Codice protezione dati personali

Parte I
Parte III
Art. 15Abr.
Art. 16Abr.
Art. 17Abr.
Art. 18Abr.
Art. 19Abr.
Art. 20Abr.
Art. 21Abr.
Art. 22Abr.
Art. 23Abr.
Art. 24Abr.
Art. 25Abr.
Art. 26Abr.
Art. 27Abr.
Art. 28Abr.
Art. 29Abr.
Art. 30Abr.
Art. 31Abr.
Art. 32Abr.
Art. 32 bisAbr.
Art. 33Abr.
Art. 34Abr.
Art. 35Abr.
Art. 36Abr.
Art. 37Abr.
Art. 38Abr.
Art. 39Abr.
Art. 40Abr.
Art. 41Abr.
Art. 42Abr.
Art. 43Abr.
Art. 44Abr.
Art. 45Abr.
Art. 45 bis - Base giuridica
Art. 46Abr.
Art. 47Abr.
Art. 48Abr.
Art. 49Abr.
Art. 50 - Notizie o immagini relative a minori
Art. 51 - Principi generali
Art. 52 - Dati identificativi degli interessati
Art. 53Abr.
Art. 54Abr.
Art. 55Abr.
Art. 56Abr.
Art. 57 - Disposizioni di attuazione
Art. 58 - Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa
Art. 59
Art. 60 - Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
Art. 61
Art. 62Abr.
Art. 63Abr.
Art. 64Abr.
Art. 65Abr.
Art. 66Abr.
Art. 67Abr.
Art. 68Abr.
Art. 69Abr.
Art. 70Abr.
Art. 71Abr.
Art. 72Abr.
Art. 73Abr.
Art. 74Abr.
Art. 75 - Specifiche condizioni in ambito sanitario
Art. 76Abr.
Art. 77 - Modalità particolari
Art. 78
Art. 79
Art. 80 - Informativa da parte di altri soggetti
Art. 81Abr.
Art. 82 - Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica
Art. 83Abr.
Art. 84Abr.
Art. 85Abr.
Art. 86Abr.
Art. 87Abr.
Art. 88Abr.
Art. 89Abr.
Art. 89 bis - Prescrizioni di medicinali
Art. 90Abr.
Art. 91Abr.
Art. 92 - Cartelle cliniche
Art. 93 - Certificato di assistenza al parto
Art. 94Abr.
Art. 95Abr.
Art. 96 - Trattamento di dati relativi a studenti
Art. 97 - Ambito applicativo
Art. 98Abr.
Art. 99 - Durata del trattamento
Art. 100 - Dati relativi ad attività di studio e ricerca
Art. 101 - Modalità di trattamento
Art. 102 - Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica
Art. 103 - Consultazione di documenti conservati in archivi
Art. 104
Art. 105 - Modalità di trattamento
Art. 106 - Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica
Art. 107 - Trattamento di categorie particolari di dati personali
Art. 108 - Sistema statistico nazionale
Art. 109 - Dati statistici relativi all'evento della nascita
Art. 110 - Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
Art. 110 bis - Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici
Art. 111 - Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro
Art. 111 bis - Informazioni in caso di ricezione di curriculum
Art. 112Abr.
Art. 113 - Raccolta di dati e pertinenza
Art. 114 - Garanzie in materia di controllo a distanza
Art. 115 - Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico
Art. 116 - Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato
Art. 117Abr.
Art. 118Abr.
Art. 119Abr.
Art. 120 - Sinistri
Art. 121 - Servizi interessati e definizioni
Art. 122
Art. 123 - Dati relativi al traffico
Art. 124 - Fatturazione dettagliata
Art. 125 - Identificazione della linea
Art. 126 - Dati relativi all'ubicazione
Art. 127 - Chiamate di disturbo e di emergenza
Art. 128 - Trasferimento automatico della chiamata
Art. 129 - Elenchi dei contraenti
Art. 130 - Comunicazioni indesiderate
Art. 131 - Informazioni a contraenti e utenti
Art. 132 - Conservazione di dati di traffico per altre finalità
Art. 132 bis - Procedure istituite dai fornitori
Art. 132 ter - Sicurezza del trattamento
Art. 132 quater - Informazioni sui rischi
Art. 133Abr.
Art. 134Abr.
Art. 135Abr.
Art. 136 - Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
Art. 137 - Disposizioni applicabili
Art. 138 - Segreto professionale
Art. 139 - Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche
Art. 140Abr.
Art. 140 bis - Forme alternative di tutela
Art. 141 - Reclamo al Garante
Art. 142 - Proposizione del reclamo
Art. 143 - Decisione del reclamo
Art. 144 - Segnalazioni
Art. 144 bis - Revenge porn
Art. 145Abr.
Art. 146Abr.
Art. 147Abr.
Art. 148Abr.
Art. 149Abr.
Art. 150Abr.
Art. 151Abr.
Art. 152 - Autorità giudiziaria ordinaria
Art. 153 - Garante per la protezione dei dati personali
Art. 154 - Compiti
Art. 154 bis - Poteri
Art. 154 ter - Potere di agire e rappresentanza in giudizio
Art. 155 - Ufficio del Garante
Art. 156 - Ruolo organico e personale
Art. 157 - Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti
Art. 158 - Accertamenti
Art. 159
Art. 160 - Particolari accertamenti
Art. 160 bis - Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento
Art. 161Abr.
Art. 162Abr.
Art. 162 bisAbr.
Art. 162 terAbr.
Art. 163Abr.
Art. 164Abr.
Art. 164 bisAbr.
Art. 165Abr.
Art. 166 - Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori
Art. 167 - Trattamento illecito di dati
Art. 167 bis - Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
Art. 167 ter - Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
Art. 168 - Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante
Art. 169Abr.
Art. 170 - Inosservanza di provvedimenti del Garante
Art. 171 - Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori
Art. 172 - Pene accessorie
Art. 173Abr.
Art. 174Abr.
Art. 175 - Forze di polizia
Art. 176Abr.
Art. 177Abr.
Art. 178Abr.
Art. 179Abr.
Art. 180Abr.
Art. 181Abr.
Art. 182Abr.
Art. 183 - Norme abrogate
Art. 184Abr.
Art. 185Abr.
Art. 186 - Entrata in vigore
Art. 85 - Visto il Titolo XII del Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 101/2018, che, oltre a ridefinire l'ambito oggettivo del trattamento, includendovi anche quello effettuato nel contesto di attività di manifestazione del pensiero in campo accademico e letterario, prevede specificamente che il trattamento dei dati indicati dagli articoli 9, par. 1, e 10, del regolamento, ovvero dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati, debba avvenire nel rispetto delle regole deontologiche il cui rispetto costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 2-quater, comma 4, del Codice;
Parte di
Art. 14 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 26/3/2019, N. 72
Art. 24 - Visto l'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, relativo all'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche;
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Identificabilità dell'interessato
Art. 4 - Criteri per la valutazione del rischio di identificazione
Art. 4 bis - Trattamento di particolari categorie di dati e di dati relativi a condanne penali e reati, nell'ambito del Programma statistico nazionale
Art. 5 - Trattamento di particolari categorie di dati di cui all'art. 9, par. 1, del regolamento, da parte di soggetti privati
Art. 6 - Informazioni agli interessati
Art. 7 - Comunicazione a soggetti non facenti parte del Sistema statistico nazionale
Art. 14 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 5 ter - Vista la documentazione in atti;
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Presupposti dei trattamenti
Art. 4 - Identificabilità dell'interessato
Art. 5 - Criteri per la valutazione del rischio di identificazione
Art. 6 - Informazioni agli interessati
Art. 7 - Principi applicabili al trattamento delle particolari categorie di dati di cui all'art. 9, § 1 e di dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento
Art. 14 - Adeguamento
Art. 15 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 16 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 17 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 18 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 19 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 27 - Visti gli articoli 12 e 154, comma 1, lettera e del Codice in materia di protezione dei dati personali decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Art. 2 - Finalità del trattamento
Art. 3 - Requisiti e categorie dei dati
Art. 4 - Modalità di raccolta e registrazione dei dati
Art. 5 - Informativa
Art. 6 - Conservazione e aggiornamento dei dati
Art. 7 - Utilizzazione dei dati
Art. 14 - Entrata in vigore
Art. 117 - Sottoscritto da:
Art. 20 - Rilevato che, sempre secondo quanto previsto dal citato art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, al termine della suddetta procedura di verifica, le «disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del Codice»;
Art. 2 - Modalità di trattamento
Art. 3 - Informativa unica
Art. 4 - Conservazione e cancellazione dei dati
Art. 5 - Comunicazione e diffusione di dati
Art. 6 - Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore
Art. 7 - Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati
Art. 27 - Visti gli artt. 12 e 154, comma 1, lett. e, del Codice, i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Art. 2 - Individuazione dei requisiti dell'informazione commerciale
Art. 3 - Fonti di provenienza e modalità di trattamento delle informazioni commerciali
Art. 4 - Informativa agli interessati
Art. 5 - Presupposti di liceità del trattamento
Art. 6 - Comunicazione delle informazioni
Art. 7 - Associazione e utilizzazione delle informazioni commerciali
Art. 118 - Elenco sottoscrittori:
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Art. 27

Visti gli articoli 12 e 154, comma 1, lettera e del Codice in materia di protezione dei dati personali decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto l'art. 117 del codice con il quale è stato demandato al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di un Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo, nonchè riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati;

Visto il provvedimento generale del Garante adottato il 31 luglio 2002 in Bollettino del Garante n. 30/2002, p. 47) con il quale, nelle more dell'adozione del predetto codice di deontologia e di buona condotta, sono state nel frattempo prescritte, ai soggetti privati che gestiscono sistemi informativi di rilevazione di rischi creditizi, nonchè alle banche e società finanziarie che vi accedono, alcune prime misure da adottare al fine di conformare il relativo trattamento ai principi in materia di protezione dei dati personali;

Visto il provvedimento del 10 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 maggio 2002, n. 106, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione del codice di deontologia e di buona condotta;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al citato provvedimento del 10 aprile 2002, con le quali diversi soggetti privati, associazioni di categoria ed associazioni di consumatori hanno manifestato la volontà di partecipare all'adozione di tale codice e rilevato che si è anche formato un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei predetti soggetti;

Considerato che il testo del codice di deontologia e di buona condotta è stato oggetto di ampia diffusione anche attraverso la sua pubblicazione sul sito Internet di questa Autorità, resa nota tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 agosto 2004, n. 193, al fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;

Viste le osservazioni pervenute a seguito di tale avviso e le modifiche apportate allo schema del codice, poi sottoscritto il 12 novembre 2004;

Constatata la conformità del codice di deontologia e di buona condotta alle leggi ed ai regolamenti anche in relazione a quanto previsto dall'art. 12 del Codice;

Visto l'art. 5 del codice di deontologia e di buona condotta;

Considerato che dalle predette consultazioni sono emersi anche alcuni dettagli operativi che rendono necessario indicare modalità di attuazione idonee ed efficaci delle disposizioni in materia di informativa da rendere agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice;

Ritenuto pertanto indispensabile prescrivere, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del Codice, un modello unico per l'informativa, basato su espressioni chiare, semplici e di agevole comprensione, e da adottare da tutti i soggetti privati titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, in modo effettivo ed uniforme;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici art. 12, comma 3, del Codice);

Rilevato altresì che i titolari del trattamento sono tenuti a fare uso del modello unico di informativa che il presente provvedimento prescrive, al quale potranno apportarvi eventuali modifiche sostanziali o integrazioni con esso compatibili, unicamente previo assenso di questa Autorità, salvi eventuali adattamenti meramente formali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del codice, il codice di deontologia e di buona condotta deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, riportato nell'allegato a) al medesimo Codice;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

Tutto ciò premesso il Garante:

a) dispone la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, che figura in allegato, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè al Ministro della giustizia per essere riportato nell'allegato a) al Codice;

b) individua, in allegato alla presente deliberazione, il modello di informativa contenente i requisiti minimi che, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del codice, prescrive a tutti i titolari del trattamento interessati di utilizzare nei termini di cui in motivazione.

Roma, 16 novembre 2004

Il presidente: Rodotà

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI

Preambolo

I sottoindicati soggetti privati sottoscrivono il presente codice di deontologia e di buona condotta sulla base delle seguenti premesse:

1) il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di credito al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità dei pagamenti, deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale;

2) con il presente codice sono individuate adeguate garanzie e modalità di trattamento a tutela dei diritti degli interessati da osservare nel perseguire finalità di tutela del credito e di contenimento dei relativi rischi, in modo da agevolare anche l'accesso al credito al consumo e ridurre il rischio di eccessivo indebitamento da parte degli interessati;

3) la sottoscrizione del presente codice è promossa dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito delle associazioni rappresentative degli operatori del settore, ai sensi degli articoli 12 e 117 del Codice in materia di protezione dei dati personali decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196/2003);

4) tutti coloro che utilizzano dati personali per le finalità sopra indicate devono osservare le regole di comportamento stabilite dal presente codice come condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento;

5) gli stessi operatori del settore devono rispettare, altresì, le garanzie previste dal predetto Codice, in particolare in tema di manifestazione del consenso e di altri presupposti di liceità;

6) il presente codice non riguarda sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici e, in particolare, il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia articoli 13, 53, comma 1, lettera b), 60, comma 1, 64, 67, comma 1, lettera b), 106, 107, 144 e 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; delibera Cicr del 29 marzo 1994; provvedimento Banca d'Italia 10 agosto 1995 - circolare Banca d'Italia 11 febbraio 1991, n. 139 e successivi aggiornamenti). Al sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto istituito con deliberazione Cicr del 3 maggio 1999 in Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1999, n. 158) si applicano alcuni principi stabiliti dal presente codice in tema di informativa agli interessati e di esercizio dei diritti, in quanto compatibili con la specifica disciplina di riferimento v., in particolare, le istruzioni della Banca d'Italia nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272).

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente codice di deontologia e di buona condotta, si applicano le definizioni elencate nel Codice in materia di protezione dei dati personali art. 4 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), di seguito denominato «Codice». Ai medesimi fini, si intende inoltre per:

a) «richiesta/rapporto di credito»: qualsiasi richiesta o rapporto riguardanti la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385);

b) «regolarizzazione degli inadempimenti»: l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempiute derivanti sia da un mancato pagamento, sia da un ritardo), senza perdite o residui anche a titolo di interessi e spese o comunque a seguito di vicende estintive diverse dall'adempimento, in particolare a seguito di transazioni o concordati;

c) «sistema di informazioni creditizie»: ogni banca di dati concernenti richieste/rapporti di credito, gestita in modo centralizzato da una persona giuridica, un ente, un'associazione o un altro organismo in ambito privato e consultabile solo dai soggetti che comunicano le informazioni in essa registrate e che partecipano al relativo sistema informativo. Il sistema può contenere, in particolare:

1) informazioni creditizie di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti;

2) informazioni creditizie di tipo positivo e negativo, che attengono a richieste/rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro verificarsi;

d) «gestore»: il soggetto privato titolare del trattamento dei dati personali registrati in un sistema di informazioni creditizie e che gestisce tale sistema stabilendone le modalità di funzionamento e di utilizzazione;

e) «partecipante»: il soggetto privato titolare del trattamento dei dati personali raccolti in relazione a richieste/rapporti di credito, che in virtù di contratto o accordo con il gestore partecipa al relativo sistema di informazioni creditizie e può utilizzare i dati presenti nel sistema, obbligandosi a comunicare al gestore i predetti dati personali relativi a richieste/rapporti di credito in modo sistematico, in un quadro di reciprocità nello scambio di dati con gli altri partecipanti. Fatta eccezione di soggetti che esercitano attività di recupero crediti, il partecipante può essere:

1) una banca;

2) un intermediario finanziario;

3) un altro soggetto privato che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concede una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi;

f) «consumatore»: la persona fisica che, in relazione ad una richiesta/rapporto di credito, agisce per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

g) «tempo di conservazione dei dati»: il periodo nel quale i dati personali relativi a richieste/rapporti di credito rimangono registrati in un sistema di informazioni creditizie ed utilizzabili dai partecipanti per le finalità di cui al presente codice;

h) «tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring»: le modalità di organizzazione, aggregazione, raffronto od elaborazione di dati personali relativi a richieste/rapporti di credito, consistenti nell'impiego di sistemi automatizzati basati sull'applicazione di metodi o modelli statistici per valutare il rischio creditizio, e i cui risultati sono espressi in forma di giudizi sintetici, indicatori numerici o punteggi, associati all'interessato, diretti a fornire una rappresentazione, in termini predittivi o probabilistici, del suo profilo di rischio, affidabilità o puntualità nei pagamenti.

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