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Art. 24
Visto l'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, relativo all'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche;
Visto il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifici effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A.3 al codice;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Licia Califano;
Premesso
L'art. 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 101 del 2018 ha conferito al garante il compito di verificare, nel termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore, la conformità al regolamento delle disposizioni contenute nei codici di deontologia e buona condotta di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 al Codice.
Le disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, dovranno essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministero della giustizia, saranno successivamente riportate nell'allegato A al codice.
Il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifici effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale cessa di produrre effetti dalla pubblicazione delle predette regole nella Gazzetta Ufficiale art. 20, comma 3, del decreto legislativo 101 del 2018).
Successivamente, il garante potrà promuovere la revisione di tali regole, secondo la procedura di cui all'art. 2-quater del Codice, in base alla quale lo schema delle regole deontologiche, nell'osservanza del principio di rappresentatività, deve essere sottoposto a consultazione pubblica, per almeno sessanta giorni.
A regime, l'art. 106 del Codice, così come novellato dall'art. 8 dal decreto legislativo n. 101/2018, prevede specificamente che le regole deontologiche individuino garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e si applicano ai soggetti i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica ricompresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
Osserva
Nell'ambito del presente provvedimento sono individuate le disposizioni del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A.3 al Codice, adottato con provvedimento del garante n. 13 del 31 luglio 2002, ritenute non conformi al regolamento e, in allegato, sono riportate le disposizioni conformi, ridenominate regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
I soggetti tenuti all'applicazione delle allegate regole osservano, altresì, il principio di imparzialità e di non discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in particolare nell'ambito della comunicazione per scopi statistici di dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici. Ciò, fermo restando il rispetto dei principi, delle garanzie e degli specifici adempimenti richiesti dal regolamento e dal Codice.
L'osservanza delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali e il mancato rispetto delle stesse comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 83, paragrafo 5, del regolamento artt. 2-quater, comma 4, e 166, comma 2, del codice).
In via generale, si rappresenta che si è tenuto conto dell'esigenza di contemperare il diritto alla libertà di ricerca scientifica e statistica nell'ambito del Sistema statistico nazionale, in ossequio al principio di proporzionalità cons. 4 del regolamento), verificando la conformità delle disposizioni del Codice di deontologia, in particolare, ai principali considerando e agli articoli dedicati alla ricerca statistica e scientifica cons. 26, 50, 52, 53, 62, 156, 157, 159, 162, 163, art. 5, comma 1 lett. b) ed e), art. 9, art. 10, e art. 89 § 1, del regolamento).
L'attività istruttoria in ordine alla verifica della conformità al regolamento delle disposizioni del Codice di deontologia allegato A,3 al Codice ha reso, talvolta, necessari degli interventi di revisione e aggiornamento volti, da un lato, ad assicurare una maggiore aderenza della norma al regolamento e al Codice e, dall'altro, a preservare regole che gli operatori del settore hanno, a suo tempo, condiviso e sulle quali fondano i trattamenti di dati personali inerenti alle proprie attività.
1. Modifiche generali
Preliminarmente, si osserva che si è reso necessario aggiornare i riferimenti normativi presenti nel Codice di deontologia e la semantica utilizzata rispetto al rinnovato quadro normativo europeo e nazionale di riferimento.
Si è reso necessario, inoltre, eliminare il preambolo del Codice di deontologia, dovendosi, in base al richiamato art. 20 del decreto legislativo 101 del 2018, ridenominare solo le disposizioni dello stesso.
Cionondimeno, i principi e le fonti di diritto sovranazionale ivi richiamati, sono in ogni caso da ritenersi a fondamento dei trattamenti di dati personali effettuati per scopi statistici o di ricerca scientifica nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
2. Disposizioni ritenute incompatibili
Art. 3, «Identificabilità dell'interessato», è stato ritenuto necessario, in primo luogo, sostituire la parola «identificativi» con la seguente locuzione «che . identificano» l'unità statistica, al comma 1, lett. a), in quanto la definizione di «dati identificativi» di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del Codice è stata abrogata dal decreto legislativo n. 101 del 2018, e non è più prevista dal regolamento; in secondo luogo, il comma 1, lett. c), è stato ritenuto incompatibile nella misura in cui introduceva, per la valutazione del rischio di identificabilità degli interessati, dei parametri predefiniti che non sono in linea con il quadro giuridico introdotto dal regolamento. Rispetto alle indicazioni fornite dal considerando 26, che per l'identificabilità di una persona indica, in particolare, che si tengano in considerazione «tutti i mezzi» di cui il titolare può ragionevolmente avvalersi, la disposizione in esame poneva come parametri predefiniti la tipologia di dati comunicati o diffusi, la proporzione tra i mezzi per l'identificazione e la lesione o il pericolo di lesione dei diritti degli interessati, ciò anche alla luce del vantaggio che ne poteva trarre il titolare. Tale disposizione, quindi, nel fornire ai titolari delle coordinate per valutare l'identificabilità dell'interessato attualmente superate, manifestava anche un approccio alla definizione e valutazione del rischio più circoscritte rispetto a quella del regolamento in cui tale valutazione deve tener conto delle nuove tecnologie utilizzate, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità di ogni tipo di trattamento cfr. anche cons., 84, 89, 93 e 95 e artt. 5, § 1, lett. e), 24, 35 e 36 del regolamento).
L'art. 4, «Criteri per la valutazione del rischio di identificazione», è stato mantenuto considerandosi, in via generale, compatibile con il regolamento, nella misura in cui si limita a fornire alcuni parametri, orientativi, non esaustivi, per la valutazione del rischio di identificazione degli interessati. Al fine di assicurarne un'applicazione conforme al regolamento, si è, tuttavia, ritenuto necessario modificarlo con l'aggiunta di un «anche» al primo comma, tra le parole «tiene conto» e «dei seguenti»), affinchè sia chiaro che i parametri ivi indicati devono, comunque, considerarsi meramente esemplificativi e soprattutto non alternativi rispetto al nuovo quadro giuridico introdotto dal regolamento sopra descritto.
Parimenti, è risultato compatibile con il regolamento -salvi i necessari aggiornamenti ai riferimenti normativi- l'art. 4-bis ,»Trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari, nell'ambito del programma statistico nazionale» in base a quale, «nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni e dalle presenti regole deontologiche.
Il Programma indica, altresì, i dati di cui agli artt. 9, § 1, e 10 del regolamento, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato, con riferimento ai dati personali, sensibili e giudiziari, sentito il garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 58, § 3 lett. b) del regolamento».
Giova, infatti, evidenziare che tale norma è stata introdotta nel Codice di deontologia di cui trattasi con provvedimento del garante 170 del 24 luglio 2014, su sollecitazione dell'Istat, a seguito dell'abrogazione dell'art. 6-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 322 del 1989 cfr. art. 8-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125), che aveva un contenuto sostanzialmente analogo.
Resta fermo che tale disposizione non è, in ogni caso, da sola, sufficiente a legittimare il trattamento, nell'ambito del Piano statistico nazionale, delle particolari categorie di dati e dei dati relativi a condanne penali e reati. La base giuridica e le condizioni di liceità per il trattamento di tali dati, nell'ambito del Piano statistico nazionale, è, infatti, costituita anche, per le categorie particolari di dati, dall'art. 9 del regolamento e dagli articoli 2-sexies e 107 del codice, e, per i dati relativi a condanne penali e reati, dall'art. 10 del regolamento e dagli articoli 2-sexies e 2-octies del Codice.
L'art. 5, comma 2, lett. c), è stato considerato incompatibile nella parte in cui, tra i presupposti del trattamento delle particolari categorie di dati da parte di soggetti privati che partecipano al Sistema statistico nazionale, prevedeva la preventiva autorizzazione del garante. Ciò, in quanto, nel nuovo quadro normativo, risulta molto circoscritto l'ambito di applicazione dell'istituto dell'autorizzazione del garante cfr. art. 36, § 5, del regolamento, art. 110-bis del Codice e art. 21 del decreto legislativo n. 101 del 2018).
Sono stati modificati il titolo del capo II da «informativa, comunicazione e diffusione» in «informazioni agli interessati, comunicazione e diffusione» e la rubrica dell'art. 6 da «Informativa» a «Informazioni agli interessati», ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento.
L'art. 6 disciplina le ipotesi di impossibilità di fornire le informazioni direttamente agli interessati quando i dati sono raccolti presso terzi. Tale articolo è stato considerato incompatibile nella parte in cui, al comma 2, disponeva che il titolare dovesse preventivamente comunicare al garante le modalità individuate per dare pubblicità all'informativa, il quale avrebbe potuto prescrivere eventuali misure e accorgimenti. Ciò, in quanto, in conformità all'art. 14 del regolamento, il coinvolgimento del garante non è più richiesto.
La disposizione è risultata, inoltre, incompatibile con il regolamento nella parte in cui consentiva al titolare di fornire agli interessati un'informativa differita per la parte riguardante le specifiche finalità e modalità del trattamento, qualora ciò risultasse necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine art. 6, comma 3). L'art. 13 del regolamento, infatti, non prevede alcuna forma di deroga o semplificazione agli obblighi informativi quando i dati sono raccolti presso gli interessati.
È stato, altresì, considerato incompatibile il comma 4 dell'articolo in esame, in quanto, nel prevedere la possibilità che il titolare possa raccogliere dati personali presso un soggetto rispondente in nome e per conto di un altro cd. proxy), non prevedeva le specifiche circostanze in cui tale modalità di raccolta era ammessa art. 105, comma 3, del codice).
L'art. 7, commi 2, 3 e 4, relativo alla comunicazione di dati personali a ricercatori di università o a istituti o enti di ricerca a soci di società scientifiche, non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e l'art. 8, sulla comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale, sono stati considerati non conformi al rinnovato quadro normativo in quanto, ai sensi degli artt. 6, § 3, del regolamento e 2-ter del codice, si richiede una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento per la comunicazione di dati tra soggetti pubblici o tra soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico, quali sono i soggetti del Sistema statistico nazionale. Ciò, tenuto anche conto delle condizioni individuate nello specifico quadro normativo di settore in materia accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche, di cui all'art. 5-ter del decreto legislativo n. 33 del 2013, che, di recente, ha trovato piena applicazione con l'approvazione da parte del Comstat delle linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2018).
È stato modificato il titolo del capo III da «sicurezza e regole di condotta» in «disposizioni finali».
All'art. 11, «Conservazione dei dati», è stato ritenuto necessario abrogare al comma 1, dalle parole «in tali casi» alle parole «finalità perseguite», in quanto tali previsioni individuano predefiniti e specifici casi di deroga al principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, § 1, lett. e), del regolamento che, pur ammettendo deroghe per i trattamenti effettuati a fini statistici e di ricerca scientifica, richiede, oltre a una valutazione del rischio, caso per caso, a cura del titolare artt. 24 e 35 del regolamento), l'individuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dell'interessato. Ciò vale anche per il comma 2, poichè anche le garanzie previste dall'art. 6-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, devono essere applicate alla luce delle predette considerazioni.
L'art. 12, «Misure di sicurezza», è stato ritenuto incompatibile, in quanto gli aspetti ivi disciplinati sono oggetto ora di specifiche previsioni del regolamento che, nel rispetto del principio di responsabilizzazione, richiede anche un diverso approccio alle misure di sicurezza che devono esser individuate, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita artt. 24 e 25 del regolamento), in conformità all'art. 32 del regolamento. L'articolo, inoltre, forniva specifiche indicazioni per l'individuazione dei diversi livelli di accesso natura dei dati e funzioni dei soggetti coinvolti) ai dati da parte dei soggetti legittimati che attualmente devono essere definiti alla luce dei, più ampi, criteri di cui all'art. 25, par. 2, del regolamento, in omaggio ai richiamati principi di privacy by default e by design.
L'art. 13, «Esercizio dei diritti», comma 1, è stato considerato incompatibile, in quanto, consentirebbe al titolare la possibilità di limitare il diritto di rettifica o integrazione senza individuare garanzie adeguate, come richiesto, invece, dall'art. 89 del regolamento.
È stata, infine, riformulata, la rubrica dell'art. 14, in «Disposizioni finali», onde evitare ambiguità rispetto alle regole deontologiche di cui all'art. 2-quater del codice e con i futuri codici di condotta, di cui all'art. 40 del regolamento.
3. Regole deontologiche
I predetti elementi, relativi all'aggiornamento della disciplina in materia, sono recepiti nelle «Regole deontologiche per il trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale» in ragione di quanto disposto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018 e riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante.
Tali «Regole deontologiche» sono volte a disciplinare i trattamenti in questione in attesa di un auspicabile aggiornamento delle stesse ai sensi degli artt. 2-quater e 106 e seguenti del Codice. Pertanto, si dispone la trasmissione delle suddette «Regole deontologiche» all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè al Ministero della giustizia per essere riportato nell'allegato A) al Codice.
Tutto ciò premesso il Garante
Ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, verificata la conformità al regolamento delle disposizioni del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A.3 al Codice, dispone che le medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, siano pubblicate come «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale» e ne dispone, altresì, la trasmissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè al Ministero della giustizia per essere riportato nell'allegato A) al Codice.
Roma, 19 dicembre 2018
Il presidente:
Soro
Il relatore:
Califano
Il segretario generale:
Busia
REGOLE DEONTOLOGICHE PER TRATTAMENTI A FINI STATISTICI O DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le regole deontologiche si applicano ai trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati da:
a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica, in conformità ai rispettivi ambiti istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel regolamento, nel Codice e successive modificazioni e integrazioni, nonchè nelle presenti regole deontologiche.
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