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Art. 77
Modalità particolari
Le disposizioni del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;
per il trattamento dei dati personali.
Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:
dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;
dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.
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