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Art. 1
Persone soggette alla legge penale militare
La legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali.
La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo, ai militari in congedo assoluto, agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra persona estranea alle forze armate dello Stato.
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