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1. L'avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 del Regolamento) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive.
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