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Art. 5
Militari considerati in servizio alle armi
Agli effetti della legge penale militare, sono considerati in servizio alle armi:
1° gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall'impiego, o che comunque, à termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorchè non prestino servizio effettivo alle armi;
2° i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa;
3° i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal servizio;
4° i militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva, originaria o sostituita a pene comuni;
5° i militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;
6° ogni altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari.
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