Codice protezione dati personali

Parte I
Parte III
Art. 15Abr.
Art. 16Abr.
Art. 17Abr.
Art. 18Abr.
Art. 19Abr.
Art. 20Abr.
Art. 21Abr.
Art. 22Abr.
Art. 23Abr.
Art. 24Abr.
Art. 25Abr.
Art. 26Abr.
Art. 27Abr.
Art. 28Abr.
Art. 29Abr.
Art. 30Abr.
Art. 31Abr.
Art. 32Abr.
Art. 32 bisAbr.
Art. 33Abr.
Art. 34Abr.
Art. 35Abr.
Art. 36Abr.
Art. 37Abr.
Art. 38Abr.
Art. 39Abr.
Art. 40Abr.
Art. 41Abr.
Art. 42Abr.
Art. 43Abr.
Art. 44Abr.
Art. 45Abr.
Art. 45 bis - Base giuridica
Art. 46Abr.
Art. 47Abr.
Art. 48Abr.
Art. 49Abr.
Art. 50 - Notizie o immagini relative a minori
Art. 51 - Principi generali
Art. 52 - Dati identificativi degli interessati
Art. 53Abr.
Art. 54Abr.
Art. 55Abr.
Art. 56Abr.
Art. 57 - Disposizioni di attuazione
Art. 58 - Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa
Art. 59
Art. 60 - Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
Art. 61
Art. 62Abr.
Art. 63Abr.
Art. 64Abr.
Art. 65Abr.
Art. 66Abr.
Art. 67Abr.
Art. 68Abr.
Art. 69Abr.
Art. 70Abr.
Art. 71Abr.
Art. 72Abr.
Art. 73Abr.
Art. 74Abr.
Art. 75 - Specifiche condizioni in ambito sanitario
Art. 76Abr.
Art. 77 - Modalità particolari
Art. 78
Art. 79
Art. 80 - Informativa da parte di altri soggetti
Art. 81Abr.
Art. 82 - Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica
Art. 83Abr.
Art. 84Abr.
Art. 85Abr.
Art. 86Abr.
Art. 87Abr.
Art. 88Abr.
Art. 89Abr.
Art. 89 bis - Prescrizioni di medicinali
Art. 90Abr.
Art. 91Abr.
Art. 92 - Cartelle cliniche
Art. 93 - Certificato di assistenza al parto
Art. 94Abr.
Art. 95Abr.
Art. 96 - Trattamento di dati relativi a studenti
Art. 97 - Ambito applicativo
Art. 98Abr.
Art. 99 - Durata del trattamento
Art. 100 - Dati relativi ad attività di studio e ricerca
Art. 101 - Modalità di trattamento
Art. 102 - Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica
Art. 103 - Consultazione di documenti conservati in archivi
Art. 104
Art. 105 - Modalità di trattamento
Art. 106 - Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica
Art. 107 - Trattamento di categorie particolari di dati personali
Art. 108 - Sistema statistico nazionale
Art. 109 - Dati statistici relativi all'evento della nascita
Art. 110 - Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
Art. 110 bis - Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici
Art. 111 - Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro
Art. 111 bis - Informazioni in caso di ricezione di curriculum
Art. 112Abr.
Art. 113 - Raccolta di dati e pertinenza
Art. 114 - Garanzie in materia di controllo a distanza
Art. 115 - Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico
Art. 116 - Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato
Art. 117Abr.
Art. 118Abr.
Art. 119Abr.
Art. 120 - Sinistri
Art. 121 - Servizi interessati e definizioni
Art. 122
Art. 123 - Dati relativi al traffico
Art. 124 - Fatturazione dettagliata
Art. 125 - Identificazione della linea
Art. 126 - Dati relativi all'ubicazione
Art. 127 - Chiamate di disturbo e di emergenza
Art. 128 - Trasferimento automatico della chiamata
Art. 129 - Elenchi dei contraenti
Art. 130 - Comunicazioni indesiderate
Art. 131 - Informazioni a contraenti e utenti
Art. 132 - Conservazione di dati di traffico per altre finalità
Art. 132 bis - Procedure istituite dai fornitori
Art. 132 ter - Sicurezza del trattamento
Art. 132 quater - Informazioni sui rischi
Art. 133Abr.
Art. 134Abr.
Art. 135Abr.
Art. 136 - Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
Art. 137 - Disposizioni applicabili
Art. 138 - Segreto professionale
Art. 139 - Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche
Art. 140Abr.
Art. 140 bis - Forme alternative di tutela
Art. 141 - Reclamo al Garante
Art. 142 - Proposizione del reclamo
Art. 143 - Decisione del reclamo
Art. 144 - Segnalazioni
Art. 144 bis - Revenge porn
Art. 145Abr.
Art. 146Abr.
Art. 147Abr.
Art. 148Abr.
Art. 149Abr.
Art. 150Abr.
Art. 151Abr.
Art. 152 - Autorità giudiziaria ordinaria
Art. 153 - Garante per la protezione dei dati personali
Art. 154 - Compiti
Art. 154 bis - Poteri
Art. 154 ter - Potere di agire e rappresentanza in giudizio
Art. 155 - Ufficio del Garante
Art. 156 - Ruolo organico e personale
Art. 157 - Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti
Art. 158 - Accertamenti
Art. 159
Art. 160 - Particolari accertamenti
Art. 160 bis - Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento
Art. 161Abr.
Art. 162Abr.
Art. 162 bisAbr.
Art. 162 terAbr.
Art. 163Abr.
Art. 164Abr.
Art. 164 bisAbr.
Art. 165Abr.
Art. 166 - Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori
Art. 167 - Trattamento illecito di dati
Art. 167 bis - Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
Art. 167 ter - Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
Art. 168 - Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante
Art. 169Abr.
Art. 170 - Inosservanza di provvedimenti del Garante
Art. 171 - Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori
Art. 172 - Pene accessorie
Art. 173Abr.
Art. 174Abr.
Art. 175 - Forze di polizia
Art. 176Abr.
Art. 177Abr.
Art. 178Abr.
Art. 179Abr.
Art. 180Abr.
Art. 181Abr.
Art. 182Abr.
Art. 183 - Norme abrogate
Art. 184Abr.
Art. 185Abr.
Art. 186 - Entrata in vigore
Art. 85 - Visto il Titolo XII del Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 101/2018, che, oltre a ridefinire l'ambito oggettivo del trattamento, includendovi anche quello effettuato nel contesto di attività di manifestazione del pensiero in campo accademico e letterario, prevede specificamente che il trattamento dei dati indicati dagli articoli 9, par. 1, e 10, del regolamento, ovvero dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati, debba avvenire nel rispetto delle regole deontologiche il cui rispetto costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 2-quater, comma 4, del Codice;
Parte di
Art. 14 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 26/3/2019, N. 72
Art. 24 - Visto l'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, relativo all'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche;
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Identificabilità dell'interessato
Art. 4 - Criteri per la valutazione del rischio di identificazione
Art. 4 bis - Trattamento di particolari categorie di dati e di dati relativi a condanne penali e reati, nell'ambito del Programma statistico nazionale
Art. 5 - Trattamento di particolari categorie di dati di cui all'art. 9, par. 1, del regolamento, da parte di soggetti privati
Art. 6 - Informazioni agli interessati
Art. 7 - Comunicazione a soggetti non facenti parte del Sistema statistico nazionale
Art. 14 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 5 ter - Vista la documentazione in atti;
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Presupposti dei trattamenti
Art. 4 - Identificabilità dell'interessato
Art. 5 - Criteri per la valutazione del rischio di identificazione
Art. 6 - Informazioni agli interessati
Art. 7 - Principi applicabili al trattamento delle particolari categorie di dati di cui all'art. 9, § 1 e di dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento
Art. 14 - Adeguamento
Art. 15 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 16 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 17 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 18 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 19 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 27 - Visti gli articoli 12 e 154, comma 1, lettera e del Codice in materia di protezione dei dati personali decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Art. 2 - Finalità del trattamento
Art. 3 - Requisiti e categorie dei dati
Art. 4 - Modalità di raccolta e registrazione dei dati
Art. 5 - Informativa
Art. 6 - Conservazione e aggiornamento dei dati
Art. 7 - Utilizzazione dei dati
Art. 14 - Entrata in vigore
Art. 117 - Sottoscritto da:
Art. 20 - Rilevato che, sempre secondo quanto previsto dal citato art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, al termine della suddetta procedura di verifica, le «disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del Codice»;
Art. 2 - Modalità di trattamento
Art. 3 - Informativa unica
Art. 4 - Conservazione e cancellazione dei dati
Art. 5 - Comunicazione e diffusione di dati
Art. 6 - Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore
Art. 7 - Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati
Art. 27 - Visti gli artt. 12 e 154, comma 1, lett. e, del Codice, i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Art. 2 - Individuazione dei requisiti dell'informazione commerciale
Art. 3 - Fonti di provenienza e modalità di trattamento delle informazioni commerciali
Art. 4 - Informativa agli interessati
Art. 5 - Presupposti di liceità del trattamento
Art. 6 - Comunicazione delle informazioni
Art. 7 - Associazione e utilizzazione delle informazioni commerciali
Art. 118 - Elenco sottoscrittori:
Codice protezione dati personali

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Art. 85

Visto il Titolo XII del Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 101/2018, che, oltre a ridefinire l'ambito oggettivo del trattamento, includendovi anche quello effettuato nel contesto di attività di manifestazione del pensiero in campo accademico e letterario, prevede specificamente che il trattamento dei dati indicati dagli articoli 9, par. 1, e 10, del regolamento, ovvero dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati, debba avvenire nel rispetto delle regole deontologiche il cui rispetto costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 2-quater, comma 4, del Codice;

Visto l'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018 che demanda al Garante il compito di effettuare, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, una verifica della conformità al regolamento delle disposizioni contenute in alcuni codici deontologici ivi indicati, tra i quali quelle contenute nel «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica», adottato il 29 luglio 1998, attualmente inserito nel Codice in materia di protezione come allegato A.1 ed applicabile sino al completamento della menzionata procedura;

Rilevato che, sempre secondo quanto previsto dal citato art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, al termine della suddetta procedura di verifica, le «disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del Codice»;

Ritenuto che la valutazione di compatibilità di dette disposizioni con il regolamento non possa prescindere da una loro lettura che tenga integralmente conto del mutato quadro normativo di riferimento;

Ritenuto, per tale ragione, che:

i richiami alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 ed alla direttiva 95/46/CE contenuti in alcune disposizioni del codice deontologico debbano intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento e del Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018;

eventuali modifiche normative rilevanti nella disciplina di specie - quali l'inclusione dei dati genetici e dei dati biometrici fra le categorie di dati particolari - debbano essere prese in considerazione per determinare la compatibilità delle disposizioni esistenti con il quadro normativo attuale;

Ritenuto che tali elementi, relativi all'aggiornamento della disciplina in materia, debbano essere recepiti nelle «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica» in ragione di quanto disposto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018;

Ritenuto, all'esito della verifica della conformità al regolamento delle disposizioni previste nel «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica», che le medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, debbano essere pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018 come «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica»;

Considerato che le predette «Regole deontologiche» sono volte a disciplinare i trattamenti in questione in attesa di un auspicabile aggiornamento delle stesse ai sensi degli articoli 2-quater e 136 del Codice;

Ritenuto di disporre la trasmissione delle suddette «Regole deontologiche» all´Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè al Ministero della giustizia per essere riportato nell´Allegato A) al Codice;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

Tutto ciò premesso il Garante

ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, verificata la conformità al regolamento delle disposizioni del «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica», dispone che le medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, siano pubblicate come «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica» e ne dispone, altresì, la trasmissione all´Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè al Ministero della giustizia per essere riportato nell´Allegato A) al Codice.

Roma, 29 novembre 2018

Il presidente e relatore: Soro

Il segretario generale: Busia

A.1. Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell´attività giornalistica

Art. 1.

Principi generali

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all´informazione e con la libertà di stampa.

2. In forza dell´art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l´esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell´ambito dell´attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dal considerando 153 e dall'art. 85 del regolamento UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 di seguito «regolamento») e dal decreto legislativo 30 giugno, 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito «Codice»), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

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