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Art. 5
Trattamento di particolari categorie di dati di cui all'art. 9, par. 1, del regolamento, da parte di soggetti privati
1. I soggetti privati che partecipano al Sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano ulteriormente particolari categorie di dati per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento delle particolari categorie di dati non possono essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità del trattamento medesimo è necessario che concorrano i seguenti presupposti:
a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti nelle informazioni sul trattamento di dati personali di cui all'art. 13 del regolamento;
b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;
c) il trattamento sia compreso nel programma statistico nazionale.
3. Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta delle particolari categorie di dati sia effettuata con particolari modalità, quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore, il consenso, purchè espresso, può essere documentato per iscritto.
In tal caso, la documentazione delle informazioni rese all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso è conservata dal titolare del trattamento per tre anni.
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