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Art. 5
Informativa
1. Al momento della raccolta dei dati personali relativi a richieste/rapporti di credito, il partecipante informa l'interessato ai sensi dell'art. 13 del Codice anche con riguardo al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di un sistema di informazioni creditizie.
2. L'informativa di cui al comma 1 reca in modo chiaro e preciso, nell'ambito della descrizione delle finalità e delle modalità del trattamento, nonchè degli altri elementi di cui all'art. 13 del Codice, le seguenti indicazioni:
a) estremi identificativi dei sistemi di informazioni creditizie cui sono comunicati i dati personali e dei rispettivi gestori;
b) categorie di partecipanti che vi accedono;
c) tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie cui sono comunicati;
d) modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione dei dati, nonchè eventuale uso di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring;
e) modalità per l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice.
3. L'informativa di cui al comma 2 è fornita agli interessati per iscritto secondo il modello allegato alla deliberazione che verifica la conformità del presente codice e, se inserita in un modulo utilizzato dal partecipante, è adeguatamente evidenziata e collocata in modo autonomo ed unitario, in parti o riquadri distinti da quelli relativi ad eventuali altre finalità del trattamento effettuato dal medesimo partecipante.
4. L'informativa dovuta per effetto di eventuali aggiornamenti o modifiche relativi alle indicazioni rese ai sensi del comma 2, anche in caso di cambiamento della denominazione e della sede del gestore, è fornita attraverso comunicazioni periodiche, nonchè su uno o più siti Internet e a richiesta degli interessati.
5. Ad integrazione dell'informativa resa dai partecipanti singolarmente ad ogni interessato, il gestore fornisce un'informativa più dettagliata attraverso modalità ulteriori di diffusione delle informazioni al pubblico, anche mediante strumenti telematici.
6. Quando la richiesta di credito non è accolta, il partecipante comunica all'interessato se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo negativo in uno o più sistemi, indicandogli gli estremi identificativi del sistema da cui sono state rilevate tali informazioni e del relativo gestore.
7. Il partecipante fornisce all'interessato le altre notizie di cui agli articoli 9, comma 1, lettera d), e 10, comma 1, lettera c) .
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