra le parole «tiene conto» e «dei seguenti»), affinchè sia chiaro che i parametri ivi indicati devono, comunque, considerarsi meramente esemplificativi e soprattutto non alternativi rispetto al nuovo quadro giuridico introdotto dal regolamento sopra descritto.

Parimenti, è risultato compatibile con il regolamento -salvi i necessari aggiornamenti ai riferimenti normativi- l'art. 4-bis ,»Trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari, nell'ambito del programma statistico nazionale» in base a quale, «nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni e dalle presenti regole deontologiche.

Il Programma indica, altresì, i dati di cui agli artt. 9, § 1, e 10 del regolamento, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato, con riferimento ai dati personali, sensibili e giudiziari, sentito il garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 58, § 3 lett. b) del regolamento».

Giova, infatti, evidenziare che tale norma è stata introdotta nel Codice di deontologia di cui trattasi con provvedimento del garante 170 del 24 luglio 2014, su sollecitazione dell'Istat, a seguito dell'abrogazione dell'art. 6-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 322 del 1989 cfr. art. 8-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125), che aveva un contenuto sostanzialmente analogo.

Resta fermo che tale disposizione non è, in ogni caso, da sola, sufficiente a legittimare il trattamento, nell'ambito del Piano statistico nazionale, delle particolari categorie di dati e dei dati relativi a condanne penali e reati. La base giuridica e le condizioni di liceità per il trattamento di tali dati, nell'ambito del Piano statistico nazionale, è, infatti, costituita anche, per le categorie particolari di dati, dall'art. 9 del regolamento e dagli articoli 2-sexies e 107 del codice, e, per i dati relativi a condanne penali e reati, dall'art. 10 del regolamento e dagli articoli 2-sexies e 2-octies del Codice.

L'art. 5, comma 2, lett. c), è stato considerato incompatibile nella parte in cui, tra i presupposti del trattamento delle particolari categorie di dati da parte di soggetti privati che partecipano al Sistema statistico nazionale, prevedeva la preventiva autorizzazione del garante. Ciò, in quanto, nel nuovo quadro normativo, risulta molto circoscritto l'ambito di applicazione dell'istituto dell'autorizzazione del garante cfr. art. 36, § 5, del regolamento, art. 110-bis del Codice e art. 21 del decreto legislativo n. 101 del 2018).

Sono stati modificati il titolo del capo II da «informativa, comunicazione e diffusione» in «informazioni agli interessati, comunicazione e diffusione» e la rubrica dell'art. 6 da «Informativa» a «Informazioni agli interessati», ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento.

L'art. 6 disciplina le ipotesi di impossibilità di fornire le informazioni direttamente agli interessati quando i dati sono raccolti presso terzi. Tale articolo è stato considerato incompatibile nella parte in cui, al comma 2, disponeva che il titolare dovesse preventivamente comunicare al garante le modalità individuate per dare pubblicità all'informativa, il quale avrebbe potuto prescrivere eventuali misure e accorgimenti. Ciò, in quanto, in conformità all'art. 14 del regolamento, il coinvolgimento del garante non è più richiesto.

La disposizione è risultata, inoltre, incompatibile con il regolamento nella parte in cui consentiva al titolare di fornire agli interessati un'informativa differita per la parte riguardante le specifiche finalità e modalità del trattamento, qualora ciò risultasse necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine art. 6, comma 3). L'art. 13 del regolamento, infatti, non prevede alcuna forma di deroga o semplificazione agli obblighi informativi quando i dati sono raccolti presso gli interessati.

È stato, altresì, considerato incompatibile il comma 4 dell'articolo in esame, in quanto, nel prevedere la possibilità che il titolare possa raccogliere dati personali presso un soggetto rispondente in nome e per conto di un altro cd. proxy), non prevedeva le specifiche circostanze in cui tale modalità di raccolta era ammessa art. 105, comma 3, del codice).

L'art. 7, commi 2, 3 e 4, relativo alla comunicazione di dati personali a ricercatori di università o a istituti o enti di ricerca a soci di società scientifiche, non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e l'art. 8, sulla comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale, sono stati considerati non conformi al rinnovato quadro normativo in quanto, ai sensi degli artt. 6, § 3, del regolamento e 2-ter del codice, si richiede una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento per la comunicazione di dati tra soggetti pubblici o tra soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico, quali sono i soggetti del Sistema statistico nazionale. Ciò, tenuto anche conto delle condizioni individuate nello specifico quadro normativo di settore in materia accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche, di cui all'art. 5-ter del decreto legislativo n. 33 del 2013, che, di recente, ha trovato piena applicazione con l'approvazione da parte del Comstat delle linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2018).

È stato modificato il titolo del capo III da «sicurezza e regole di condotta» in «disposizioni finali».

All'art. 11, «Conservazione dei dati», è stato ritenuto necessario abrogare al comma 1, dalle parole «in tali casi» alle parole «finalità perseguite», in quanto tali previsioni individuano predefiniti e specifici casi di deroga al principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, § 1, lett. e), del regolamento che, pur ammettendo deroghe per i trattamenti effettuati a fini statistici e di ricerca scientifica, richiede, oltre a una valutazione del rischio, caso per caso, a cura del titolare artt. 24 e 35 del regolamento), l'individuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dell'interessato. Ciò vale anche per il comma 2, poichè anche le garanzie previste dall'art. 6-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, devono essere applicate alla luce delle predette considerazioni.

L'art. 12, «Misure di sicurezza», è stato ritenuto incompatibile, in quanto gli aspetti ivi disciplinati sono oggetto ora di specifiche previsioni del regolamento che, nel rispetto del principio di responsabilizzazione, richiede anche un diverso approccio alle misure di sicurezza che devono esser individuate, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita artt. 24 e 25 del regolamento), in conformità all'art. 32 del regolamento. L'articolo, inoltre, forniva specifiche indicazioni per l'individuazione dei diversi livelli di accesso natura dei dati e funzioni dei soggetti coinvolti) ai dati da parte dei soggetti legittimati che attualmente devono essere definiti alla luce dei, più ampi, criteri di cui all'art. 25, par. 2, del regolamento, in omaggio ai richiamati principi di privacy by default e by design.

L'art. 13, «Esercizio dei diritti», comma 1, è stato considerato incompatibile, in quanto, consentirebbe al titolare la possibilità di limitare il diritto di rettifica o integrazione senza individuare garanzie adeguate, come richiesto, invece, dall'art. 89 del regolamento.

È stata, infine, riformulata, la rubrica dell'art. 14, in «Disposizioni finali», onde evitare ambiguità rispetto alle regole deontologiche di cui all'art. 2-quater del codice e con i futuri codici di condotta, di cui all'art. 40 del regolamento.

3. Regole deontologiche

I predetti elementi, relativi all'aggiornamento della disciplina in materia, sono recepiti nelle «Regole deontologiche per il trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale» in ragione di quanto disposto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018 e riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante.

Tali «Regole deontologiche» sono volte a disciplinare i trattamenti in questione in attesa di un auspicabile aggiornamento delle stesse ai sensi degli artt. 2-quater e 106 e seguenti del Codice. Pertanto, si dispone la trasmissione delle suddette «Regole deontologiche» all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè al Ministero della giustizia per essere riportato nell'allegato A) al Codice.

Tutto ciò premesso il Garante

Ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, verificata la conformità al regolamento delle disposizioni del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A.3 al Codice, dispone che le medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, siano pubblicate come «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale» e ne dispone, altresì, la trasmissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè al Ministero della giustizia per essere riportato nell'allegato A) al Codice.

Roma, 19 dicembre 2018

Il presidente:

Soro

Il relatore:

Califano

Il segretario generale:

Busia

REGOLE DEONTOLOGICHE PER TRATTAMENTI A FINI STATISTICI O DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le regole deontologiche si applicano ai trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati da:

a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica, in conformità ai rispettivi ambiti istituzionali;

b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel regolamento, nel Codice e successive modificazioni e integrazioni, nonchè nelle presenti regole deontologiche.

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