Codice Ambientale

Art. 1 - ambito di applicazione
Art. 2 - finalità
Art. 3 - criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi
Art. 3 bis - Principi sulla produzione del diritto ambientale
Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale
Art. 3 quater - Principio dello sviluppo sostenibile
Art. 3 quinquies - Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
Art. 3 sexies - Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo
Art. 3 septies - Interpello in materia ambientale
Art. 4 - Finalità
Art. 5 - Definizioni
Art. 6 - Oggetto della disciplina
Art. 7 - Competenze in materia di VAS e di AIA
Art. 7 bis - Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA
Art. 8 - Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
Art. 8 bis - Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC
Art. 9 - Norme procedurali generali
Art. 10 - Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale
Art. 11 - Modalità di svolgimento
Art. 12 - Verifica di assoggettabilita
Art. 13 - Redazione del rapporto ambientale
Art. 14 - Consultazione
Art. 15 - Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione
Art. 16 - Decisione
Art. 17 - Informazione sulla decisione
Art. 18 - Monitoraggio
Art. 19 - Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
Art. 20 - Consultazione preventiva
Art. 21 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Art. 22 - Studio di impatto ambientale
Art. 23 - Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti
Art. 24 - Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
Art. 24 bis - Inchiesta pubblica
Art. 25 - Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
Art. 26 - Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori
Art. 26 bis - Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale
Art. 27 - Provvedimento unico in materia ambientale
Art. 27 bis - Provvedimento autorizzatorio unico regionale
Art. 27 ter - Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica
Art. 28 - Monitoraggio
Art. 29 - Sistema sanzionatorio
Art. 29 bis - Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
Art. 29 ter - Domanda di autorizzazione integrata ambientale
Art. 29 quater - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
Art. 29 quinquies - Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale
Art. 29 sexies - Autorizzazione integrata ambientale
Art. 29 septies - Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
Art. 29 octies - Rinnovo e riesame
Art. 29 novies - Modifica degli impianti o variazione del gestore
Art. 29 decies - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
Art. 29 undecies - Incidenti o imprevisti
Art. 29 duodecies - Comunicazioni
Art. 29 terdecies - Scambio di informazioni
Art. 29 quaterdecies - Sanzioni
Art. 30 - Impatti ambientali interregionali
Art. 31 - Attribuzione competenze
Art. 32 - Consultazioni transfrontaliere
Art. 32 bis - Effetti transfrontalieri
Art. 33 - Oneri istruttori
Art. 34 - Norme tecniche, organizzative e integrative
Art. 35 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 36 - Abrogazioni e modifiche
Art. 37Abr.
Art. 38Abr.
Art. 39Abr.
Art. 40Abr.
Art. 41Abr.
Art. 42Abr.
Art. 43Abr.
Art. 44Abr.
Art. 45Abr.
Art. 46Abr.
Art. 47Abr.
Art. 48Abr.
Art. 49Abr.
Art. 50Abr.
Art. 51Abr.
Art. 52Abr.
Art. 53 - finalita
Art. 54 - definizioni
Art. 55 - attività conoscitiva
Art. 56 - attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione
Art. 57 - Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo
Art. 57 bis - Comitato interministeriale per la transizione ecologica
Art. 58
Art. 59 - competenze della Conferenza Stato-regioni
Art. 60
Art. 61 - competenze delle regioni
Art. 62 - competenze degli enti locali e di altri soggetti
Art. 63 - Autorità di bacino distrettuale
Art. 63 bis - Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici
Art. 64 - Distretti idrografici
Art. 65 - valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale
Art. 66 - adozione ed approvazione dei piani di bacino
Art. 67 - i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio
Art. 68 - procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio
Art. 68 bis - Contratti di fiume
Art. 69 - programmi di intervento
Art. 70 - adozione dei programmi
Art. 71 - attuazione degli interventi
Art. 72 - finanziamento
Art. 72 bis - Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico
Art. 73 - finalita
Art. 74 - Definizioni
Art. 75 - competenze
Art. 76 - disposizioni generali
Art. 77 - individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale
Art. 78 - Standard di qualità ambientale per le acque superficiali
Art. 78 bis - Zone di mescolamento
Art. 78 ter - Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite
Art. 78 quater - Inquinamento transfrontaliero
Art. 78 quinquies - Metodi di analisi per le acque superficiali e sotterranee
Art. 78 sexies - Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi
Art. 78 septies - Calcolo dei valori medi
Art. 78 octies - Garanzia e controllo di qualità
Art. 78 novies - Aggiornamento dei piani di gestione
Art. 78 decies - Disposizioni specifiche per alcune sostanze
Art. 78 undecies - Elenco di controllo
Art. 79 - obiettivo di qualità per specifica destinazione
Art. 80 - acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
Art. 81 - deroghe
Art. 82 - acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile
Art. 83 - acque di balneazione
Art. 84 - acque dolci idonee alla vita dei pesci
Art. 85 - accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci
Art. 86 - deroghe
Art. 87 - acque destinate alla vita dei molluschi
Art. 88 - accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi
Art. 89 - deroghe
Art. 90 - norme sanitarie
Art. 91 - aree sensibili
Art. 92 - zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
Art. 93 - zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione
Art. 94 - disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
Art. 95 - pianificazione del bilancio idrico
Art. 96 - Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Art. 97 - acque minerali naturali e di sorgenti
Art. 98 - risparmio idrico
Art. 99 - riutilizzo dell'acqua
Art. 100 - reti fognarie
Art. 101 - criteri generali della disciplina degli scarichi
Art. 102 - scarichi di acque termali
Art. 103 - scarichi sul suolo
Art. 104 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
Art. 105 - scarichi in acque superficiali
Art. 106 - scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili
Art. 107 - Scarichi in reti fognarie
Art. 108 - scarichi di sostanze pericolose
Art. 109
Art. 110 - trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane
Art. 111 - impianti di acquacoltura e piscicoltura
Art. 112 - utilizzazione agronomica
Art. 113 - acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
Art. 114 - dighe
Art. 115 - tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici
Art. 116 - programmi di misure
Art. 117 - piani di gestione e registro delle aree protette
Art. 118 - rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica
Art. 119 - principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici
Art. 120 - rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici
Art. 121 - Piani di tutela delle acque
Art. 122 - informazione e consultazione pubblica
Art. 123 - trasmissione delle informazioni e delle relazioni
Art. 124 - criteri generali
Art. 125 - domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
Art. 126 - approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
Art. 127 - fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
Art. 128 - soggetti tenuti al controllo
Art. 129 - accessi ed ispezioni
Art. 130 - inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico
Art. 131 - controllo degli scarichi di sostanze pericolose
Art. 132 - interventi sostitutivi
Art. 133 - sanzioni amministrative
Art. 134 - sanzioni in materia di aree di salvaguardia
Art. 135 - competenza e giurisdizione
Art. 136 - proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 137 - sanzioni penali
Art. 138 - ulteriori provvedimenti sanzionatori per l'attività di molluschicoltura
Art. 139 - obblighi del condannato
Art. 140 - circostanza attenuante
Art. 141 - ambito di applicazione
Art. 142 - competenze
Art. 143 - proprietà delle infrastrutture
Art. 144 - tutela e uso delle risorse idriche
Art. 145 - equilibrio del bilancio idrico
Art. 146 - risparmio idrico
Art. 147 - organizzazione territoriale del servizio idrico integrato
Art. 148Abr.
Art. 149 - piano d'ambito
Art. 149 bis - Affidamento del servizio
Art. 150Abr.
Art. 151
Art. 152 - poteri di controllo e sostitutivi
Art. 153 - dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato
Art. 154 - tariffa del servizio idrico integrato
Art. 155 - tariffa del servizio di fognatura e depurazione
Art. 156 - riscossione della tariffa
Art. 157 - opere di adeguamento del servizio idrico
Art. 158 - opere e interventi per il trasferimento di acqua
Art. 158 bis
Art. 159Abr.
Art. 160Abr.
Art. 161 - Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
Art. 162 - partecipazione, garanzia e informazione degli utenti
Art. 163 - gestione delle aree di salvaguardia
Art. 164 - disciplina delle acque nelle aree protette
Art. 165 - controlli
Art. 166 - usi delle acque irrigue e di bonifica
Art. 166 bis - Usi delle acque per approvvigionamento potabile
Art. 167 - usi agricoli delle acque
Art. 168 - utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico
Art. 169 - piani, studi e ricerche
Art. 170 - Norme transitorie
Art. 171 - canoni per le utenze di acqua pubblica
Art. 172 - gestioni esistenti
Art. 173 - personale
Art. 174 - disposizioni di attuazione e di esecuzione
Art. 175 - abrogazione di norme
Art. 176 - norma finale
Art. 177 - Campo di applicazione e finalità
Art. 178 - Principi
Art. 178 bis - Responsabilità estesa del produttore
Art. 178 ter - Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore
Art. 178 quater
Art. 179 - Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
Art. 180 - Prevenzione della produzione di rifiuti
Art. 180 bisAbr.
Art. 181 - Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti
Art. 181 bisAbr.
Art. 182 - smaltimento dei rifiutiAbr.
Art. 182 bis - Principi di autosufficienza e prossimità
Art. 182 ter - Rifiuti organici
Art. 183 - Definizioni
Art. 184 - classificazione
Art. 184 bis - Sottoprodotto
Art. 184 ter - Cessazione della qualifica di rifiuto
Art. 184 quater - Utilizzo dei materiali di dragaggio
Art. 185 - Esclusioni dall'ambito di applicazione
Art. 185 bis - Deposito temporaneo prima della raccolta
Art. 186 - Terre e rocce da scavo
Art. 187 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
Art. 188 - Responsabilità della gestione dei rifiuti
Art. 188 bis - Sistema di tracciabilità dei rifiuti
Art. 188 terAbr.
Art. 189 - Catasto dei rifiuti
Art. 190 - Registro cronologico di carico e scarico
Art. 191 - Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi
Art. 192 - divieto di abbandono
Art. 193 - Trasporto dei rifiuti
Art. 193 bis - Trasporto intermodale
Art. 194 - Spedizioni transfrontaliere
Art. 194 bisAbr.
Art. 195 - Competenze dello Stato
Art. 196 - competenze delle regioni
Art. 197 - competenze delle province
Art. 198 - competenze dei comuni
Art. 198 bis - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti
Art. 199 - Piani regionali
Art. 200 - organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Art. 201Abr.
Art. 202 - affidamento del servizio
Art. 203 - schema tipo di contratto di servizio
Art. 204 - gestioni esistenti
Art. 205 - misure per incrementare la raccolta differenziata
Art. 205 bis - Regole per il calcolo degli obiettivi
Art. 206 - Accordi, contratti di programma, incentivi
Art. 206 bis - Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti
Art. 206 ter - Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
Art. 206 quater - Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
Art. 206 quinquies - Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
Art. 206 sexies - Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche
Art. 207Abr.
Art. 208 - autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
Art. 209 - rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Art. 210Abr.
Art. 211 - autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
Art. 212 - Albo nazionale gestori ambientaliAbr.
Art. 213 - autorizzazioni integrate ambientali
Art. 214 - Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate
Art. 214 bis - Sgombero della neve
Art. 214 ter - Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata
Art. 215 - autosmaltimento
Art. 216 - operazioni di recupero
Art. 216 bis - Oli usati
Art. 216 ter - Comunicazioni alla Commissione europea
Art. 217
Art. 218 - definizioni
Art. 219 - criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio
Art. 219 bis - Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi
Art. 220 - Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Art. 220 bis - Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica
Art. 221 - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori
Art. 221 bis - Sistemi autonomi
Art. 222 - raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione
Art. 223 - consorzi
Art. 224 - Consorzio nazionale imballaggi
Art. 225 - programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
Art. 226 - divieti
Art. 226 bis - Divieti di commercializzazione delle borse di plastica
Art. 226 ter - Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero
Art. 226 quater - Plastiche monouso
Art. 227 - Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto
Art. 228 - pneumatici fuori uso
Art. 229Abr.
Art. 230 - rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture
Art. 231 - veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
Art. 232 - rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico
Art. 232 bis - Rifiuti di prodotti da fumo
Art. 232 ter - Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni
Art. 233 - Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti
Art. 234 - Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in Polietilene
Art. 235Abr.
Art. 236 - Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati
Art. 237 - Criteri direttivi dei sistemi di gestione
Art. 237 bis - Finalità e oggetto
Art. 237 ter - Definizioni
Art. 237 quater - Ambito di applicazione ed esclusioni
Art. 237 quinquies - Domanda di autorizzazione
Art. 237 sexies - Contenuto dell'autorizzazione
Art. 237 septies - Consegna e ricezione dei rifiuti
Art. 237 octies - Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento
Art. 237 novies - Modifica delle condizioni di esercizio e modifica sostanziale dell'attività
Art. 237 decies - Coincenerimento di olii usati
Art. 237 undecies - Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE
Art. 237 duodecies - Emissione in atmosfera
Art. 237 terdecies - Scarico di acque reflue
Art. 237 quaterdecies - Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento
Art. 237 quindecies - Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici
Art. 237 sexdecies - Residui
Art. 237 septiesdecies - Obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione
Art. 237 duodevicies - Condizioni anomale di funzionamento
Art. 237 undevicies - Incidenti o inconvenienti
Art. 237 vicies - Accessi ed ispezioni
Art. 237 viciessemel - Spese
Art. 237 viciesbis - Disposizioni transitorie e finali
Art. 238 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Art. 239 - principi e campo di applicazione
Art. 240 - definizioni
Art. 241 - regolamento aree agricole
Art. 241 bis - Aree Militari
Art. 242 - procedure operative ed amministrative
Art. 242 bis
Art. 242 ter - Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica
Art. 243 - Gestione delle acque sotterranee emunte
Art. 244 - ordinanze
Art. 245 - obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione
Art. 246 - accordi di programma
Art. 247 - siti soggetti a sequestro
Art. 248 - controlli
Art. 249 - aree contaminate di ridotte dimensioni
Art. 250 - bonifica da parte dell'amministrazione
Art. 251 - censimento ed anagrafe dei siti da bonificare
Art. 252 - siti di interesse nazionale
Art. 252 bis - Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale
Art. 253 - oneri reali e privilegi speciali
Art. 254 - norme speciali
Art. 255 - Abbandono di rifiuti non pericolosi
Art. 255 bis - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari
Art. 255 ter - Abbandono di rifiuti pericolosi
Art. 256 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata
Art. 256 bis - Combustione illecita di rifiuti
Art. 257 - bonifica dei siti
Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
Art. 259 - Spedizione illegale di rifiuti
Art. 259 bis - Aggravante dell'attività di impresa
Art. 259 ter - Delitti colposi in materia di rifiuti
Art. 260Abr.
Art. 260 bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
Art. 260 ter - Sanzioni amministrative accessorie. Confisca
Art. 261 - imballaggi
Art. 261 bis - Sanzioni
Art. 262 - competenza e giurisdizione
Art. 263 - proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 264 - abrogazione di norme
Art. 264 bis - Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010
Art. 264 terAbr.
Art. 264 quaterAbr.
Art. 265 - disposizioni transitorie
Art. 266 - disposizioni finali
Art. 267 - campo di applicazione
Art. 268 - definizioni
Art. 269 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
Art. 270 - Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni
Art. 271 - Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività
Art. 272 - impianti e attività in deroga
Art. 272 bis - Emissioni odorigene
Art. 273 - grandi impianti di combustioneAbr.
Art. 273 bis - Medi impianti di combustione
Art. 274 - Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione e dei medi impianti di combustione
Art. 275 - emissioni di cov
Art. 276 - controllo delle emissioni di cov derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione
Art. 277 - Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione di benzina
Art. 278 - poteri di ordinanza
Art. 279 - sanzioni
Art. 280 - abrogazioni
Art. 281 - disposizioni transitorie e finali
Art. 282 - Campo di applicazione
Art. 283 - definizioni
Art. 284 - Installazione o modifica
Art. 285 - Caratteristiche tecniche
Art. 286 - valori limite di emissione
Art. 287 - abilitazione alla conduzione
Art. 288 - controlli e sanzioni
Art. 289 - abrogazioni
Art. 290 - disposizioni transitorie e finali
Art. 291 - campo di applicazione
Art. 292 - Definizioni
Art. 293 - Combustibili consentiti
Art. 294 - Prescrizioni per il rendimento di combustione
Art. 295 - Combustibili per uso marittimo
Art. 296 - Controlli e sanzioni
Art. 297 - abrogazioni
Art. 298 - disposizioni transitorie e finali
Art. 298 bis - Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio
Art. 298 bis - Principi generali
Art. 299 - competenze ministeriali
Art. 300 - danno ambientale
Art. 301 - attuazione del principio di precauzione
Art. 302 - definizioni
Art. 303 - esclusioni
Art. 304 - azione di prevenzione
Art. 305 - ripristino ambientale
Art. 306 - determinazione delle misure per il ripristino ambientale
Art. 306 bis - Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale
Art. 307 - notificazione delle misure preventive e di ripristino
Art. 308 - costi dell'attività di prevenzione e di ripristino
Art. 309 - richiesta di intervento statale
Art. 310 - ricorsi
Art. 311 - azione risarcitoria in forma specifica ...
Art. 312 - istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale
Art. 313 - ordinanza
Art. 314 - contenuto dell'ordinanza
Art. 315 - effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria
Art. 316 - ricorso avverso l'ordinanza
Art. 317 - riscossione dei crediti e fondo di rotazione
Art. 318 - norme transitorie e finali
Art. 318 bis - Ambito di applicazione
Art. 318 ter - Prescrizioni
Art. 318 quater - Verifica dell'adempimento
Art. 318 quinquies - Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore
Art. 318 sexies - Sospensione del procedimento penale
Art. 318 septies - Estinzione del reato
Art. 318 octies - Norme di coordinamento e transitorie
Art. 12
Art. 57 - 3.3 Settore dei prodotti petroliferi
Art. 1
Art. 23 - Ha inoltre disposto con l'art. 23, comma 2 che "I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonchè i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente"
Art. 19 - c-ter Impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
Art. 2
Art. 19
Art. 19 - 1. Caratteristiche dei progetti
Art. 13 - Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:
Art. 22 - 1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
Art. 29 quinquies - a il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e
Art. 7
Art. 74 - ---------------
Art. 5
Art. 29 sexies - Le deroghe di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, sono tipicamente ammesse nei seguenti casi, resi evidenti da un'analisi costi-benefici allegata all'istanza e verificata dall'autorità competente nel corso dell'istruttoria:
Art. 76 - Le definizioni di acquifero e di corpo idrico sotterraneo permettono di identificare i corpi idrici sotterranei sia separatamente, all'interno di strati diversi che si sovrappongono su un piano verticale, sia come singolo corpo idrico che si estende tra i diversi strati. Un corpo idrico sotterraneo può essere all'interno di uno o più acquiferi, come, ad esempio, nel caso di due acquiferi adiacenti caratterizzati da pressioni simili e contenenti acque con caratteristiche qualitative e quantitative analoghe
Art. 2 - marzo 1995, n. 194, e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n
Art. 87 - a il 100% dei campioni prelevati per i parametri sostanze organo
Art. 54 - Per una più precisa ed univoca individuazione dei corpi idrici appartenenti alla categoria delle acque di transizione si rende necessario-introdurre una definizione delle medesime, che è stata qualificata nel titolo del presente paragrafo come "operazionale", dato che tale definizione è di tipo convenzionale ed ha un taglio prevalentemente applicativo
Art. 117
Art. icolo - - se nuovi devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla loro entrata in esercizio
Art. 91 - Nell'identificazione di ulteriori aree sensibili, oltre ai criteri di cui sopra, le Regioni dovranno prestare attenzione a quei corpi idrici dove si svolgono attività tradizionali di produzione ittica
Art. 92 - - nelle stazioni di campionamento previste per la classificazione dei corpi idrici sotterranei e superficiali individuate secondo quanto previsto dall'allegato 1 al decreto;
Art. 226 - ALLEGATO I - caratteristiche di pericolo per i rifiuti
Art. 2
Art. 219 - sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi a tutti i rifiuti di imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, la quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi riutilizzabili e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita immessi sul mercato;
Art. 226 - Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità in particolare la riciclabilità degli imballaggi:
Art. 8 - * Sotto la voce HP6 «Tossicità acuta» al secondo capoverso le parole «i seguenti valori limite sono da prendere in considerazione» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti valori soglia sono da prendere in considerazione»"
Art. icolo
Art. 206 quater - Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi economici all'acquisto, ai sensi dell'articolo 206-quater, comma 2
Art. 179
Art. 183 - |==========================|============================|===========|
Art. 183
Art. 237 nonies - - pressione 101,3 kPa;
Art. 237 - - temperatura 273,15 °K;
Art. 76 - - criteri di accettabilità del rischio cancerogeno e dell'indice di rischio
Art. 271
Art. 271 - 1-bis. Condizioni generali
Art. 275
Art. 272
Art. 271 - e valore medio orario o media oraria: media aritmetica delle misure istantanee valide effettuate nel corso di un'ora solare;
Art. 276 - Nei terminali presso i quali negli tre anni civili precedenti l'anno in corso è stata movimentata una quantità di benzina inferiore a 25.000 tonnellate/anno, il deposito temporaneo dei vapori può sostituire il recupero immediato dei vapori presso il terminale
Art. 277 - Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza media del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'80%, raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi. Il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi entro tale intervallo. Il raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i paragrafi 2-quater e 2-quinquies. Se l'efficienza certificata ai sensi del paragrafo 2-ter è pari o superiore all'85%, con un valore medio del rapporto V/L sempre compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi, il sistema di recupero deve essere comunque considerato di fase II
Art. 283 - - per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, si applica un valore limite per le polveri totali pari a 50 mg/Nm³ e, dalla data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis, i valori limite di polveri, ossidi di azoto NOx e ossidi di zolfo previsti dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto per l'adeguamento dei medi impianti di combustione esistenti di potenza termica inferiore a 3 MW
Art. 8
Art. 7
Art. 2 - b preparati pericolosi definiti nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
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Art. 76

Le definizioni di acquifero e di corpo idrico sotterraneo permettono di identificare i corpi idrici sotterranei sia separatamente, all'interno di strati diversi che si sovrappongono su un piano verticale, sia come singolo corpo idrico che si estende tra i diversi strati. Un corpo idrico sotterraneo può essere all'interno di uno o più acquiferi, come, ad esempio, nel caso di due acquiferi adiacenti caratterizzati da pressioni simili e contenenti acque con caratteristiche qualitative e quantitative analoghe

I corpi idrici devono essere delimitati in modo da permettere una descrizione appropriata ed affidabile dello stato quantitativo e chimico delle acque sotterranee.

La valutazione dello stato quantitativo è facilitata se i corpi idrici sotterranei sono delimitati in modo tale che qualsiasi flusso di acqua sotterranea da un corpo idrico ad un altro è talmente piccolo da poter essere trascurato nei calcoli dei bilanci idrici oppure può essere stimato con sufficiente precisione.

Le Regioni devono tenere conto delle caratteristiche specifiche degli acquiferi quando procedono alla delimitazione dei corpi idrici sotterranei. Per esempio, le caratteristiche del flusso di alcuni strati geologici, quali il substrato carsico e fratturato, sono molto più difficili da prevedere rispetto ad altre. La delimitazione dei corpi idrici deve essere vista come un processo iterativo, da perfezionare nel corso del tempo, nella misura necessaria per valutare e gestire adeguatamente i rischi del non raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Potrebbe anche presentarsi il caso di un flusso consistente tra strati con caratteristiche molto differenti per esempio, i complessi carsici e l'arenaria). Le proprietà diverse di questi strati potrebbero richiedere approcci diversi di gestione per il raggiungimento degli obiettivi preposti. In questo caso, le Regioni possono delimitare i confini dei corpi idrici in modo che coincidano con i confini tra gli strati. Nel far ciò devono, comunque, assicurare una adeguata valutazione dello stato quantitativo.

A.4 Criteri per la delimitazione dei corpi idrici sotterranei

La delimitazione dei corpi idrici sotterranei si basa inizialmente su criteri di tipo fisico ed è successivamente perfezionata sulla base di informazioni concernenti lo stato di qualità ambientale.

Due sono, quindi, i criteri generali che si basano sui seguenti elementi:

a. confini idrogeologici;

b. differenze nello stato di qualità ambientale.

CRITERIO a)

Possono essere assunti come punto di partenza per la identificazione geografica dei corpi idrici i limiti geologici. Nei casi in cui la descrizione dello stato e/o il raggiungimento degli obiettivi ambientali richiedano una maggiore suddivisione ovvero non sia possibile identificare un limite geologico, si possono utilizzare, ad esempio, lo spartiacque sotterraneo o le linee di flusso.

CRITERIO b)

Differenze nello stato di qualità ambientale: gli obiettivi di qualità dei corpi idrici sotterranei e le misure necessarie per raggiungerli dipendono dallo stato di qualità esistente. I corpi idrici sotterranei devono essere unità con uno stato chimico ed uno stato quantitativo ben definiti. Quindi, significative variazioni di stato di qualità all'interno di acque sotterranee devono essere prese in considerazione per individuare i confini dei corpi idrici, procedendo, ove necessario, ad una suddivisione in corpi idrici di dimensioni minori. Qualora le differenze nello stato di qualità si riducano durante un ciclo di pianificazione, si può procedere alla riunificazione dei corpi idrici precedentemente identificati in vista dei successivi cicli di pianificazione. Laddove, invece, lo stato di qualità sia omogeneo possono essere delimitati estesi corpi idrici sotterranei. Detti confini possono essere ridefiniti ad ogni revisione del Piano di gestione dei Bacini Idrografici ma devono restare fissi per il periodo di durata di ciascun piano.

Qualora non siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione dello stato di qualità ambientale nelle fasi iniziali di attuazione del presente decreto, per individuare i confini dei corpi idrici sotterranei, si usano le analisi su pressioni ed impatti come indicatori dello stato di qualità. Con il miglioramento delle conoscenze relative allo stato delle acque, i confini dei corpi idrici devono essere modificati prima della pubblicazione di ciascun Piano di gestione dei Bacini Idrografici, ogni 6 anni.

La suddivisione delle acque sotterranee in corpi idrici sotterranei è quindi una questione che le Regioni devono decidere sulla base delle caratteristiche particolari del loro territorio.

Nel prendere tali decisioni sarà necessario trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di descrivere adeguatamente lo stato delle acque sotterranee e la necessità di evitare una suddivisione degli acquiferi in un numero di corpi idrici impossibile da gestire.

A.5 Procedura suggerita per l'applicazione pratica del termine corpo idrico sotterraneo

La figura 2 suggerisce un procedimento iterativo e gerarchico per l'identificazione dei corpi idrici sotterranei, basato sui principi descritti nel presente Allegato.

Parte di provvedimento in formato grafico

Fig. 2 - Procedura suggerita per l'identificazione dei corpi idrici sotterranei

2. MODALITÀ PER LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI

A - STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

A.1. Elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico

A.1.1 - Elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico per fiumi, laghi, acque di transizione e acque marino-costiere.

Parte di provvedimento in formato grafico

A.1.2 Corpi idrici superficiali artificiali e corpi idrici fortemente modificati

Per i corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati si utilizzano gli elementi di qualità applicabili a quella delle suesposte quattro categorie di acque superficiali naturali che più si accosta al corpo idrico artificiale o fortemente modificato in questione.

A.2. Definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico

Tabella A.2. Definizione generale per fiumi, laghi, acque di transizione e acque costiere

Il testo seguente fornisce una definizione generale della qualità ecologica. Ai fini della classificazione i valori degli elementi di qualità dello stato ecologico per ciascuna categoria di acque superficiali sono quelli indicati nelle tabelle da A.2.1 a A.2.4 in appresso.

Parte di provvedimento in formato grafico

Le acque aventi uno stato inferiore al moderato sono classificate come aventi stato scarso o cattivo.

Le acque che presentano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato scarso.

Le acque che presentano gravi alterazioni dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali mancano ampie porzioni di comunità biologiche interessate di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato cattivo.

A.2.1. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei fiumi

Parte di provvedimento in formato grafico

A.2.2. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei laghi

Parte di provvedimento in formato grafico

A.2.3. Definizioni di stato ecologico elevato, buono e sufficiente nelle acque di transizione

Parte di provvedimento in formato grafico

A.2.4. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente delle acque costiere

Parte di provvedimento in formato grafico

A.2.5. Definizioni del potenziale ecologico massimo, buono e sufficiente dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali

Parte di provvedimento in formato grafico

A.2.6 Stato chimico.

Al fine di raggiungere o mantenere il buono stato chimico, le regioni e le province autonome applicano per le sostanze dell'elenco di priorità, selezionate come indicato ai paragrafi A.3.2.5 e A.3.3.4, gli standard di qualità ambientali così come riportati per le diverse matrici alle tabelle 1A e 2A del presente allegato.

Le sostanze dell'elenco di priorità sono: le sostanze prioritarie P), le sostanze pericolose prioritarie PP) e le rimanenti sostanze E).

Tali standard rappresentano le concentrazioni che identificano il buono stato chimico.

Ai fini della classificazione delle acque superficiali il monitoraggio chimico viene eseguito nella colonna d'acqua e nel biota. A tal fine, entro il 22 marzo 2016, sulla base delle linee guida europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and Biota, n. 32 - Biota Monitoring e n. 33 - Analytical Methods for Biota Monitoring è resa disponibile una linea guida italiana, predisposta dagli istituti scientifici nazionali di riferimento, con le informazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo di taxa di biota alternativi ai fini della classificazione.

La linea guida riporta, inoltre, i riferimenti ai criteri fisico-chimici per valutare la concentrazione di piombo e nichel in base alla biodisponibilità sito-specifica nelle acque interne.

Le regioni e le province autonome possono utilizzare, limitatamente alle sostanze di cui alla tabella 2/A, la matrice sedimento al fine della classificazione dei corpi idrici marino-costieri e di transizione.

Tab. 1/A - Standard di qualità ambientale nella colonna d'acqua e nel biota per le sostanze dell'elenco di priorità.

N.

Denomi- nazione della so- stanza

Numero CAS

SQA-MA Acque super- ficiali interne

SQA-MA Altre acque di super- ficie

SQA- CMA Acque su- perfi- ciali inter- ne

SQA- CMA Altre acque di super- ficie

SQA Biota

I- den- ti fi- ca- zio- ne- so- stan- za

Alacloro

15972- 60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

P

Antracene

120-12-7

0,1

0,1

0,1

0,1

PP

Atrazina

1912- 24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

P

Benzene

71-43-2

10

8

50

50

P

Difenil- eteri bromu- rati

32534- 81-9

0,14

0,014

0,0085

PP

Cadmio e composti in fun- zione delle classi di du- rezza dell'a- cqua)

7440- 43-9

≤ 0,08 clas- se 1) 0,08 clas- se 2) 0,09 clas- se 3) 0,15 clas- se 4) 0,25 clas- se 5)

0,2

≤ 0,45 clas- se 1) 0,45 clas- se 2) 0,6 clas- se 3) 0,9 clas- se 4) 1,5 clas- se 5)

≤ 0,45 clas- se 1) 0,45 clas- se 2) 0,6 clas- se 3) 0,9 clas- se 4) 1,5 clas- se 5)

PP

6 bis)

Tetra- cloruro di car- bonio

56-23-5

12

12

non ap- pli- ca- bile

non ap- pli- ca- bile

E

Cloro- alcani C10-13

85535- 84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

PP

Clorfen- vinfos

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

P

Clor- pirifos Clor- pirifos etile)

2921- 88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

P

9 bis)

Anti- paras- sitari del ciclo- diene: Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin

309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6

Σ = 0,01

Σ = 0,005

non ap- pli- ca- bile

non ap- pli- ca- bile

E

9 ter)

DDT totale 7,9)

non ap- plica- bile

0,025

0,025

non ap- pli- ca- bile

non ap- pli- ca- bile

50 μg/kg pe- sci con meno 5% gras- si) 100 μg/kg p.f. per i pe- sci con più del 5% gras- si)

E

para-para- DDT

50-29-3

0,01

0,01

non ap- pli- ca- bile

non ap- pli- ca- bile

E

1,2-Di- cloro- etano

107-06-2

10

10

non ap- pli- ca- bile

non ap- pli- ca- bile

P

Dicloro- metano

75-09-2

20

20

non ap- pli- ca- bile

non ap- pli- ca- bile

P

Di2- etilesil) ftalato DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

non ap- pli- ca- bile

non ap- pli- ca- bile

PP

Diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

P

Endosulfan

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

PP

Fluoran- tene

206-44-0

0,0063

0,0063

0,12

0,12

30

P

Esacloro- benzene

118-74-1

0,005

0,002

0,05

0,05

10

PP

Esacloro- butadiene

87-68-3

0,05

0,02

0,6

0,6

55

PP

Esacloro- cicloesano

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

PP

Isopro- turon

34123- 59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

P

Piombo e composti

7439- 92-1

1,2

1,3

14

14

P

Mercurio e composti

7439- 97-6

0,07

0,07

20

PP

Naftalene

91-20-3

2

2

130

130

P

Nichel e composti

7440- 02-0

4

8,6

34

34

P

Nonil- fenoli 4-nonil- fenolo)

84852- 15-3

0,3

0,3

2,0

2,0

PP

Ottil- fenoli 4-1,1', 3,3'- tetrame- tilbutil- fenolo) )

140-66-9

0,1

0,01

non ap- pli- ca- bile

non ap- pli- ca- bile

P

Penta- cloro- benzene

608-93-5

0,007

0,0007

non ap- pli- ca- bile

non ap- pli- ca- bile

PP

Penta- cloro- fenolo

87-86-5

0,4

0,4

1

1

P

Idrocar- buri poli- ciclici aroma- tici IPA)

non ap- plica- bile

non ap- pli- ca- bile

non ap- pli- ca- bile

non ap- pli- ca- bile

non ap- pli- ca- bile

PP

Benzoa)- pirene

50-32-8

1,7 10-4)

1,7 10-4)

0,27

0,027

5

PP

Benzob)- fluoran- tene

205-99-2

Cfr. nota 11

Cfr. nota 11

0,017

0,017

Cfr. nota 11

PP

Benzok)- fluoran- tene

207-08-9

Cfr. nota 11

Cfr. nota 11

0,017

0,017

Cfr. nota 11

PP

Benzo g,h,i)- perilene

191-24-2

Cfr. nota 11

Cfr. nota 11

8,2 10-3)

8,2 10-4)

Cfr. nota 11

PP

Indeno 1,2,3-cd) pirene

193-39-5

Cfr. nota 11

Cfr. nota 11

non ap- pli- ca- bile

non ap- pli- ca- bile

Cfr. nota 11

PP

Simazina

122-34-9

1

1

4

4

P

29 bis)

Tetra- cloro- etilene

127-18-4

10

10

non ap- pli- ca- bile

non ap- pli- ca- bile

E

29 ter)

Tricloro- etilene

79-01-6

10

10

non ap- pli- ca- bile

non ap- pli- ca- bile

E

Tributil- stagno composti) tributil- stagno- catione)

36643- 28-4

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

PP

Tricloro- benzeni

12002- 48-1

0,4

0,4

non ap- pli- ca- bile

non ap- pli- ca- bile

P

Tricloro- metano

67-66-3

2,5

2,5

non ap- pli- ca- bile

non ap- pli- ca- bile

P

Tri- fluralin

1582- 09-8

0,03

0,03

non ap- pli- ca- bile

non ap- pli- ca- bile

PP

Dicofol

115-32-2

1,3 10-3)

3,2 10-5)

non ap- pli- ca- bile

non ap- pli- ca- bile

33

PP

Acido perfluo- rottan- solfo- nico e suoi sali PFOS)

1763- 23-1

6,5 10-4)

1,3 10-4)

36

7,2

9,1

PP

Chinos- sifen

124495- 18-7

0,15

0,015

2,7

0,54

PP

Diossine e composti diossina- simili

Cfr. la nota 10 a piè di pagina del- l'al- legato X del- la di- ret- tiva 2000/ 60/CE

non ap- pli- ca- bile

non ap- pli- ca- bile

Somma di PCDD+ PCDF+P CB-DL 0,0065 μg.kg -1) TEQ

PP

Aclonifen

74070- 46-5

0,12

0,012

0,12

0,012

P

Bifenox

42576- 02-3

0,012

0,0012

0,04

0,004

P

Cibutrina

28159- 98-0

0,0025

0,0025

0,016

0,016

P

Ciper- metrina

52315- 07-8

8 10-5)

8 10-6)

6 10-4)

6 10-5)

P

Diclorvos

62-73-7

6 10-4)

6 10-5)

7 10-4)

7 10-5)

P

Esabromo- ciclo- dodecano HBCDD)

Cfr. la nota 12 a piè di pagina del- l'al- legato X della diret- tiva 2000/ 60/CE

0,0016

0,0008

0,5

0,05

167

PP

Eptacloro ed eptacloro epossido

76-44-8/ 1024- 57-3

2 10-7)

1 10-8)

3 10-4)

3 10-5)

6,7 10-3)

PP

Terbutrina

886-50-0

0,065

0,0065

0,34

0,034

P

Unità di misura: [μg/l] per le colonne da a ; [μg/kg di peso umido] per la colonna .

Note alla tabella 1/A:

1 - CAS: Chemical Abstracts Service.

2 - Questo parametro rappresenta lo SQA espresso come valore medio annuo SQA-MA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.

3 - Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.

4 - Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile SQA-CMA). Quando compare la dicitura "non applicabile" riferita agli SQA-CMA, si ritiene che i valori SQA-MA tutelino dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perchè sono sensibilmente inferiori ai valori derivati in base alla tossicità acuta.

5 - Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromurati" voce n. 5), lo SQA ambientale si riferisce alla somma delle concentrazioni dei congeneri numeri 28, 47, 99, 100, 153 e 154.

6 - Per il cadmio e composti voce n. 6) i valori degli SQA variano in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti cinque categorie: classe 1: < 40 mg CaCO³/l, classe 2: da 40 a < 50

mg CaCO³/l, classe 3: da 50 a < 100 mg CaCO³/l, classe 4: da 100 <

200 mg CaCO³/l e classe 5: ≥ 200 mg CaCO³/l.

7 - Questa sostanza non è prioritaria, ma è uno degli altri inquinanti in cui gli SQA sono identici a quelli fissati dalla normativa applicata prima del 13 gennaio 2009.

8 - Per questo gruppo di sostanze non è fornito alcun parametro indicativo. Il parametro o i parametri indicativi devono essere definiti con il metodo analitico.

9 - Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro 2,2 bis p-clorofenil)etano numero CAS 50-29-3; numero UE 200-024-3), 1,1,1-tricloro-2 o-clorofenil)-2-p-clorofenil)etano numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2 bis p-clorofenil)etilene numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2 bis p-clorofenil)etano numero CAS 72-54-8; numero UE 200-783-0).

10 - Per queste sostanze non sono disponibili informazioni sufficienti per fissare un SQA-CMA.

11 - Per il gruppo di sostanze prioritarie "idrocarburi policiclici aromatici" IPA) voce n. 28), lo SQA per il biota e il corrispondente SQA-AA in acqua si riferiscono alla concentrazione di benzoa)pirene sulla cui tossicità sono basati. Il benzoa)pirene può essere considerato marcatore degli altri IPA, di conseguenza solo il benzoa)pirene deve essere monitorato per raffronto con lo SQA per il biota o il corrispondente SQA-AA in acqua.

12 - Se non altrimenti indicato, lo SQA per il biota è riferito ai pesci. Si può monitorare un taxon del biota alternativo o un'altra matrice purchè lo SQA applicato garantisca un livello equivalente di protezione. Per le sostanze numeri 15 Fluorantene) e 28 IPA), lo SQA per il biota si riferisce ai crostacei ed ai molluschi. Ai fini della valutazione dello stato chimico, il monitoraggio di Fluorantene e di IPA nel pesce non è opportuno. Per la sostanza numero 37 Diossine e composti diossina-simili), lo SQA per il biota si riferisce al pesce, ai crostacei ed ai molluschi. Fare riferimento al punto 5.3 dell'allegato al regolamento UE) n. 1259/2011 della Commissione del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per le diossine, i PCB diossina-simili e per i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari Gazzetta Ufficiale n. L 320 del 3 dicembre 2011).

13 - Questi SQA si riferiscono alle concentrazioni biodisponibili delle sostanze.

14 - PCDD: dibenzo-p-diossine policlorurate; PCDF: dibenzofurani policlorurati; PCB-DL: bifenili policlorurati diossina-simili; TEQ: equivalenti di tossicità conformemente ai fattori di tossicità equivalente del 2005 dell'Organizzazione mondiale della sanità.

15 - Le sostanze contraddistinte dalla lettera P e PP sono, rispettivamente, le sostanze prioritarie e quelle pericolose prioritarie individuate ai sensi della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, modificata dalla direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013. Le sostanze contraddistinte dalla lettera E sono le sostanze incluse nell'elenco di priorità individuate dalle "direttive figlie" della direttiva 76/464/CE.

Tab. 2/A - Standard di qualità ambientale nei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione.

NUMERO CAS

PARAMETRI

SQA-MA

Metalli

mg/kg s.s

7440-43-9

Cadmio

0,3

7439-97-6

Mercurio

0,3

7439-92-1

Piombo

30

Organo metalli

μg/kg

Tributilstagno

5

Policiclici

Aromatici

μg/kg

120-12-7

Antracene

24

91-20-3

Naftalene

35

Pesticidi

309-00-2

Aldrin

0,2

319-84-6

Alfa esaclorocicloesano

0,2

319-85-7

Beta esaclorocicloesano

0,2

58-89-9

Gamma esaclorocicloesano lindano

0,2

DDT

1

DDD

0,8

DDE

1,8

60-57-1

Dieldrin

0,2

Note alla tabella 2/A:

Standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo SQA-MA). Se non altrimenti specificato, lo standard di qualità ambientale si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.

In considerazione della complessità della matrice sedimento è ammesso, ai fini della classificazione del buono stato chimico, uno scostamento pari al 20% del valore riportato in tabella.

DDE, DDD, DDT: lo standard è riferito alla somma degli isomeri 2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza.

Tab. 3/A - Standard di qualità ambientale nei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione ai fini della selezione dei siti per l'analisi della tendenza.

NUMERO CAS

PARAMETRI

SQA-MA

Metalli

mg/kg s.s

7440-43-9

Cadmio

0,3

7439-97-6

Mercurio

0,3

7439-92-1

Piombo

30

Organo metalli

µg/kg

Tributilstagno

5

Policiclici Aromatici

µg/kg

50-32-8

Benzoa)pirene

30

205-99-2

Benzob)fluorantene

40

207-08-9

Benzok)fluorantene

20

191-24-2

Benzog,h,i) perilene

55

193-39-5

Indenopirene

70

120-12-7

Antracene

24

206-44-0

Fluorantene

110

91-20-3

Naftalene

35

Pesticidi

309-00-2

Aldrin

0,2

319-84-6

Alfa esaclorocicloesano

0,2

319-85-7

Beta esaclorocicloesano

0,2

58-89-9

Gamma esaclorocicloesano lindano

0,2

DDT

1

DDD

0,8

DDE

1,8

60-57-1

Dieldrin

0,2

118-74-1

Esaclorobenzene

0,4

PCB e Diossine

Sommat. T.E. PCDD,PCDF Diossine e Furani) e PCB diossina simili

2 X 10-3

Note alla tabella 3/A:

Sostanze per cui è definito uno SQA per il biota in tab. 1/A. DDE, DDD, DDT: lo standard è riferito alla somma degli isomeri 2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza.

Elenco congeneri e relativi Fattori di tossicità equivalenti EPA, 1989) e elenco congeneri PCB diossina simili WHO, 2005):

Congenere Policlorodibenzofurani

I-TEF

2,3,7,8 T4CDD

1

1,2,3,7,8 P5CDD

0,5

1,2,3,4,7,8 H6CDD

0,1

1,2,3,6,7,8 H6CDD

0,1

1,2,3,7,8,9 H6CDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8 H7CDD

0,01

OCDD

0,001

Policlorodibenzofurani

2,3,7,8 T4CDF

0,1

1,2,3,7,8 P5CDF

0,05

2,3,4,7,8 P5CDF

0,5

1,2,3,4,7,8 H6CDF

0,1

1,2,3,6,7,8 H6CDF

0,1

1,2,3,7,8,9 H6CDF

0,1

2,3,4,6,7,8 H6CDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8 H7CDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9 H7CDF

0,01

OCDF

0,001

Congenere PCB Diossina simili

WHO TEF

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 170

0,00003

PCB 189

0,00003

A.2.6.1 PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 OTTOBRE 2015, N. 172

A.2.7. Standard di qualità ambientale nella colonna d'acqua per alcune delle sostanze non appartenenti all'elenco di priorità

Nella tabella 1/B sono definiti standard di qualità ambientale per alcune delle sostanze appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8 del presente decreto legislativo. La selezione delle sostanze da monitorare è riportata ai punti A.3.2.5 e A.3.3.4 del presente Allegato.

Tab. 1/B.

=====================================================================

| | CAS | Sostanza | SQA-MA μg/l) |

+===+============+===========================+============+=========+

| | | | | Altre |

| | | |Acque super-|acque di |

| | | | ficiali | super- |

| | | | interne |ficie |

+ + + + + +

|1 |7440-38-2 |Arsenico | 10 | 5 |

+ + + + + +

|2 |2642-71-9 |Azinfos etile | 0,01 | 0,01 |

+ + + + + +

|3 |86-50-0 |Azinfos metile | 0,01 | 0,01 |

+ + + + + +

|4 |25057-89-0 |Bentazone | 0,5 | 0,2 |

+ + + + + +

|5 |95-51-2 |2-Cloroanilina | 1 | 0,3 |

+ + + + + +

|6 |108-42-9 |3-Cloroanilina | 2 | 0,6 |

+ + + + + +

|7 |106-47-8 |4-Cloroanilina | 1 | 0,3 |

+ + + + + +

|8 |108-90-7 |Clorobenzene | 3 | 0,3 |

+ + + + + +

|9 |95-57-8 |2-Clorofenolo | 4 | 1 |

+ + + + + +

|10 |108-43-0 |3-Clorofenolo | 2 | 0,5 |

+ + + + + +

|11 |106-48-9 |4-Clorofenolo | 2 | 0,5 |

+ + + + + +

|12 |88-73-3 |1-Cloro-2-nitrobenzene | 1 | 0,2 |

+ + + + + +

|13 |121-73-3 |1-Cloro-3-nitrobenzene | 1 | 0,2 |

+ + + + + +

|14 |100-00-5 |1-Cloro-4-nitrobenzene | 1 | 0,2 |

+ + + + + +

|15 |- |Cloronitrotolueni | 1 | 0,2 |

+ + + + + +

|16 |95-49-8 |2-Clorotoluene | 1 | 0,2 |

+ + + + + +

|17 |108-41-8 |3-Clorotoluene | 1 | 0,2 |

+ + + + + +

|18 |106-43-4 |4-Clorotoluene | 1 | 0,2 |

+ + + + + +

|19 |74440-47-3 |Cromo totale | 7 | 4 |

+ + + + + +

|20 |94-75-7 |2,4 D | 0,5 | 0,2 |

+ + + + + +

|21 |298-03-3 |Demeton | 0,1 | 0,1 |

+ + + + + +

|22 |95-76-1 |3,4-Dicloroanilina | 0,5 | 0,2 |

+ + + + + +

|23 |95-50-1 |1,2 Diclorobenzene | 2 | 0,5 |

+ + + + + +

|24 |541-73-1 |1,3 Diclorobenzene | 2 | 0,5 |

+ + + + + +

|25 |106-46-7 |1,4 Diclorobenzene | 2 | 0,5 |

+ + + + + +

|26 |120-83-2 |2,4-Diclorofenolo | 1 | 0,2 |

+ + + + + +

|27 |60-51-5 |Dimetoato | 0,5 | 0,2 |

+ + + + + +

|28 |122-14-5 |Fenitrotion | 0,01 | 0,01 |

+ + + + + +

|29 |55-38-9 |Fention | 0,01 | 0,01 |

+ + + + + +

|30 |330-55-2 |Linuron | 0,5 | 0,2 |

+ + + + + +

|31 |121-75-5 |Malation | 0,01 | 0,01 |

+ + + + + +

|32 |94-74-6 |MCPA | 0,5 | 0,2 |

+ + + + + +

|33 |93-65-2 |Mecoprop | 0,5 | 0,2 |

+ + + + + +

|34 |10265-92-6 |Metamidofos | 0,5 | 0,2 |

+ + + + + +

|35 |7786-34-7 |Mevinfos | 0,01 | 0,01 |

+ + + + + +

|36 |1113-02-6 |Ometoato | 0,5 | 0,2 |

+ + + + + +

|37 |301-12-2 |Ossidemeton-metile | 0,5 | 0,2 |

+ + + + + +

|38 |56-38-2 |Paration etile | 0,01 | 0,01 |

+ + + + + +

|39 |298-00-0 |Paration metile | 0,01 | 0,01 |

+ + + + + +

|40 |93-76-5 |2,4,5 T | 0,5 | 0,2 |

+ + + + + +

|41 |108-88-3 |Toluene | 5 | 1 |

+ + + + + +

|42 |71-55-6 |1,1,1 Tricloroetano | 10 | 2 |

+ + + + + +

|43 |95-95-4 |2,4,5-Triclorofenolo | 1 | 0,2 |

+ + + + + +

|44 |88-06-2 |2,4,6-Triclorofenolo | 1 | 0,2 |

+ + + + + +

| | |Terbutilazina incluso | | |

|45 |5915-41-3 |metabolita) | 0,5 | 0,2 |

+ + + + + +

|46 |- |Composti del Trifenilstagno| 0,0002 | 0,0002 |

+ + + + + +

|47 |1330-20-7 |Xileni | 5 | 1 |

+ + + + + +

|48 | |Pesticidi singoli | 0,1 | 0,1 |

+ + + + + +

|49 | |Pesticidi totali | 1 | 1 |

+ + + + + +

| | |Acido perfluorobutanoico | | |

|50 |375-22-4 |PFBA) | 7 | 1,4 |

+ + + + + +

| | |Acido perfluoropentanoico | | |

|51 |2706-90-3 |PFPeA) | 3 | 0,6 |

+ + + + + +

| | |Acido perfluoroesanoico | | |

|52 |307-24-4 |PFHxA) | 1 | 0,2 |

+ + + + + +

| | |Acido | | |

| | |perfluorobutansolfonico | | |

|53 |375-73-5 |PFBS) | 3 | 0,6 |

+ + + + + +

| | |Acido perfluoroottanoico | | |

|54 |335-67-1 |PFOA) | 0,1 | 0,02 |

+ + + + + +

Note alla tabella 1/B:

Standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo SQA-MA).

Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.

Per altre acque di superficie si intendono le acque marino-costiere e le acque di transizione.

Cloronitrotolueni: lo standard è riferito al singolo isomero. Xileni: lo standard di qualità si riferisce ad ogni singolo isomero orto-, meta- e para-xilene).

Per tutti i singoli pesticidi inclusi i metaboliti) non presenti in questa tabella si applica il valore cautelativo di 0,1 µg/l. Tale valore, per le singole sostanze, potrà essere modificato sulla base di studi di letteratura scientifica nazionale e internazionale che ne giustifichino una variazione.

Per i pesticidi totali la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio compresi i metaboliti ed i prodotti di degradazione) si applica il valore di 1 μg/l, fatta eccezione per le risorse idriche destinate ad uso potabile, per le quali si applica il valore di 0,5 μg/l.

Per le sostanze perfluorurate 50, 51, 52, 53, 54 sono applicati i relativi SQA con effetto dal 22 dicembre 2018, al fine di concorrere al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato ecologico relativamente a tali sostanze. Le Autorità di bacino, le regioni e le province autonome elaborano, a tal fine, entro il 22 dicembre 2018, un programma di monitoraggio supplementare e un programma preliminare di misure relative a tali sostanze e li trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al SINTAI per il successivo inoltro alla Commissione europea. Le Autorità di bacino, le regioni e le province autonome elaborano, entro il 22 dicembre 2021, un programma di misure definitivo, ai sensi dell'articolo 116, che è attuato e reso operativo entro e non oltre il 22 dicembre 2024. Qualora, invece, gli esiti di monitoraggi pregressi, anche condotti a scopo di studio, abbiano già evidenziato la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori agli SQA di cui alla tabella 1/B, le Autorità di bacino, le regioni e le province autonome elaborano e riportano nei piani di gestione, entro il 22 dicembre 2015, i programmi di monitoraggio ed un programma preliminare di misure relative a tali sostanze, immediatamente operativi.

Per le risorse idriche destinate ad uso potabile sono anche controllate le sostanze di seguito riportate con i relativi standard di qualità ambientale riportati in tab. 2/B. Per tali risorse idriche, inoltre, si applicano gli standard di qualità fissati dal decreto legislativo 2 febbraio 2008, 31 nei casi in cui essi risultino più restrittivi dei valori individuati nelle tabelle 1/A e 1/B.

Tab. 2/B

Sostanza

SQA-MA μg/l)

Antimonio

5

Boro

1 mg/l)

Cianuro

50

Fluoruri

1,5 mg/l)

Nitrato NO₃)

50 mg/l)

Nitrito NO₂)

0,5 mg/l)

Selenio

10

Cloruro di vinile

0,5

Vanadio

50

È da soddisfare la condizione: nitrato)/50+nitrito)/0,50.1) <_1 ove le parentesi esprimono la concentrazione in mg/l per il

nitrato e il nitrito e il valore di 0,1 mg/l per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

A.2.7.1 - Standard di qualità ambientale per altre sostanze, non appartenenti all'elenco di priorità, nei sedimenti per i corpi idrici marino-costieri e di transizione.

Nella tabella 3/B sono riportati standard di qualità ambientale per la matrice sedimenti per alcune sostanze diverse da quelle dell'elenco di priorità, appartenenti alle famiglie di cui all'allegato 8. Tali standard di qualità ambientale possono essere utilizzati al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili per il monitoraggio di indagine.

Tabella 3/B:

NUMERO CAS

PARAMETRI

SQA-MA

Metalli

mg/kg s.s

7440-38-2

Arsenico

12

7440-47-3

Cromo totale

50

Cromo VI

2

PCB

µg/kg s.s.

PCB totali

8

Note alla tabella 3/B:

Standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo SQA-MA).

PCB totali, lo standard è riferito alla sommatoria dei seguenti cogeneri: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB 118, PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 169, PCB 180.

A.2.8. Applicazione degli standard di qualità ambientale per la valutazione dello stato chimico ed ecologico

1 SQA-MA standard di qualità ambientale-media annua): rappresenta, ai fini della classificazione del buono stato chimico ed ecologico, la concentrazione da rispettare. Il valore viene calcolato sulla base della media aritmetica delle concentrazioni rilevate nei diversi mesi dell'anno.

2 SQA-CMA standard di qualità ambientale-massima concentrazione ammissibile): rappresenta la concentrazione da non superare mai in ciascun sito di monitoraggio.

3 Per quanto riguarda le acque territoriali si effettua solo la valutazione dello stato chimico. Pertanto le sostanze riportate in tabella 1/A sono monitorate qualora vengano scaricate e/o rilasciate e/o immesse in queste acque a seguito di attività antropiche ad es. piattaforme offshore) o a seguito di sversamenti causati da incidenti.

4 Gli standard di qualità ambientale SQA) nella colonna d'acqua sono espressi sotto forma di concentrazioni totali nell'intero campione d'acqua. Per i metalli invece l'SQA si riferisce alla concentrazione disciolta, cioè alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuto per filtrazione con un filtro da 0,45 µm o altro pretrattamento equivalente.

5 Nel caso delle acque interne superficiali le Autorità Competenti nel valutare i risultati del monitoraggio possono tener conto dei seguenti fattori: pH, durezza e altri parametri chimico-fisici che incidono sulla biodisponibilità dei metalli.

6 Nei sedimenti ricadenti in Regioni geochimiche che presentano livelli di fondo naturali, dimostrati scientificamente, dei metalli superiori agli SQA di cui alle tabelle 2/A e 3/B, questi ultimi sono sostituiti dalle concentrazioni del fondo naturale. Le evidenze della presenza di livello di fondo naturali per determinati inquinanti inorganici sono riportate nei piani di gestione e di tutela delle acque.

7 Nelle acque in cui è dimostrata scientificamente la presenza di metalli in concentrazioni di fondo naturali superiori ai limiti fissati nelle tabelle 1/A e 1/B, tali livelli di fondo costituiscono gli standard da rispettare. Le evidenze della presenza di livello di fondo naturali per determinati inquinanti inorganici sono riportate nei piani di gestione e di tutela delle acque.

8 Il limite di rivelabilità è definito come la più bassa concentrazione di un analita nel campione di prova che può essere distinta in modo statisticamente significativo dallo zero o dal bianco. Il limite di rivelabilità è numericamente uguale alla somma di 3 volte lo scarto tipo del segnale ottenuto dal bianco concentrazione media calcolata su un numero di misure di bianchi indipendenti > 10) del segnale del bianco).

9 Il limite di quantificazione è definito come la più bassa concentrazione di un analita che può essere determinato in modo quantitativo con una determinata incertezza. Il limite di quantificazione è definito come 3 volte il limite di rivelabilità. 10 Incertezza di misura: è il parametro associato al risultato di una misura che caratterizza la dispersione dei valori che possono essere attribuiti al parametro.

11 Il risultato è sempre espresso indicando lo stesso numero di decimali usato nella formulazione dello standard.

12 I criteri minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi applicati sono basati su un'incertezza di misura del 50% o inferiore k=2) stimata ad un livello pari al valore degli standard di qualità ambientali e su di un limite di quantificazione uguale o inferiore al 30% dello standard di qualità ambientale.

13 Ai fini dell'elaborazione della media per gli SQA, nell'eventualità che un risultato analitico sia inferiore al limite di quantificazione della metodica analitica utilizzata viene utilizzato il 50% del valore del limite di quantificazione .

14 Il punto 13 non si applica alle sommatorie di sostanze, inclusi i loro metaboliti e prodotti di reazione o degradazione. In questi casi i risultati inferiori al limite di quantificazione delle singole sostanze sono considerati zero.

15 Nel caso in cui il 90% dei risultati analitici siano sotto il limite di quantificazione non è effettuata la media dei valori; il risultato è riportato come "minore del limite di quantificazione". 16 I metodi analitici da utilizzare per la determinazione dei vari analiti previsti nelle tabelle del presente Allegato fanno riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi sostenibili.

Tali metodi sono tratti da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello nazionale o a livello internazionale e validati in accordo con la norma UNI/ ISO/ EN 17025.

17 Per le sostanze inquinanti per cui allo stato attuale non esistono metodiche analitiche standardizzate a livello nazionale e internazionale, si applicano le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili I metodi utilizzati, basati su queste tecniche, presentano prestazioni minime pari a quelle elencate nel punto 12 validati in accordo con la norma UNI/ ISO/EN 17025.

18 I risultati delle attività di monitoraggio pregresse, per le sostanze inquinanti di cui al punto 17, sono utilizzati a titolo conoscitivo in attesa della definizione di protocolli analitici, che saranno resi disponibili da CNR-IRSA, ISPRA e ISS. Fino all'adeguamento di tali metodi, lo standard si identifica con il limite di quantificazione dei metodi utilizzati che rispondono ai riportati al punto 17.

A.3. Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali

A.3.1. Parte generale

A.3.1.1. Tipi di monitoraggio

Il monitoraggio si articola in

1. sorveglianza

2. operativo

3. indagine

Le Regioni sentite le Autorità di bacino nell'ambito del proprio territorio definiscono un programma di monitoraggio di sorveglianza e un programma di monitoraggio operativo.

I programmi di monitoraggio hanno valenza sessennale al fine di contribuire alla predisposizione dei piani di gestione e dei piani di tutela delle acque. Il primo periodo sessennale è 2010-2015. Il programma di monitoraggio operativo può essere comunque modificato sulla base delle informazioni ottenute dalla caratterizzazione di cui all'Allegato 3 del presente decreto legislativo. Resta fermo che il primo monitoraggio di sorveglianza e quello operativo sono effettuati nel periodo 2008-2009. I risultati dei monitoraggi sono utilizzati per la stesura dei piani di gestione, da predisporre conformemente alle specifiche disposizioni della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e anche sulla base dei Piani di tutela regionali, adeguati alla normativa vigente.

In taluni casi può essere necessario istituire anche programmi di monitoraggio d'indagine. I programmi di monitoraggio per le aree protette di cui all'articolo 117 e all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto legislativo, definiti ai sensi del presente Allegato, si integrano con quelli già in essere in attuazione delle relative direttive.

Le Regioni forniscono una o più mappe indicanti la rete di monitoraggio di sorveglianza e operativa. Le mappe con le reti di monitoraggio sono parte integrante del piano di gestione e del piano di tutela delle acque.

La scelta del programma di monitoraggio, che comprende anche l'individuazione dei siti, si basa sulla valutazione del rischio di cui all'Allegato 3, punto 1.1, sezione C del presente decreto legislativo; è soggetta a modifiche e aggiornamenti, al fine di tenere conto delle variazioni dello stato dei corpi idrici.

Rimangono, invece, fissi i siti della rete nucleo di cui al punto A.3.2.4 del presente Allegato che sono sottoposti a un monitoraggio di sorveglianza con le modalità di cui al medesimo punto A.3.2.4.

A.3.1.2. Obiettivi del monitoraggio

L'obiettivo del monitoraggio è quello di stabilire un quadro generale coerente ed esauriente dello stato ecologico e chimico delle acque all'interno di ciascun bacino idrografico ivi comprese le acque marino-costiere assegnate al distretto idrografico in cui ricade il medesimo bacino idrografico e permettere la classificazione di tutti i corpi idrici superficiali, "individuati" ai sensi dell'Allegato 3, punto 1.1, sezione B del presente decreto legislativo, in cinque classi.

Le autorità competenti nel definire i programmi di monitoraggio assicurano all'interno di ciascun bacino idrografico:

- la scelta dei corpi idrici da sottoporre al monitoraggio di sorveglianza e/o operativo in relazione alle diverse finalità dei due tipi di controllo;

- l'individuazione di siti di monitoraggio in numero sufficiente ed in posizione adeguata per la valutazione dello stato ecologico e chimico, tenendo conto ai fini dello stato ecologico delle indicazioni minime riportate nei protocolli di campionamento.

In particolari corpi idrici per alcuni elementi di qualità con grande variabilità naturale o a causa di pressioni antropiche, può essere necessario un monitoraggio più intensivo per numero di siti e frequenze di campionamento) al fine di ottenere livelli alti o comunque sufficienti di attendibilità e precisione nella valutazione dello stato di un corpo idrico.

Per la categoria "Acque di Transizione", per il primo anno dall'avvio del monitoraggio, è consentito di procedere in deroga rispetto a quanto previsto nel protocollo ICRAM, relativamente all'individuazione degli habitat da monitorare ed al conseguente posizionamento dei siti di misura.

In questo caso, nel primo anno il monitoraggio è comunque condotto in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo e volto a raccogliere gli elementi conoscitivi necessari all'individuazione degli habitat per l'adeguamento dei piani di monitoraggio negli anni successivi .

A.3.1.3. Progettazione del monitoraggio e valutazione del rischio

Sulla base di quanto disposto nell'Allegato 3 al presente decreto legislativo nella sezione relativa alle pressioni e agli impatti punto 1.1 sezione C), i corpi idrici sono assegnati ad una delle categorie di rischio ivi elencate.

Tab. 3.1. Categorie del rischio

Categoria del rischio

Definizione

a

Corpi idrici a rischio

b

Corpi idrici probabilmente a rischio in base ai dati disponibili non è possibile assegnare la categoria di rischio sono pertanto necessarie ulteriori informazioni)

c

Corpi idrici non a rischio

Il monitoraggio di sorveglianza è realizzato nei corpi idrici rappresentativi per ciascun bacino idrografico, e fondamentalmente appartenenti alle categorie "b" e "c" salvo le eccezioni di siti in corpi idrici a rischio importanti per la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attività di origine antropica o particolarmente significativi su scala di bacino o laddove le Regioni ritengano opportuno effettuarlo, sulla base delle peculiarità del proprio territorio.

La priorità dell'attuazione del monitoraggio di sorveglianza è rivolta a quelli di categoria "b" al fine di stabilire l'effettiva condizione di rischio. Il monitoraggio operativo è, invece, programmato per tutti i corpi idrici a rischio rientranti nella categoria "a".

Come riportato nella sezione C del punto 1.1 dell'Allegato 3 del presente decreto legislativo, tra i corpi idrici a rischio possono essere inclusi anche corpi idrici che, a causa dell'importanza delle pressioni in essi incidenti, sono a rischio per il mantenimento dell'obiettivo buono.

A.3.2. Progettazione del monitoraggio di sorveglianza

A.3.2.1. Obiettivi

Il monitoraggio di sorveglianza è realizzato per :

* integrare e convalidare i risultati dell'analisi dell'impatto di cui alla sezione C del punto 1.1 dell'Allegato 3 del presente decreto legislativo;

* la progettazione efficace ed effettiva dei futuri programmi di monitoraggio;

* la valutazione delle variazioni a lungo termine di origine naturale rete nucleo);

* la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attività di origine antropica rete nucleo);

* tenere sotto osservazione l'evoluzione dello stato ecologico dei siti di riferimento;

* classificare i corpi idrici.

I risultati di tale monitoraggio sono riesaminati e utilizzati, insieme ai risultati dell'analisi dell'impatto di cui all'Allegato 3 del presente decreto legislativo, per stabilire i programmi di monitoraggio successivi.

Il monitoraggio di sorveglianza è effettuato per almeno un anno ogni sei anni arco temporale di validità di un piano di gestione).

A.3.2.2. Selezione dei corpi idrici e dei siti di monitoraggio

Il monitoraggio di sorveglianza è realizzato su un numero sufficiente e, comunque, rappresentativo di corpi idrici al fine di fornire una valutazione dello stato complessivo di tutte le acque superficiali di ciascun bacino e sotto-bacino idrografico compreso nel distretto idrografico.

Nel selezionare i corpi idrici rappresentativi, le Autorità competenti, assicurano che il monitoraggio sia effettuato in modo da rispettare gli obiettivi specificati al punto A.3.2.1 del presente Allegato comprendendo anche i seguenti siti:

* nei quali la proporzione del flusso idrico è significativa nell'ambito dell'intero bacino idrografico;

* a chiusura di bacino e dei principali sottobacini;

* nei quali il volume d'acqua presente è significativo nell'ambito del bacino idrografico, compresi i grandi laghi e laghi artificiali; * in corpi idrici significativi che attraversano la frontiera italiana con altri Stati membri;

* identificati nel quadro della decisione 77/795/CEE sullo scambio di informazioni;

* necessari per valutare la quantità d'inquinanti trasferiti attraverso le frontiere italiane con altri Stati membri e nell'ambiente marino;

* identificati per la definizione delle condizioni di riferimento;

* di interesse locale.

A.3.2.3. Monitoraggio e validazione dell'analisi di rischio

Qualora la valutazione del rischio, effettuata sulla base dell'attività conoscitiva pregressa, abbia una bassa attendibilità es. per insufficienza dei dati di monitoraggio pregressi, mancanza di dati esaustivi sulle pressioni esistenti e dei relativi impatti), il primo monitoraggio di sorveglianza può essere esteso ad un maggior numero di siti e corpi idrici, rispetto a quelli necessari nei successivi programmi di sorveglianza.

Contestualmente, al fine di completare il processo dell'analisi puntuale delle pressioni e degli impatti, viene effettuata, secondo le modalità riportate nell'Allegato 3, punto 1.1 , sezione C del presente decreto legislativo, un'indagine integrativa dettagliata delle attività antropiche insistenti sul corpo idrico ed un'analisi della loro incidenza sulla qualità dello stesso per ottenere le informazioni necessarie per l'assegnazione definitiva della classe di rischio.

I corpi idrici che a seguito della suddetta attività vengono identificati come a rischio sono inseriti nell'elenco dei corpi idrici già identificati come a rischio e come tali assoggettati al programma di monitoraggio operativo.

A.3.2.4. Valutazione delle variazioni a lungo termine in condizioni naturali o risultanti da una diffusa attività antropica: definizione della rete nucleo

Il monitoraggio di sorveglianza è finalizzato altresì a fornire valutazioni delle variazioni a lungo termine dovute sia a fenomeni naturali sia a una diffusa attività antropica.

Per rispondere agli obiettivi, di cui al punto A.3.2.1 del presente Allegato, di valutare le variazioni sia naturali sia antropogeniche a lungo termine, è selezionato un sottoinsieme di punti fissi denominato rete nucleo.

Per le variazioni a lungo termine di origine naturale sono considerati, ove esistenti, i corpi idrici identificati come siti di riferimento di cui al punto 1.1.1 dell'Allegato 3 al presente decreto legislativo, in numero sufficiente per lo studio delle variazioni a lungo termine per ciascun bacino idrografico, tenendo conto dei diversi tipi di corpo idrico presenti. Qualora, per determinati tipi ed elementi biologici relativi non esistano siti di riferimento o non siano in numero sufficiente per una corretta analisi a lungo termine, si considerano in sostituzione siti in stato buono.

La valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attività di origine antropica richiede la scelta di corpi idrici e, nel loro ambito, di siti rappresentativi di tale attività per la determinazione o la conferma dell'impatto.

Il monitoraggio di sorveglianza nei siti della rete nucleo ha un ciclo più breve e più precisamente triennale con frequenze di campionamento di cui alle tabelle 3.6 e 3.7 del presente Allegato.

I primi risultati del monitoraggio di sorveglianza effettuato nella rete nucleo costituiscono il livello di riferimento per la verifica delle variazioni nel tempo. Rispetto a tale livello di riferimento sono valutati la graduale riduzione dell'inquinamento da parte di sostanze dell'elenco di priorità indicate al punto A.2.6) e delle altre sostanze inquinanti di cui all'Allegato 8 del presente decreto legislativo, nonchè i risultati dell'arresto e della graduale eliminazione delle emissioni e perdite delle sostanze pericolose prioritarie.

A.3.2.5. Selezione degli elementi di qualità

Nel monitoraggio di sorveglianza per la valutazione e classificazione dello stato ecologico sono monitorati, almeno per un periodo di un anno, i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità biologici idromorfologici, fisico-chimici di cui al punto A.1 del presente Allegato fatto salve le eccezioni previste al punto A.3.5) e le altre sostanze appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8 del presente decreto legislativo. In riferimento a queste ultime il monitoraggio è obbligatorio qualora siano scaricate e/o rilasciate e/o immesse e/o già rilevate in quantità significativa nel bacino idrografico o sottobacino. Per quantità significativa si intende la quantità di sostanza inquinante che potrebbe compromettere il raggiungimento di uno degli obiettivi di cui all'articolo 77 e seguenti del presente decreto legislativo; ad esempio uno scarico si considera significativo qualora abbia impattato un'area protetta o ha causato superamenti di qualsiasi standard di cui al punto A.2.7 del presente Allegato o ha causato effetti tossici sull'ecosistema.

La selezione delle sostanze chimiche da controllare nell'ambito del monitoraggio di sorveglianza si basa sulle conoscenze acquisite attraverso l'analisi delle pressioni e degli impatti. Inoltre la selezione è guidata anche da informazioni sullo stato ecologico laddove risultino effetti tossici o evidenze di effetti ecotossicologici. Quest'ultima ipotesi consente di identificare quelle situazioni in cui vengono introdotti nell'ambiente prodotti chimici non evidenziati dall'analisi degli impatti e per i quali è pertanto necessario un monitoraggio d'indagine. Anche i dati di monitoraggio pregressi costituiscono un supporto per la selezione delle sostanze chimiche da monitorare.

Per quanto riguarda invece la valutazione e classificazione dello stato chimico sono da monitorare le sostanze dell'elenco di priorità di cui al punto A.2.6 del presente Allegato per le quali a seguito di un'analisi delle pressioni e degli impatti, effettuata per ciascuna singola sostanza dell'elenco di priorità, risultano attività che ne comportano scarichi, emissioni, rilasci e perdite nel bacino idrografico o sottobacino.

Nell'analisi delle attività antropiche che possono provocare la presenza nelle acque di sostanze dell'elenco di priorità, è necessario tener conto non solo delle attività in essere ma anche di quelle pregresse. La selezione delle sostanze chimiche è supportata da documentazione tecnica relativa all'analisi delle pressioni e degli impatti, che costituisce parte integrante del programma di monitoraggio da inserire nei piani di gestione e nei piani di tutela delle acque. Qualora non vi siano informazioni sufficienti per effettuare una valida e chiara selezione delle sostanze dell'elenco di priorità, a fini precauzionali e di indagine, sono da monitorare tutte le sostanze di cui non si possa escludere a priori la presenza nel bacino o sottobacino.

A.3.2.6. Monitoraggio di sorveglianza stratificato

Nel monitoraggio di sorveglianza non sono da monitorare necessariamente nello stesso anno tutti i corpi idrici selezionati.

Il programma di sorveglianza può, pertanto, prevedere che i corpi idrici siano monitorati anche in anni diversi, con un intervallo temporale preferibilmente non superiore a 3 anni, nell'arco del periodo di validità del piano di gestione e del piano di tutela delle acque. In tal caso, nei diversi anni è consentito un monitoraggio stratificato effettuando il controllo a sottoinsiemi di corpi idrici, identificati sulla base di criteri geografici ad esempio corpi idrici di un intero bacino o sottobacino). Comunque, tutti i corpi idrici inclusi nel programma di sorveglianza sono da monitorare in tempo utile, per consentire la verifica dell'obiettivo ambientale e la predisposizione del nuovo Piano di gestione.

Il monitoraggio stratificato può essere applicato a decorrere dal 2010.

A.3.3. Monitoraggio operativo delle acque superficiali

A.3.3.1. Obiettivi

Il monitoraggio operativo è realizzato per:

* stabilire lo stato dei corpi idrici identificati "a rischio" di non soddisfare gli obiettivi ambientali dell'articolo 77 e seguenti del presente decreto legislativo;

* valutare qualsiasi variazione dello stato di tali corpi idrici risultante dai programmi di misure;

* classificare i corpi idrici

A.3.3.2. Selezione dei corpi idrici

Il monitoraggio operativo è effettuato per tutti i corpi idrici:

* che sono stati classificati a rischio di non raggiungere gli obiettivi ambientali sulla base dell'analisi delle pressioni e degli impatti e/o dei risultati del monitoraggio di sorveglianza e/o da precedenti campagne di monitoraggio;

* nei quali sono scaricate e/o immesse e/o rilasciate e/o presenti le sostanze riportate nell'elenco di priorità di cui al punto A.2.6 del presente Allegato.

Ove tecnicamente possibile è consentito raggruppare corpi idrici secondo i criteri riportati al punto A.3.3.5 del presente Allegato e limitare il monitoraggio solo a quelli rappresentativi.

A.3.3.3. Selezione dei siti di monitoraggio

I siti di monitoraggio sono selezionati come segue:

* per i corpi idrici soggetti a un rischio di pressioni significative da parte di una fonte d'inquinamento puntuale, i punti di monitoraggio sono stabiliti in numero sufficiente per poter valutare l'ampiezza e l'impatto delle pressioni della fonte d'inquinamento. Se il corpo è esposto a varie pressioni da fonte puntuale, i punti di monitoraggio possono essere identificati con la finalità di valutare l'ampiezza dell'impatto dell'insieme delle pressioni;

* per i corpi soggetti a un rischio di pressioni significative da parte di una fonte diffusa, nell'ambito di una selezione di corpi idrici, si situano punti di monitoraggio in numero sufficiente e posizione adeguata a valutare ampiezza e impatto delle pressioni della fonte diffusa. La selezione dei corpi idrici deve essere effettuata in modo che essi siano rappresentativi dei rischi relativi alle pressioni della fonte diffusa e dei relativi rischi di non raggiungere un buono stato delle acque superficiali;

* Per i corpi idrici esposti a un rischio di pressione idromorfologica significativa vengono individuati, nell'ambito di una selezione di corpi, punti di monitoraggio in numero sufficiente ed in posizione adeguata, per valutare ampiezza e impatto delle pressioni idromorfologiche. I corpi idrici selezionati devono essere rappresentativi dell'impatto globale della pressione idromorfologica a cui sono esposti tutti i corpi idrici.

Nel caso in cui il corpo idrico sia soggetto a diverse pressioni significative è necessario distinguerle al fine di individuare le misure idonee per ciascuna di esse. Conseguentemente si considerano differenti siti di monitoraggio e diversi elementi di qualità.

Qualora non sia possibile determinare l'impatto di ciascuna pressione viene considerato l'impatto complessivo.

A.3.3.4. Selezione degli elementi di qualità

Per i programmi di monitoraggio operativo devono essere selezionati i parametri indicativi degli elementi di qualità biologica, idromorfologica e chimico-fisica più sensibili alla pressione o pressioni significative alle quali i corpi idrici sono soggetti.

Nelle seguenti tabelle 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 vengono riportati, a titolo indicativo, gli elementi di qualità più idonei per specifiche pressioni per fiumi, laghi, acque di transizione e acque marino-costiere. Quando più di un elemento è sensibile a una pressione, si scelgono, sulla base del giudizio esperto dell'autorità competente, gli elementi più sensibili per la categoria di acque interessata o quelli per i quali si disponga dei sistemi di classificazione più affidabili.

Tra le sostanze chimiche quelle da monitorare sono da individuare, come nel monitoraggio di sorveglianza, sulla base dell'analisi delle pressioni e degli impatti. Le sostanze dell'elenco di priorità di cui al punto A.2.6 del presente Allegato sono monitorate qualora vengano scaricate, immesse o vi siano perdite nel corpo idrico indagato. Le altre sostanze riportate all'Allegato 8 del presente decreto legislativo sono monitorate qualora tali scarichi, immissioni o perdite nel corpo idrico siano in quantità significativa da poter essere un rischio per il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di cui all'articolo 77 e seguenti del presente decreto legislativo.

Tab. 3.2. Elementi di qualità più sensibili alle pressioni che incidono sui fiumi

Tab. 3.3. Elementi di qualità più sensibili alle pressioni che incidono sui laghi

Tab. 3.4. Elementi di qualità sensibili alle pressioni che incidono sulle acque di transizione

Tab. 3.5. Elementi di qualità sensibili alle pressioni che incidono sulle acque marino-costiere

Parte di provvedimento in formato grafico

A.3.3.5. Raggruppamento dei corpi idrici

Al fine di conseguire il miglior rapporto tra costi del monitoraggio ed informazioni utili alla tutela delle acque ottenute dallo stesso, è consentito il raggruppamento dei corpi idrici e tra questi sottoporre a monitoraggio operativo solo quelli rappresentativi, nel rispetto di quanto riportato al presente paragrafo.

Il raggruppamento può essere applicato qualora l'Autorità competente al monitoraggio sia in possesso delle informazioni necessarie per effettuare le decisioni di gestione su tutti i corpi idrici del gruppo. In ogni caso, è necessario che il raggruppamento risulti tecnicamente e scientificamente giustificabile e le motivazioni dello stesso siano riportate nel piano di gestione e nel piano di tutela delle acque assieme al protocollo di monitoraggio ed è comunque escluso nel caso di pressioni puntuali significative.

Il raggruppamento dei corpi idrici individuati è altresì applicabile solo nel caso in cui per gli stessi esistano tutte le seguenti condizioni:

a) appartengono alla stessa categoria ed allo stesso tipo;

b) sono soggetti a pressioni analoghe per tipo, estensione e incidenza;

c) presentano sensibilità paragonabile alle suddette pressioni;

d) presentano i medesimi obiettivi di qualità da raggiungere;

e) appartengono alla stessa categoria di rischio.

Qualora si faccia ricorso al raggruppamento è possibile monitorare, di volta in volta, i diversi corpi idrici appartenenti allo stesso gruppo allo scopo di avere una migliore rappresentatività dell'intero raggruppamento.

La classe di qualità risultante dai dati di monitoraggio effettuato sul/i corpo/i idrico/i rappresentativi del raggruppamento, si applica a tutti gli altri corpi idrici appartenenti allo stesso gruppo.

Per le caratteristiche fisiografiche delle acque lacustri italiane si ritiene non appropriata l'applicazione del raggruppamento per il monitoraggio di questa categoria di corpi idrici.

A.3.4. Ulteriori indicazioni per la selezione dei siti di monitoraggio

All'interno di un corpo idrico selezionato per il monitoraggio, sono individuati uno o più siti di monitoraggio. Per sito si intende una stazione di monitoraggio, individuata da due cooordinate geografiche, rappresentativa di un'area del corpo idrico. Qualora non sia possibile monitorare nel sito individuato tutti gli elementi di qualità, si individuano sotto-siti, all'interno della stessa area, i cui dati di monitoraggio si integrano con quelli rilevati nel sito principale.

In tal caso i sotto-siti sono posizionati in modo da controllare la medesima ampiezza e il medesimo insieme di pressioni.

Nella rappresentazione cartografica va riportato unicamente il sito principale.

In merito al monitoraggio biologico è opportuno individuare e selezionare l'habitat dominante che sostiene l'elemento di qualità più sensibile alla pressione.

Nel determinare gli habitat da monitorare si tiene conto anche di quanto riportato, sull'argomento, nei singoli protocolli di campionamento.

I siti sono localizzati ad una distanza dagli scarichi tale da risultare esterne all'area di rimescolamento delle acque di scarico e del corpo recettore) in modo da valutare la qualità del corpo idrico recettore e non quella degli apporti. A tal fine può essere necessario effettuare misure di variabili chimico-fisiche quali temperatura e conducibilità) onde dimostrare l'avvenuto rimescolamento.

In base alla scala ed alla grandezza della pressione, la Regione identifica l'ubicazione e la distribuzione dei siti di campionamento.

Nei casi in cui il corpo idrico è soggetto a una o più pressioni che causano il rischio del non raggiungimento degli obiettivi, i siti sono ubicati all'interno della zona d'impatto, conosciuta o prevista, per monitorare che gli obiettivi vengano raggiunti e che le misure di contenimento stabilite siano adatte alle pressioni esistenti.

A.3.5 Frequenze

Il monitoraggio di sorveglianza è effettuato, per almeno 1 anno ogni sei anni periodo di validità di un piano di gestione del bacino idrografico), salvo l'eccezione della rete nucleo che è controllata ogni tre anni. Il ciclo del monitoraggio operativo varia invece in funzione degli elementi di qualità presi in considerazione così come indicato nelle note delle seguenti tabelle 3.6 e 3.7.

Nelle suddette tabelle sono riportate le frequenze di campionamento nell'anno di monitoraggio di sorveglianza e operativo, per fiumi e laghi e per acque di transizione e marino-costiere. Nell'ambito del monitoraggio operativo è possibile ridurre le frequenze di campionamento solo se giustificabili sulla base di conoscenze tecniche e indagini di esperti. Queste ultime, riportate in apposite relazioni tecniche, sono inserite nel piano di gestione e nel piano di tutela delle acque. La frequenza del monitoraggio delle sostanze PBT ubiquitarie di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44, può essere ridotta, purchè tale monitoraggio sia rappresentativo e sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nel corpo idrico. Nei piani di gestione vengono inserite le informazioni sulla riduzione delle frequenze del monitoraggio.

Nella progettazione dei programmi di monitoraggio si tiene conto della variabilità temporale e spaziale degli elementi di qualità biologici e dei relativi parametri indicativi. Quelli molto variabili possono richiedere una frequenza di campionamento maggiore rispetto a quella riportata nelle tabelle 3.6 e 3.7. Può essere inoltre previsto anche un programma di campionamento mirato per raccogliere dati in un limitato ma ben definito periodo durante il quale si ha una maggiore variabilità.

Nel caso di sostanze che possono avere un andamento stagionale come ad esempio i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti, le frequenze di campionamento possono essere intensificate in corrispondenza dei periodi di massimo utilizzo.

L'Autorità competente, per ulteriori situazioni locali specifiche, può prevedere per ciascuno degli elementi di qualità da monitorare frequenze più ravvicinate al fine di ottenere una precisione sufficiente nella validazione delle valutazioni dell'analisi degli impatti.

Al contrario, per le sostanze chimiche dell'elenco di priorità e per tutte le altre sostanze chimiche per le quali nel primo monitoraggio di sorveglianza vengono riscontrate concentrazioni che garantiscono il rispetto dello standard di qualità, le frequenze di campionamento nei successivi monitoraggi di sorveglianza possono essere ridotte. In tal caso le modalità e le motivazioni delle riduzioni sono riportate nel piano di gestione e nel piano di tutela delle acque.

Tab. 3.6. Monitoraggio di sorveglianza e operativo. Frequenze di campionamento nell'arco di un anno per fiumi e laghi

Tab. 3.7. Monitoraggio di sorveglianza e operativo. Frequenze di campionamento nell'arco di un anno per acque di transizione e marino-costiere.

Parte di provvedimento in formato grafico

A.3.6. Monitoraggio d'indagine

Il monitoraggio d'indagine è richiesto in casi specifici e più precisamente:

* quando sono sconosciute le ragioni di eventuali superamenti ad esempio quando non si ha chiara conoscenza delle cause del mancato raggiungimento del buono stato ecologico e/o chimico, ovvero del peggioramento dello stato delle acque);

* quando il monitoraggio di sorveglianza indica per un dato corpo idrico il probabile rischio di non raggiungere gli obiettivi, di cui all'articolo 77 e seguenti del presente decreto legislativo, e il monitoraggio operativo non è ancora stato definito, al fine di avere un quadro conoscitivo più dettagliato sulle cause che impediscono il raggiungimento degli obiettivi;

* per valutare l'ampiezza e gli impatti dell'inquinamento accidentale.

I risultati del monitoraggio costituiscono la base per l'elaborazione di un programma di misure volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di interventi specifici atti a rimediare agli effetti dell'inquinamento accidentale.

Tale tipo di monitoraggio può essere più intensivo sia in termini di frequenze di campionamento che di numero di corpi idrici o parti di essi.

Rientrano nei monitoraggi di indagine gli eventuali controlli investigativi per situazioni di allarme o a scopo preventivo per la valutazione del rischio sanitario e l'informazione al pubblico oppure i monitoraggi di indagine per la redazione di autorizzazioni preventive es. prelievi di acqua o scarichi). Questo tipo di monitoraggio può essere considerato come parte dei programmi di misure richiesti dall'art. 116 del presente decreto legislativo e può includere misurazioni in continuo di alcuni prodotti chimici e/o l'utilizzo di determinandi biologici anche se non previsti dal regolamento per quella categoria di corpo idrico. L'Autorità competente al monitoraggio definisce gli elementi es. ulteriori indagini su sedimenti e biota, raccolta ed elaborazione di dati sul regime di flusso, morfologia ed uso del suolo, selezione di sostanze inquinanti non rilevate precedentemente ecc.) e i metodi ad es. misure ecotossicologiche, biomarker, tecniche di remote sensing) più appropriati per lo studio da realizzare sulla base delle caratteristiche e problematiche dell'area interessata. Eventuali saggi biologici sono eseguiti utilizzando protocolli metodologici normati o in corso di standardizzazione secondo le indicazioni UNI.

Il monitoraggio d'indagine non è usato per classificare direttamente, ma contribuisce a determinare la rete operativa di monitoraggio. Pur tuttavia i dati che derivano da tale tipo di monitoraggio possono essere utilizzati per la classificazione qualora forniscano informazioni integrative necessarie a un quadro conoscitivo più di dettaglio.

A.3.7. Aree protette

Per le aree protette, i programmi di monitoraggio tengono conto di quanto già riportato al punto A.3.1.1 del presente Allegato. I programmi di monitoraggio esistenti ai fini del controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi di cui all'articolo 79 del presente decreto legislativo costituiscono parte integrante del monitoraggio di cui dal presente Allegato.

A.3.8. Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile

I corpi idrici superficiali individuati a norma dell'articolo 82 del presente decreto legislativo che forniscono in media più di 100 m3 al giorno sono designati come siti di monitoraggio da eseguire secondo le modalità riportate ai paragrafi precedenti e sono sottoposti ad un monitoraggio supplementare al fine di soddisfare i requisiti previsti dal Decreto Legislativo del 02/02/2001 n. 31.

Il monitoraggio suppletivo, da effettuarsi annualmente secondo la frequenza di campionamento riportata nella tab. 3.8, riguarda tutte le sostanze dell'elenco di priorità di cui al punto A.2.6 del presente Allegato scaricate e/o immesse e/o rilasciate, nonchè tutte le altre sostanze appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8 del presente decreto legislativo scaricate e/o immesse e/o rilasciate in quantità significativa da incidere negativamente sullo stato del corpo idrico.

Nel monitoraggio si applicano i valori di parametro previsti dall'Allegato 1 del decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31 nei casi in cui essi risultino più restrittivi dei valori individuati per gli stessi parametri nelle tabelle 1/A, 1/B e 2B del presente Allegato. I parametri di cui alla tabella 1/A, indipendentemente dalla presenza di scarichi, immissioni o rilasci conosciuti, sono comunque tutti parte integrante di uno screening chimico da effettuarsi con cadenza biennale.

Tab. 3.8. Frequenza di campionamento

Comunità servita

Frequenza

< 10.000

4 volte l'anno

Da 10.000 a 30.000

8 volte l'anno

> 30.000

12 volte l'anno

Il monitoraggio supplementare non si effettua qualora siano già soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

1) le posizioni dei siti di monitoraggio dello stato delle acque superficiali risultano anche idonee a un controllo adeguato ai fini della tutela della qualità dell'acqua destinata alla produzione di acqua potabile;

2) la frequenza del campionamento dello stato delle acque superficiali non è in nessun caso più bassa di quella fissata nella tabella 3.8;

3) il rischio per la qualità delle acque per l'utilizzo idropotabile non è connesso:

* a un parametro non pertinente alla valutazione dello stato delle acque superficiali es. parametri microbiologici);

* a uno standard di qualità più restrittivo per le acque potabili rispetto a quello previsto per lo stato delle acque superficiali del corpo idrico. In tali casi, il corpo idrico può non essere a rischio di non raggiungere lo stato buono ma è a rischio di non rispettare gli obiettivi di protezione delle acque potabili.

A.3.9. Aree di protezione dell'habitat e delle specie

I corpi idrici che rientrano nelle aree di protezione dell'habitat e delle specie sono compresi nel programma di monitoraggio operativo qualora, in base alla valutazione dell'impatto e al monitoraggio di sorveglianza, si reputa che essi rischino di non conseguire i propri obiettivi ambientali. Il monitoraggio viene effettuato per valutare la grandezza e l'impatto di tutte le pertinenti pressioni significative esercitate su tali corpi idrici e, se necessario, per rilevare le variazioni del loro stato conseguenti ai programmi di misure. Il monitoraggio prosegue finchè le aree non soddisfano i requisiti in materia di acque sanciti dalla normativa in base alla quale esse sono designate e finchè non sono raggiunti gli obiettivi di cui all'articolo 77 del presente decreto legislativo.

Qualora un corpo idrico sia interessato da più di uno degli obiettivi si applica quello più rigoroso.

Come già riportato nella parte generale del presente Allegato, ai fini di evitare sovrapposizioni, la valutazione dello stato avviene per quanto possibile attraverso un unico monitoraggio articolato in modo da soddisfare le specifiche esigenze derivanti dagli obblighi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

A.3.10. Precisione e attendibilità dei risultati del monitoraggio

La precisione ed il livello di confidenza associato al piano di monitoraggio dipendono dalla variabilità spaziale e temporale associata ai processi naturali ed alla frequenza di campionamento ed analisi previste dal piano di monitoraggio stesso.

Il monitoraggio è programmato ed effettuato al fine di fornire risultati con un adeguato livello di precisione e di attendibilità.

Una stima di tale livello è indicata nel piano di monitoraggio stesso.

Al fine del raggiungimento di un adeguato livello di precisione ed attendibilità, è necessario porre attenzione a:

* il numero dei corpi idrici inclusi nei vari tipi di monitoraggio; * il numero di siti necessario per valutare lo stato di ogni corpo idrico;

* la frequenza idonea al monitoraggio dei parametri indicativi degli elementi di qualità.

Per quanto riguarda i metodi sia di natura chimica che biologica, l'affidabilità e la precisione dei risultati devono essere assicurati dalle procedure di qualità interne ai laboratori che effettuano le attività di campionamento ed analisi. Per assicurare che i dati prodotti dai laboratori siano affidabili, rappresentativi ed assicurino una corretta valutazione dello stato dei corpi idrici, i laboratori coinvolti nelle attività di monitoraggio sono accreditati od operano in modo conforme a quanto richiesto dalla UNI CEN EN ISO 17025. I laboratori devono essere accreditati almeno per i parametri di maggiore rilevanza od operare secondo un programma di garanzia della qualità/controllo della qualità per i seguenti aspetti:

- campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;

- documentazione relativa alle procedure analitiche che devono essere basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale CEN, ISO, EPA) o nazionale UNI, metodi proposti dall'ISPRA o da CNR-IRSA per i corpi idrici fluviali e lacustri e metodi proposti dall'ISPRA per le acque marino-costiere e di transizione);

- procedure per il controllo di qualità interno ai laboratori e partecipazione a prove valutative organizzati da istituzioni conformi alla ISO Guide 43-1;

- convalida dei metodi analitici, determinazione dei limiti di rivelabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;

- piani di formazione del personale;

- procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni.

Per i metodi per il campionamento degli elementi di qualità biologica si fa riferimento ai pertinenti manuali ISPRA, quaderni e notiziari CNR-IRSA per le acque dolci e manuali ISPRA ed ICRAM per le acque marino-costiere e di transizione.

I metodi per i parametri chimici sono riportati nei Manuali e Linee Guida APAT/ CNR-IRSA n. 29/2003 e successivi aggiornamenti e in "Metodologie Analitiche di Riferimento. Programma di Monitoraggio per il controllo dell'Ambiente marino costiero Triennio 2001-2003)" Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ICRAM, Roma 2001 e successivi aggiornamenti.

Per le sostanze dell'elenco di priorità per le acque superficiali interne, nelle more della pubblicazione dell'aggiornamento dei quaderni APAT/CNR-IRSA si fa riferimento per i metodi analitici alle metodiche di cui alla seguente tabella 3.9.

Per la misura delle caratteristiche morfologiche dei corsi d'acqua, si fa riferimento ai pertinenti manuali ISPRA.

Per la misura delle caratteristiche morfologiche dei laghi, si fa riferimento ai Report CNR-ISE.

Per la misura della portata solida e liquida) per le acque superficiali interne, nelle more della pubblicazione dei metodi ISPRA/CNR, si fa riferimento a quelli indicati nell'elenco di seguito riportato.

Tab. 3.9. Metodi analitici per la misura delle concentrazioni delle sostanze dell'elenco di priorità nella colonna d'acqua per le acque interne.

Sostanze dell'elenco di priorità Metodi analitici

Alaclor EN ISO 6468: 1996; ISO 11370:2000;

APAT 5060 ; Istisan 07/31

Antracene ISO 17993:2002; APAT 5080 ;

Istisan 07/31

Atrazina EN ISO 11369:1997;

EN ISO 10695:2000;

ISO 11370:2000;

APAT 5060 ; Istisan 07/31

Benzene ISO 15680:2003; ISO 11423-1:1997;

APAT 5140

Cadmio e composti EN ISO 5961:1994;ISO 17294-2:2003;

ISO 15586:2003;

APAT 3120 ; Istisan 07/31

C10-13-cloroalcani

Clorfenvinfos DIN EN 12918:1999; ISO 11370:2000;

APAT 5060 ; Istisan 07/31

Clorpyrifos -etil, -metil) DIN EN 12918:1999;

APAT 5060 ;

Istisan 07/31

1,2-Dicloroetano EN ISO 10301:1997; ISO 15680:2003;

APAT 5150

Diclorometano EN ISO 10301:1997; ISO 15680:2003;

APAT 5150

Ftalato di bis2-etilesile) DEHP) ISO 18856:2004

Diuron EN ISO 11369:1997;

APAT 5050 con LC/MS

Endosulfan EN ISO 6468:1996;

APAT 5060 ; Istisan 07/31

Fluorantene ISO 17993:2002; APAT 5080 ;

Istisan 07/31

Esaclorobenzene EN ISO 6468:1996;

APAT 5090 ; Istisan 07/31

Esaclorobutadiene EN ISO 10301:1997;

APAT 5150

Esaclorocicloesano EN ISO 6468:1996;

APAT 5090 ; Istisan 07/31

Isoproturon EN ISO 11369:1997;

APAT 5050 con LC/MS

Piombo e composti ISO 17294-2:2003; ISO 11885:2007;

ISO 15586:2003;

APAT 3230 ; Istisan 07/31

Mercurio e composti EN 1483:1997; EN 12338:1998;

EN 13506:2001;

APAT 3200 ; Istisan 07/31

Naftalene ISO 17993:2002; ISO 15680:2003;

APAT 5080

Nichel e composti ISO 17294-2:2003; ISO 11885:2007;

ISO 15586:2003;

APAT 3220 ; Istisan 07/31

Nonilfenoli ISO 18857-1:2005

Octilfenoli ISO 18857-1:2005

Pentaclorobenzene EN ISO 6468:1996

Pentaclorofenolo EN 12673:1998; ISO 8165-2:1999

Idrocarburi policiclici aromatici ISO 17993:2002; APAT 5080 ;

Istisan 07/31

Benzoa)pirene ISO 17993:2002; APAT 5080 ;

Istisan 07/31

Benzob)fluorantene ISO 17993:2002; APAT 5080 ;

Istisan 07/31

Benzog,h,i)perilene ISO 17993:2002; APAT 5080 ;

Istisan 07/31

Benzok)fluorantene ISO 17993:2002; APAT 5080 ;

Istisan 07/31

Indeno1,2,3-cd)pirene ISO 17993:2002; APAT 5080 ;

Istisan 07/31

Simazina EN ISO 11369:1997;

EN ISO 10695:2000;

ISO 11370:2000; APAT 5060 ;

Istisan 07/31

Composti del tributilstagno ISO 17353:2004

Triclorobenzeni EN ISO 6468:1996; ISO 15680:2003;

APAT 5150

Triclorometano Cloroformio) EN ISO 10301:1997; ISO 15680:2003;

APAT 5150

Trifluralin EN ISO 10695:2000; ISO 11370:2000

DDT Totale EN ISO 6468:1996;

APAT 5090 ; Istisan 07/31

Aldrin EN ISO 6468:1996;

APAT 5090 ; Istisan 07/31

Endrin EN ISO 6468:1996;

APAT 5090 ; Istisan 07/31

Isodrin EN ISO 6468:1996

Dieldrin EN ISO 6468:1996;

APAT 5090 ; Istisan 07/31

Tetracloroetilene EN ISO 10301:1997;

EN ISO 15680:2003;

APAT 5150

Tetraclorometano Tetracloruro EN ISO 10301:1997;

di Carbonio) EN ISO 15680:2003;

APAT 5150

Tricloroetilene EN ISO 10301:1997;

EN ISO 15680:2003;

APAT 5150

Per il parametro C10-13-cloroalcani il monitoraggio si effettua allorchè sarà disponibile il relativo metodo analitico.

Riferimenti metodologici per la misura della portata solida e liquida) dei corsi d'acqua e dei laghi sono:

* Manual on stream gauging - volume I - Fieldwork - World Meteorological Organization, n° 519;

* Manual on stream gauging - volume II - Computation of discharge - World Meteorological Organization, n° 519 MO n° 519;

* Hydrometry - Measurement of liquid flow in open channels using current-maters or floats - ISO 748/2007;

* Measurement of liquid flow in open channels - Water level measuring devices - ISO 4373/1995;

* Measurement of liquid flow in open channels - Part 1: Establishment and opertion of gauging station - ISO/1100-1;

* Measurement of liquid flow in open channels - Part 2: Determination of the stage-discharge relation - ISO/1100-2;

* Norme Tecniche per la raccolta e l'elaborazione dei dati idrometeorologici Parte II, dati idrometrici) - Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, 1998.

I monitoraggi e i relativi dati devono essere rispettivamente programmati e gestiti in modo tale da evitare rischi di errore di classificazione del corpo idrico al fine di ottimizzare i costi per il monitoraggio e poter orientare maggiori risorse economiche all'attuazione delle misure per il risanamento degli stessi corpi idrici.

Le Autorità competenti riportano nei piani di gestione e nei piani di tutela delle acque la metodologia adottata per garantire adeguata attendibilità e precisione ai risultati derivanti dai programmi di monitoraggio.

A.4 Classificazione e presentazione dello stato ecologico e chimico

Sistemi di classificazione per lo stato ecologico

Vengono, di seguito, riportati i sistemi di classificazione dello stato ecologico per le varie categorie di corpi idrici fiumi, laghi, acque marino-costiere e di transizione). La classificazione è effettuata sulla base della valutazione degli Elementi di Qualità Biologica EQB), degli elementi fisico-chimici, chimici inquinanti specifici) e idromorfologici, nonchè dei metodi di classificazione di cui al presente allegato.

Per gli elementi biologici la classificazione si effettua sulla base del valore di Rapporto di Qualità Ecologica RQE), definito al punto 1.1.1, lett. D.2.1, dell'allegato 3, Parte terza del presente decreto legislativo, ossia del rapporto tra valore del parametro biologico osservato e valore dello stesso parametro, corrispondente alle condizioni di riferimento per il "tipo" di corpo idrico in osservazione. Pertanto, la classificazione degli elementi biologici deve tener conto del "tipo" di corpo idrico, stabilito in attuazione dei criteri tecnici di cui all'allegato 3 del presente decreto, e delle relative condizioni di riferimento tipo-specifiche. La tipo-specificità dei singoli EQB viene riportata all'interno dei relativi paragrafi del presente allegato.

Si sottolinea che, in considerazione della diversa sensibilità degli EQB ai vari descrittori utilizzati nella tipizzazione in diversi casi la tipo specificità e le condizioni di riferimento sono indicate per gruppi di tipi macrotipi).

ISPRA predispone un manuale per la raccolta dei metodi di classificazione già elaborati, ciascuno per la propria competenza, dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA), dall'Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR-IRSA), dall'Istituto per lo Studio degli Ecosistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR-ISE), dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Agenzia nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile ENEA), dall'ARPA Lombardia e dall'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato CFS). Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi degli Istituti e delle altre Amministrazioni su riportati, avvia un'attività di coordinamento con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le ARPA e le APPA al fine della validazione dei metodi di classificazione indicati alla presente lettera A4 e per l'integrazione dei metodi non ancora definiti.

A.4.1 Corsi d'acqua

Fermo restando le disposizioni di cui alla lettera A.1 del punto 2 del presente allegato, sono riportati, ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali, le metriche e/o gli indici da utilizzare per i seguenti elementi di qualità biologica:

- Macroinvertebrati

- Diatomee

- Macrofite

- Pesci

Macrotipi fluviali per la classificazione

Ai fini della classificazione, per i macroinvertebrati bentonici e le diatomee i tipi fluviali di cui all'Allegato 3 del presente Decreto legislativo sono aggregati in 8 gruppi macrotipi) come indicati alla Tab. 4.1/a.

Tab. 4.1/a - Macrotipi fluviali e rapporto tra tipi fluviali per Macroinvertebrati e Diatomee

Parte di provvedimento in formato grafico

Per le macrofite i tipi fluviali di cui all'Allegato 3 del presente Decreto legislativo sono aggregati in 12 gruppi macrotipi) come indicati alla tabella 4.1/b.

Tab. 4.1/b - Macrotipi fluviali per Macrofite

Parte di provvedimento in formato grafico

L'elemento di qualità biologica "Fauna ittica" non risulta sensibile ai descrittori utilizzati per la tipizzazione effettuata ai sensi dell'Allegato 3 del presente decreto legislativo. Pertanto, ai fini della classificazione è sufficiente considerare tutti i tipi fluviali presenti nelle idroecoregioni, prendendo a riferimento di volta in volta la comunità ittica attesa, in relazione alle Zone zoogeografico-ecologiche riportate nella tabella 4.1.1/h di cui alla sezione "Pesci" del paragrafo A.4.1.1 del presente Allegato.

A.4.1.1 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli elementi di qualità biologica

Macroinvertebrati

Il sistema di classificazione per i macroinvertebrati, denominato MacrOper, è basato sul calcolo dell'indice denominato Indice multimetrico STAR di Intercalibrazione STAR ICMi), che consente di derivare una classe di qualità per gli organismi macrobentonici per la definizione dello Stato Ecologico.

Lo STAR ICMi è applicabile anche ai corsi d'acqua artificiali e fortemente modificati.

Specifiche per i fiumi molto grandi e/o non accessibili

La classificazione dei fiumi molto grandi e/o non accessibili, cioè "non guadabili", ovvero di quei tipi fluviali per i quali non sia possibile effettuare in modo affidabile un campionamento multihabitat proporzionale, si ottiene dalla combinazione dei valori RQE ottenuti per gli indici STAR ICMi e MTS Mayfly Total Score), mediante il calcolo della media ponderata.

Per i fiumi molto grandi e/o non accessibili il metodo di campionamento richiede l'utilizzo di substrati artificiali a lamelle, sulla base delle specifiche tecniche contenute nelle pubblicazioni Buffagni A., Moruzzi E., Belfiore C., Bordin F., Cambiaghi M., Erba S., Galbiati L., Pagnotta R., 2007. Macroinvertebrati acquatici e direttiva 2000/60/EC WFD) - parte D. Metodo di campionamento per i fiumi non guadabili. IRSA-CNR Notiziario dei metodi analitici, Marzo 2007 , 69-93.

Limiti di classe e classificazione

In tab. 4.1.1/b sono riportati i valori di RQE relativi ai limiti di classe validi sia per lo STAR ICMi sia per la media ponderata tra STAR ICMi e MTS, nel caso di fiumi molto grandi e/o non accessibili, per i macrotipi fluviali. L'attribuzione a una delle cinque classi di qualità per il sito in esame è da effettuarsi sulla base del valore medio dei valori dell'indice utilizzato relativi alle diverse stagioni di campionamento.

Tab. 4.1.1/b - Limiti di classe fra gli stati per i diversi macrotipi fluviali

Macrotipo| Limiti di classe

fluviale |

| Elevato | Buono | Sufficiente | Scarso

| /Buono | /Sufficiente | /Scarso | /Cattivo

A1 | 0,97 | 0,73 | 0,49 | 0,24

A2 | 0,95 | 0,71 | 0,48 | 0,24

C | 0,96 | 0,72 | 0,48 | 0,24

M1 | 0,97 | 0,72 | 0,48 | 0,24

M2-M3-M4| 0,94 | 0,70 | 0,47 | 0,24

M5 | 0,97 | 0,73 | 0,49 | 0,24

I valori riportati in Tab. 4.1.1/b corrispondono al valore più basso della classe superiore.

La sezione A dell'Appendice al presente Allegato riporta i valori di riferimento tipo-specifici ad oggi disponibili, per le sei metriche che compongono lo STAR ICMi e per il valore dell'indice stesso, nonchè i valori per l'indice MTS.

Diatomee

L'indice multimetrico da applicare per la valutazione dello stato ecologico, utilizzando le comunità diatomiche, è l'indice denominato Indice Multimetrico di Intercalibrazione ICMi).

L'ICMi si basa sull'Indice di Sensibilità agli Inquinanti IPS e sull'Indice Trofico TI.

Limiti di classe e classificazione

In tabella 4.1.1/c sono riportati i valori di RQE relativi ai limiti di classe dell'ICMi, distinti nei macrotipi fluviali indicati nella tabella 4.1/a

Tab. 4.1.1/c Limiti di classe fra gli stati per i diversi macrotipi fluviali.

| Limiti di classe

Macrotipi |

| Elevato | Buono | Sufficiente | Scarso

| /Buono | /Sufficiente | /Scarso | /Cattivo

A1 | 0,87 | 0,70 | 0,60 | 0,30

A2 | 0,85 | 0,64 | 0,54 | 0,27

C | 0,84 | 0,65 | 0,55 | 0,26

M1-M2-M3-M4| 0,80 | 0,61 | 0,51 | 0,25

M5 | 0,88 | 0,65 | 0,55 | 0,26

I valori riportati in Tab. 4.1.1/c corrispondono al valore più basso della classe superiore.

Nella tabella 4.1.1/d vengono riportati i valori di riferimento degli indici IPS e TI da utilizzare per il calcolo dei rispettivi RQE.

Tab. 4.1.1/d - Valori di riferimento degli indici IPS e TI per i macrotipi fluviali.

Macrotipo| Valori di riferimento

Fluviale |

| IPS | TI

A1 | 18,4 | 1,7

A2 | 19,6 | 1,2

C | 16,7 | 2,4

M1 | 17,15 | 1,2

M2 | 14,8 | 2,8

M3 | 16,8 | 2,8

M4 | 17,8 | 1,7

M5 | 16,9 | 2,0

Macrofite

L'indice da applicare per la valutazione dello stato ecologico, utilizzando le comunità macrofitiche, è l'indice denominato "Indice Biologique Macrophyitique en Riviere" IBMR. L' IBMR è un indice finalizzato alla valutazione dello stato trofico inteso in termini di intensità di produzione primaria.

Allo stato attuale questo indice non trova applicazione per i corsi d'acqua temporanei mediterranei.

Limiti di classe e classificazione

Nella tabella 4.1.1/e si riportano i valori di RQE IBMR relativi ai limiti di classe differenziati per Area geografica.

Tab. 4.1.1/e - Valori di RQE IBMR relativi ai limiti tra le classi Elevata, Buona e Sufficiente

Area | Limiti di classe

geografica |

| Elevato Buono Sufficiente Scarso

| /Buono /Sufficiente /Scarso /Cattivo

Alpina | 0,85 0,70 0,60 0,50

Centrale | 0,90 0,80 0,65 0,50

Mediterranea| 0,90 0,80 0,65 0,50

In tabella 4.1.1/f sono riportati i valori di riferimento da utilizzare per il calcolo di RQE IBMR per i macrotipi definiti in tabella 4.1/b.

Tab. 4.1.1/f - Valori di riferimento dell'IBMR per i macrotipi fluviali

Area geografica

Macrotipi

Valore di riferimento

Alpina

Aa Ab

14,5 14

Centrale

Ca Cb Cc

12,5 11,5 10,5

Mediterranea

Ma Mb Mc Md Me Mf Mg

12,5 10,5 10 10,5 10 11,5 11

Fauna ittica

L'indice da utilizzare per l'EQB fauna ittica è l'Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche - ISECI.

Limiti di classe e condizioni di riferimento

Per quanto riguarda l'elemento di qualità biologica fauna ittica viene presa come condizione di riferimento, corrispondente allo stato ecologico elevato, la "comunità ittica attesa" con tutte le popolazioni che la costituiscono in buona condizione biologica popolazioni ben strutturate in classi di età, capaci di riprodursi naturalmente, con buona o sufficiente consistenza demografica).

Al fine di individuare le comunità ittiche attese nei vari tipi fluviali viene compiuta una prima suddivisione del territorio nazionale su base zoogeografica e una seconda articolazione su base ecologica. La prima porta a distinguere tre "regioni": Regione Padana, Regione Italico-peninsulare, Regione delle Isole. La seconda porta a distinguere, all'interno di ciascuna regione, tre "zone" tab. 4.1.1/g): Zona dei Salmonidi, Zona dei Ciprinidi a deposizione litofila, Zona dei Ciprinidi a deposizione fitofila; un'ultima zona fluviale, la Zona dei Mugilidi, non viene considerata in quanto appartenente alle acque di transizione.

Tab. 4.1.1/g - Caratteristiche ambientali delle tre "zone ittiche" dulcicole in cui è possibile suddividere i corsi d'acqua italiani.

ZONA DEI SALMONIDI

Acqua limpida e bene ossigenata; corrente molto veloce, con presenza di rapide; fondo a massi, ciottoli o ghiaia grossolana; scarsa o moderata presenza di macrofite; temperatura fino a 16-17 °C, ma generalmente inferiore.

ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA

Acqua limpida, soggetta però a torbide di breve durata, discreta-mente ossigenata; corrente veloce, alternata a zone di acqua calma e con profondità maggiore; fondo con ghiaia fine e sabbia; moderata presenza di macrofite; temperatura raramente superiore a 19-20 °C.

ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA

Acqua frequentemente torbida e solo moderatamente ossigenata in alcuni periodi; bassa velocità della corrente; fondo fangoso; abbondanza di macrofite; temperatura fino a 24-25 °C.

La REGIONE PADANA è composta dalle seguenti idroecoregioni livello 1 della tipizzazione di cui alla sezione A dell'allegato 3 del presente decreto): 1) Alpi Occidentali; 2) Prealpi Dolomiti; 3) Alpi Centro-Orientali; 4) Alpi Meridionali; 5) Monferrato; 6) Pianura Padana; 7) Carso; 8) Appennino Piemontese; 9) Alpi Mediterranee - versante padano; 10) Appennino settentrionale - versanti padano e adriatico; 12) Costa Adriatica - parte settentrionale fino al Fiume Vomano compreso; 13) Appennino Centrale - parte settentrionale fino al Fiume Chienti compreso.

La REGIONE ITALICO-PENINSULARE è composta dalle seguenti idroecoregioni: 10) Appennino settentrionale - versante tirrenico;

11) Toscana; 12) Costa Adriatica - parte meridionale a sud del Fiume Vomano; 13) Appennino centrale - parte centrale e meridionale a sud del Fiume Chienti; 14) Roma Viterbese; 15) Basso Lazio; 16) Basilicata Tavoliere; 17) Puglia Carsica; 18) Appennino meridionale;

19) Calabria Nebrodi - parte continentale.

La REGIONE DELLE ISOLE è composta dalle seguenti idroecoregioni: 19) Calabria Nebrodi - parte insulare; 20) Sicilia; 21) Sardegna.

Tenendo conto della zonazione ittica vengono individuate 9 zone zoogeografico-ecologiche fluviali principali riportate nella tab.

4.1.1/h.

Tab. 4.1.1/h - Zone zoogeografico-ecologiche fluviali principali individuabili in Italia

zone zoogeografico -ecologiche

REGIONI

REGIONE PADANA

I II III

ZONA DEI SALMONIDI ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA

REGIONE ITALICO-PENINSULARE

IV V VI

ZONA DEI SALMONIDI ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA

REGIONE DELLE ISOLE

VII VIII IX

ZONA DEI SALMONIDI ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA

Nella sezione B dell'Appendice al presente allegato sono indicate le 9 comunità ittiche attese che si assumono come comunità di riferimento. Le indagini correlate alle attività di monitoraggio condotte dalle Regioni e dalle Province autonome possono portare all'affinamento della comunità ittica attesa, mediante osservazioni ecologiche sugli habitat effettivamente presenti nei corsi d'acqua e l'analisi storico-bibliografica delle conoscenze sulla fauna ittica di ogni singola idroecoregione o tipo fluviale.

Le Regioni che, a seguito delle indagini sopraindicate, abbiano realizzato l'affinamento delle comunità ittiche attese, trasmettono i risultati delle indagini effettuate e le relative informazioni, corredate dalla documentazione scientifica di supporto, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ai fini della classificazione, non sono considerate eventuali specie campionate non presenti nelle liste delle comunità ittiche attese e nelle liste delle specie aliene.

Tab. 4.1.1/i - Limiti di classe fra gli stati per l'indice ISECI

Limiti di classe

Elevato Buono Sufficiente Scarso /Buono /Sufficiente /Scarso /Cattivo

Valore ISECI i)

0,8 0,6 0,4 0,2

I valori riportati in Tab. 4.1.1/i corrispondono al valore più basso della classe superiore.

A.4.1.2 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli elementi di qualità fisico -chimica a sostegno

Ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali gli elementi fisico -chimici a sostegno del biologico da utilizzare sono i seguenti:

- Nutrienti N-NH4, N-NO3, Fosforo totale);

- Ossigeno disciolto % di saturazione).

Per un giudizio complessivo della classificazione si tiene conto, secondo i criteri riportati al paragrafo "Altri parametri", anche di:

- Temperatura;

- pH;

- Alcalinità capacità di neutralizzazione degli acidi);

- Conducibilità.

Nutrienti e ossigeno disciolto

I nutrienti e l'ossigeno disciolto, ai fini della classificazione, vengono integrati in un singolo descrittore LIMeco Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico) utilizzato per derivare la classe di qualità.

La procedura prevede che sia calcolato un punteggio sulla base della concentrazione, osservata nel sito in esame, dei seguenti macrodescrittori: N-NH4, N-NO3, Fosforo totale e Ossigeno disciolto 100 - % di saturazione O2). Il punteggio LIMeco da attribuire al sito rappresentativo del corpo idrico è dato dalla media dei singoli LIMeco dei vari campionamenti effettuati nell'arco dell'anno in esame. Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino più siti per il rilevamento dei parametri fisico-chimici, il valore di LIMeco viene calcolato come media ponderata in base alla percentuale di corpo idrico rappresentata da ciascun sito) tra i valori di LIMeco ottenuti per i diversi siti. Nel caso di monitoraggio operativo il valore di LIMeco da attribuire al sito è dato dalla media dei valori di LIMeco ottenuti per ciascuno dei 3 anni di campionamento. Per il monitoraggio di sorveglianza, si fa riferimento al LIMeco dell'anno di controllo o, qualora il monitoraggio venisse effettuato per periodi più lunghi, alla media dei LIMeco dei vari anni.

Il LIMeco di ciascun campionamento viene derivato come media tra i punteggi attributi ai singoli parametri secondo le soglie di concentrazione indicate nella seguente tab. 4.1.2/a, in base alla concentrazione osservata.

Si deve valutare la percentuale di corpo idrico rappresentata da ciascuno dei siti in esame. Il valore di LIMeco calcolato per un sito va moltiplicato per la percentuale di corpo idrico che esso rappresenta; tale valore va quindi sommato al valore di LIMeco calcolato in un altro sito del medesimo corpo idrico moltiplicato per la percentuale di rappresentatività del sito nel corpo idrico.

Tab. 4.1.2/a - Soglie per l'assegnazione dei punteggi ai singoli parametri per ottenere il punteggio LIMeco

Parte di provvedimento in formato grafico

* Punteggio da attribuire al singolo parametro

** Le soglie di concentrazione corrispondenti al Livello 1 sono state definite sulla base delle concentrazioni osservate in campioni prelevati in siti di riferimento , appartenenti a diversi tipi fluviali. In particolare, tali soglie, che permettono l'attribuzione di un punteggio pari a 1, corrispondono al 75° percentile N-NH4, N-NO3, e Ossigeno disciolto) o al 90° Fosforo totale) della distribuzione delle concentrazioni di ciascun parametro nei siti di riferimento. I siti di riferimento considerati fanno parte di un database disponibile presso CNR-IRSA.

Per tipi fluviali particolari le Regioni e le Province Autonome possono derogare ai valori soglia di LIMeco stabilendo soglie tipo specifiche diverse, purchè sia dimostrato, sulla base di un'attività conoscitiva specifica ed il monitoraggio di indagine, che i livelli maggiori di concentrazione dei nutrienti o i valori più bassi di ossigeno disciolto sono attribuibili esclusivamente a ragioni naturali. Il valore di deroga e le relative motivazioni devono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e devono comunque essere riportate nel Piano di gestione e nel Piano di tutela delle acque.

Il valore medio di LIMeco calcolato per il periodo di campionamento è utilizzato per attribuire la classe di qualità al sito, secondo i limiti indicati nella successiva tab 4.1.2/b.

Conformemente a quanto stabilito nella Direttiva 2000/60/CE, lo stato ecologico del corpo idrico risultante dagli elementi di qualità biologica non viene declassato oltre la classe sufficiente qualora il valore di LIMeco per il corpo idrico osservato dovesse ricadere nella classe scarso o cattivo.

Tab. 4.1.2/b - Classificazione di qualità secondo i valori di LIMeco

Stato

LIMeco

Elevato*

≥ 0,66

Buono

≥ 0,50

Sufficiente

≥ 0,33

Scarso

≥ 0,17

Cattivo

< 0,17

* Il limite tra lo stato elevato e lo stato buono è stato fissato pari al 10° percentile dei campioni ottenuti da siti di riferimento

Altri parametri

Gli altri parametri, temperatura, pH, alcalinità e conducibilità, sono utilizzati esclusivamente per una migliore interpretazione del dato biologico e non per la classificazione. Ai fini della classificazione in stato elevato è necessario che sia verificato che gli stessi non presentino segni di alterazioni antropiche e restino entro la forcella di norma associata alle condizioni territoriali inalterate. Ai fini della classificazione in stato buono, è necessario che sia verificato che detti parametri non siano al di fuori dell'intervallo dei valori fissati per il funzionamento dell'ecosistema tipo specifico e per il raggiungimento dei corrispondenti valor per gli elementi di qualità biologica.

A.4.1.3 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli elementi di qualità idromorfologica a sostegno

Nella classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali, gli elementi idromorfologici a sostegno vengono valutati attraverso l'analisi dei seguenti aspetti ciascuno dei quali descritto da una serie di parametri e/o indicatori):

- regime idrologico quantità e variazione del regime delle portate);

- condizioni morfologiche configurazione morfologica plano-altimetrica, configurazione delle sezioni fluviali, configurazione e struttura del letto, vegetazione nella fascia perifluviale, continuità fluviale - entità ed estensione degli impatti di opere artificiali sul flusso di acqua, sedimenti e biota -).

Per i tratti di corpo idrico candidati a siti di riferimento sono valutate anche le condizioni di habitat, conformemente a quanto riportato al successivo paragrafo "Condizioni di habitat".

Regime idrologico

L'analisi del regime idrologico è effettuata in corrispondenza di una sezione trasversale sulla base dell'Indice di Alterazione del Regime Idrologico IARI, che fornisce una misura dello scostamento del regime idrologico osservato rispetto a quello naturale che si avrebbe in assenza di pressioni antropiche.

L' indice di alterazione è definito in maniera differente a seconda che la sezione in cui si effettua la valutazione del regime idrologico sia dotata o meno di strumentazione per la misura, diretta o indiretta, della portata.

La serie delle portate naturali, utilizzata dall'Autorità competente per definire il regime idrologico di riferimento deve essere sufficientemente lunga per ottenere una stima idrologica affidabile.

I dati di portata sono stimati o ricostruiti secondo le disponibilità territoriali. I criteri e i modelli di stima e/o ricostruzione della serie delle portate naturali devono essere riportati nei piani di gestione.

La valutazione dello stato del regime idrologico si articola in due fasi Fase 1 e Fase 2).

Nella Fase 1, sulla base del valore assunto da IARI, è individuato il corrispondente stato del regime idrologico così come indicato nella tabella 4.1.3/a.

Tab. 4.1.3/a- Classi di stato idrologico

IARI

STATO

0 ≤ IARI ≤ 0,05

ELEVATO

0,05 < IARI ≤ 0,15

BUONO

0,15 < IARI

NON BUONO

Nel caso in cui il valore di IARI evidenzi la presenza di condizioni critiche, ossia corrispondenti ad uno stato inferiore al "BUONO" IARI > 0,15), si procede alla Fase 2.

Nella Fase 2, si provvede ad un approfondimento per individuare l'origine della criticità e conseguentemente confermare o variare il giudizio espresso.

Nel caso di sezione strumentata, si effettua l'indagine derivata dal metodo Indicators of Hydrologic Alterations IHA) che individua cinque componenti critiche del regime idrologico fondamentali per la regolazione dei processi ecologici fluviali.

La differenza tra parametri omologhi dedotti dalle due diverse serie, naturale e reale, è valutata rispetto ad un intervallo di accettabilità prefissato, che definisce l'accettabilità dello scostamento dalle condizioni naturali.

Qualora alcuni parametri non rientrino nell'intervallo di accettabilità a causa di un'alterazione imputabile a fattori naturali es. variazioni climatiche), è possibile elevare la classe di stato idrologico indicazioni e motivazioni dell'attribuzione del corpo idrico ad una classe più elevata devono essere riportate nei piani di gestione). In questi casi deve inoltre essere valutato se si tratti di una tendenza consolidata e in tal caso se sia opportuno rivedere le condizioni di riferimento.

Se invece le cause sono di origine antropica, si conferma la valutazione derivante dalla Fase 1 e si definiscono le misure per riportare i parametri idrologici critici all'interno dell'intervallo di accettabilità prefissato.

Nel caso di sezione non strumentata, nella Fase 2, occorre provvedere al monitoraggio sistematico della portata nella sezione in esame al fine di investigare le cause che hanno determinato le condizioni di criticità, e quindi confermare o modificare il giudizio precedentemente espresso secondo le indicazioni sopra riportate.

Condizioni morfologiche

Le condizioni morfologiche vengono valutate per ciascuno dei seguenti aspetti:

- continuità: la continuità longitudinale riguarda la capacità del corso d'acqua di garantire il transito delle portate solide; la continuità laterale riguarda il libero manifestarsi di processi fisici di esondazione e di erosione;

- configurazione morfologica: riguarda la morfologia planimetrica e l'assetto altimetrico;

- configurazione della sezione: riguarda le variazioni di larghezza e profondità della sezione fluviale;

- configurazione e struttura alveo: riguarda la struttura e le caratteristiche tessiturali dell'alveo;

- vegetazione nella fascia perifluviale: riguarda gli aspetti legati alla struttura ed estensione della vegetazione nella fascia perifluviale.

La classificazione si basa sul confronto tra le condizioni morfologiche attuali e quelle di riferimento in modo da poter valutare i processi evolutivi in corso e i valori dei parametri per descriverne lo stato e le tendenze evolutive future.

La valutazione dello stato morfologico viene effettuata considerando la funzionalità geomorfologica, l'artificialità e le variazioni morfologiche, che concorrono alla formazione dell'Indice di Qualità Morfologica, IQM.

Sulla base del valore assunto dall'IQM, è definita la classe di stato morfologico così come indicato nella tabella 4.1.3/b .

Tab. 4.1.3/b - Classi di stato morfologico

IQM

STATO

0,85 ≤ IQM ≤ 1

ELEVATO

IQM < 0,85

NON ELEVATO

Classificazione per gli aspetti idromorfologici

La classificazione per gli aspetti idromorfologici è ottenuta dalla combinazione dello stato definito dagli indici IQM e IARI secondo la tabella 4.1.3/c .

Tab. 4.1.3/c - Classi di stato idromorfologico

| STATO MORFOLOGICO

|

| ELEVATO | NON ELEVATO

| ELEVATO | ELEVATO | NON ELEVATO

STATO |

IDROLOGICO | BUONO | ELEVATO | NON ELEVATO

|

| NON BUONO | NON ELEVATO | NON ELEVATO

Condizioni di habitat

Le condizioni di habitat sono valutate, secondo le modalità di seguito riportate, per i tratti di corpo idrico candidati a siti di riferimento. Le Regioni possono valutare le condizioni di habitat anche nei corpi idrici sottoposti a monitoraggio di sorveglianza per acquisire un quadro conoscitivo più articolato in relazione all'interpretazione del dato biologico.

La valutazione delle caratteristiche degli habitat è realizzata sulla base di informazioni scala locale: tratto) relative ai seguenti aspetti: substrato, vegetazione nel canale e detrito organico, caratteristiche di erosione/deposito, flussi, continuità longitudinale, struttura e modificazione delle sponde, tipi di vegetazione/struttura delle sponde e dei territori adiacenti, uso del suolo adiacente al corso d'acqua e caratteristiche associate. Ai fini dell'attribuzione di un tratto fluviale allo stato elevato o non elevato, gli elementi sopra riportati devono essere formalizzati nelle seguenti categorie:

- diversificazione e qualità degli habitat fluviali e ripari;

- presenza di strutture artificiali nel tratto considerato;

- uso del territorio nelle aree fluviali e perifluviali.

Le informazioni relative a tali categorie, opportunamente mediate, concorrono a definire lo stato di qualità dell'habitat Indice di Qualità dell'Habitat: IQH).

I limiti di classe per l'attribuzione dello stato elevato secondo la qualità dell'habitat sono riportati nelle tabelle 4.1.3/d e 4.1.3/e, separatamente per:

- corsi d'acqua temporanei e corsi d'acqua di pianura piccoli e molto piccoli;

- tutti i rimanenti tipi fluviali.

Tab. 4.1.3/d - Stato di qualità dell'habitat per i corsi d'acqua temporanei e per i corsi d'acqua di pianura piccoli e molto piccoli.

IQH

QUALITÀ HABITAT

IQH ≥ 0,81

ELEVATO

IQH < 0,81

NON ELEVATO

Tab. 4.1.3/e - Stato di qualità dell'habitat per tutti i rimanenti tipi fluviali.

IQH

QUALITÀ HABITAT

IQH ≥ 0,90

ELEVATO

IQH < 0,90

NON ELEVATO

Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino più tratti di corpo idrico candidati a sito di riferimento, per il rilevamento della qualità dell'habitat il valore di IQH è calcolato come media ponderata tra i diversi tratti. Occorre valutare quale percentuale del corpo idrico i diversi tratti in esame rappresentino. Il valore di IQH calcolato per un tratto andrà moltiplicato per la percentuale di corpo idrico che esso rappresenta; tale valore andrà quindi sommato al valore di IQH calcolato in un altro tratto del medesimo corpo idrico moltiplicato per la percentuale di rappresentatività del tratto nel corpo idrico.

La classificazione si basa sul rapporto tra le condizioni osservate e quelle attese in condizioni di riferimento. Nella sezione C dell'Appendice vengono riportati i valori di riferimento utili per il calcolo dei rapporti di qualità, qualora il metodo di valutazione IQH utilizzato fosse basato sull'applicazione del metodo "CARAVAGGIO".

Ai fini della classificazione, qualora si faccia anche ricorso alla valutazione delle condizioni di habitat, lo stato idromorfologico complessivo, come riportato in tabella 4.1.3/f, è ottenuto dall'integrazione delle seguenti componenti:

- la classe ottenuta dagli aspetti idromorfologici;

- la classe ottenuta dalla qualità dell'habitat.

Tab. 4.1.3/f - Classificazione dello stato idromorfologico complessivo qualora sia valutata l'informazione relativa all'habitat.

| ASPETTI IDROMORFOLOGICI

|

| ELEVATO | NON ELEVATO

| ELEVATO | ELEVATO | ELEVATO

HABITAT |

| NON ELEVATO | ELEVATO | NON ELEVATO

A.4.2 Corpi idrici lacustri

Nella classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici lacustri gli elementi di qualità biologica da considerare sono i seguenti:

- Fitoplancton

- Macrofite

- Pesci

Macrotipi lacustri per la classificazione

Ai fini della classificazione, i tipi lacustri di cui all'Allegato 3 del presente Decreto legislativo sono aggregati nei macrotipi come indicati alla Tab. 4.2/a

Tab. 4.2/a - Accorpamento dei tipi lacustri italiani in macrotipi

Macrotipo

Descrizione

Tipi di cui alla lettera A2 dell'allegato 3 del presente Decreto legislativo

L1

Laghi con profondità massima maggiore di 125 m

AL-3

L2

Altri laghi con profondità media maggiore di 15 m

Laghi appartenenti ai tipi ME-4/5/7, AL-6/9/10 e AL-1/2, limitatamente a quelli profondi più di 15 m.

L3

Laghi con profondità media minore di 15 m, non polimittici

Laghi appartenenti ai tipi ME-2/3/6, AL-5/7/8, S e AL-1/2, limitatamente a quelli profondi meno di 15 m.

L4

Laghi polimittici

Laghi appartenenti ai tipi ME-1, AL-4

I1

Invasi dell'ecoregione mediterranea con profondità media maggiore di 15 m

Invasi appartenenti ai tipi ME-4/5

I2

Invasi con profondità media maggiore di 15 m

Invasi appartenenti ai tipi ME-7, AL-6/9/10 e AL-1/2, limitatamente a quelli profondi più di 15 m.

I3

Invasi con profondità media minore di 15 m, non polimittici

Invasi appartenenti ai tipi ME-2/3/6, AL-5/7/8, S e AL-1/2, limitatamente a quelli profondi meno di 15 m.

I4

Invasi polimittici

Invasi appartenenti ai tipi ME-1, AL-4

A.4.2.1 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli elementi di qualità biologica

Fitoplancton

La classificazione dei laghi e degli invasi a partire dal fitoplancton si basa sulla media dei valori di due indici, l'Indice medio di biomassa e l'Indice di composizione.

Il calcolo di questi due indici si basa a sua volta su più indici componenti: Concentrazione media di clorofilla a, Biovolume medio, PTI PTIot, PTIspecies, MedPTI) e Percentuale di cianobatteri caratteristici di acque eutrofe.

Come indicato in tab. 4.2.1/a, l'Indice medio di biomassa è ottenuto, per tutti i macrotipi, come media degli RQE normalizzati della Concentrazione della clorofilla a e del Biovolume.

L'Indice di composizione è invece ottenuto attraverso indici diversi in relazione alla loro applicabilità ai differenti macrotipi; il suo valore può così corrispondere all'RQE normalizzato del PTIot o del PTIspecies, ovvero alla media degli RQE normalizzati del MedPTI e della Percentuale di cianobatteri.

L'Indice complessivo per il fitoplancton ICF), determinato sulla base dei dati di un anno di campionamento, si ottiene come media degli Indici medi di composizione e biomassa.

Per la classificazione nel caso di monitoraggio operativo si utilizza il valore medio dei tre ICF calcolati annualmente.

Tab. 4.2.1/a - Componenti degli indici da mediare per il calcolo dell'Indice finale di classificazione

Parte di provvedimento in formato grafico

* Calcolato come media degli RQE normalizzati degli indici componenti sottostanti

** Corrispondente all'RQE normalizzato del singolo indice componente sottostante, o calcolato come media degli RQE normalizzati dei due indici componenti sottostanti per il solo macrotipo I1

Limiti di classe e classificazione

In tabella 4.2.1/b sono riportati i valori di RQE relativi ai limiti di classe dell'Indice complessivo per il fitoplancton ICF). Nelle successive tabelle vengono riportati i limiti di classe ed i relativi valori di riferimento, distinti per macrotipi, per la Concentrazione media annua di clorofilla a, il Biovolume medio, la Percentuale di cianobatteri, il MedPTI, il PTIot e il PTIspecies.

Tab. 4.2.1/b - Limiti di classe, espressi come rapporti di qualità ecologica RQE), dell'Indice complessivo per il fitoplancton

Stato

Limiti di classe RQE)

Elevato/Buono

0,8

Buono/Sufficiente

0,6

Sufficiente/Scarso

0,4

Scarso/Cattivo

0,2

Nelle tabelle seguenti si riportano i valori di RQE relativi ai limiti di classe ed ai valori di riferimento degli indici componenti.

Parte di provvedimento in formato grafico

Macrofite

L'elemento biologico macrofite, o piante acquatiche, basa la classificazione dei laghi sull'utilizzo delle sole specie idrofitiche, cioè quelle macrofite che hanno modo di svilupparsi in ambienti puramente acquatici o su terreni o substrati che almeno periodicamente vengono sommersi dall'acqua.

Le metriche applicate alle macrofite per la classificazione degli ambienti lacustri sono in totale cinque: la massima profondità di crescita, la frequenza relativa delle specie con forma di colonizzazione sommersa, la frequenza delle specie esotiche, la diversità calcolata come indice Simpson e il punteggio trofico per ciascuna specie. Le metriche permettono di calcolare due indici MTIspecies, per i laghi di categoria L-AL3, e MacroIMMI, per i laghi appartenenti alle tipologie L-AL4, L-AL5 e L-AL6.

Allo stato attuale questi indici non trovano applicazione per i laghi mediterranei.

La metodologia di classificazione è diversa a seconda dell'indice che viene applicato e quindi della tipologia di lago che deve essere classificato.

Per determinare il valore dell'indice MTIspecies occorre calcolare per ciascun sito inteso come porzione continua di riva, di ampiezza variabile, al cui interno è possibile individuare una comunità macrofisica omogenea in termini di composizione specifica) la media ponderata dei valori trofici di ciascuna specie rispetto alle abbondanze relative e, per l'intero corpo idrico , la media ponderata del valore ottenuto per ciascun sito rispetto alla lunghezza totale dei siti con presenza di vegetazione.

Per la determinazione del valore dell'indice MacroIMMI sono necessari due passaggi successivi: il primo passaggio prevede il calcolo in ciascun sito definito come sopradetto) della media dei valori ottenuti di ciascuna metrica; il secondo passaggio prevede il calcolo della media ponderata dei valori in ciascun sito rispetto alla lunghezza totale dei siti con presenza di vegetazione. L'ambiente di applicazione è costituito dai laghi polimittici o non polimittici con profondità massima minore o uguale a 125 m.

Limiti di classe e classificazione

In tabella 4.2.1/i e in tabella 4.2.1/l sono riportati i limiti di classe e i valori di riferimento, distinti per macrotipi, rispettivamente per gli indici finali MTIspecies e MacroIMMI. Nelle tabelle successive sono indicati i limiti di classe e i valori di riferimento, distinti per macrotipi, per le metriche massima profondità di crescita, frequenza relativa delle specie sommerse, frequenza delle specie esotiche, diversità, punteggio trofico per ciascuna specie) da utilizzare per il calcolo dei suddetti indici.

Parte di provvedimento in formato grafico

Pesci

La classificazione dei laghi per l'elemento biologico pesci è effettuata attraverso l'applicazione dell'indice LFI Lake Fish Index - LFI). Tale indice è composto da cinque metriche. Il LFI è applicabile ad ogni lago con superficie >0,5 km2 dell'Ecoregione Alpina e dell'Ecoregione Mediterranea.

Per ogni bacino lacustre sono definite delle specie indicatrici specie chiave e tipo-specifiche) per la valutazione dello stato della fauna ittica.

Il valore degli RQE per ogni metrica è definito dal rapporto tra il punteggio della metrica e il punteggio della stessa assunto in condizioni di riferimento.

Il valore del Rapporto di Qualità Ecologica finale RQEtot, per la valutazione dello stato della fauna ittica, è calcolato come media aritmetica dei valori degli RQE delle singole metriche.

Le condizioni di riferimento sono individuate sulla base di dati storici e di metriche desunte dalla letteratura di settore

Limiti di classe e classificazione

In tabella 4.2.1/r sono riportati i valori di RQEtot relativi ai limiti di classe dell'Indice LFI.

Nelle successive tabelle vengono riportati i limiti di classe ed i relativi valori di riferimento per le seguenti metriche:

- abbondanza relativa delle specie chiave NPUS Numero Per Unità di Sforzo) - metrica 1;

- struttura di popolazione delle specie chiave - Indice di struttura PSD - metrica 2;

- successo riproduttivo delle specie chiave e delle specie tipo-specifiche - metrica 3;

- diminuzione %) del numero di specie chiave e tipo-specifiche - metrica 4;

- presenza di specie ittiche alloctone ad elevato impatto - metrica 5.

Tab. 4.2.1/r - Limiti di classe RQEtot per la valutazione dello stato

della fauna ittica nei laghi con superficie > 0,5km2

Stato

Limiti di classe RQE tot)

Elevato/Buono

0,8

Buono/Sufficiente

0,6

Sufficiente/Scarso

0,4

Scarso/Cattivo

0,2

Tab. 4.2.1/s - Limiti di classe RQE1 per la metrica 1

Tab. 4.2.1/t - Limiti di classe RQE2 per la metrica 2

Tab. 4.2.1/u - Limiti di classe RQE3 per la metrica 3

Tab. 4.2.1/v - Limiti di classe RQE4 per la metrica 4

Tab. 4.2.1/z - Limiti di classe RQE5 per la metrica 5

Parte di provvedimento in formato grafico

Per quanto riguarda l'EQB "pesci" ogni lago è considerato come un unico corpo idrico.

Nei laghi con superficie superiore a 50km2 - il cui campionamento

presuppone la suddivisione in sottobacini - il valore finale degli RQE è calcolato come media aritmetica degli RQE calcolati per ogni sottobacino.

A.4.2.2 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli elementi di qualità fisico -chimica a sostegno

Ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici lacustri gli elementi fisico-chimici a sostegno del biologico da utilizzare sono i seguenti:

- fosforo totale;

- trasparenza;

- ossigeno ipolimnico;

Per un giudizio complessivo della classificazione si tiene conto, secondo i criteri riportati al paragrafo "Altri parametri", anche di:

- pH;

- alcalinità;

- conducibilità;

- ammonio.

Fosforo totale, trasparenza e ossigeno disciolto LTLeco)

Ai fini della classificazione, il fosforo totale, la trasparenza e l'ossigeno disciolto vengono integrati in un singolo descrittore LTLeco livello trofico laghi per lo stato ecologico) secondo la metodologia di seguito riportata basato su un numero di campionamenti annuali pari a quelli previsti dal protocollo di campionamento APAT 46/2007 - . La procedura per il calcolo dell'LTL eco prevede l'assegnazione di un punteggio per fosforo totale, trasparenza e ossigeno ipolimnico, misurati in sito, sulla base di quanto indicato nelle tabelle 4.2.2/a, 4.2.2/b, 4.2.2/c del presente paragrafo. Dette tabelle riportano punteggi distinti per i livelli corrispondenti alle classi elevata, buona e sufficiente per i singoli parametri.

I livelli per il fosforo totale, di cui alla tab. 4.2.2/a, sono riferiti alla concentrazione media, ottenuta come media ponderata rispetto ai volumi o all'altezza degli strati, nel periodo di piena circolazione alla fine della stagione invernale, anche per i laghi e gli invasi meromittici.

Tab. 4.2.2/a - Individuazione dei livelli per il Fosforo Totale µg/l)

Valore di fosforo per macrotipi

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Punteggio

5

4

3

L1, L2, I1, I2

≤8*)

≤15

> 15

L3, L4, I3, I4

≤12**)

≤20

> 20

*) Valori di riferimento < 5 µg/l

**) Valori di riferimento < 10 µg/l

I valori di trasparenza per l'individuazione dei livelli, di cui alla tab. 4.2.2/b, sono ricavati mediante il calcolo della media dei valori riscontrati nel corso dell'anno di monitoraggio.

Tab. 4.2.2/b - Individuazione dei livelli per la trasparenza metri)

Valore di trasparenza per macrotipi

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Punteggio

5

4

3

L1, L2, I1, I2

≥10*)

≥5,5

< 5,5

L3, L4, I3, I4

≥6**)

≥3

< 3

*) Valori di riferimento > 15 m

**) Valori di riferimento > 10 m

La concentrazione dell'Ossigeno ipolimnico è ottenuta come media ponderata rispetto al volume degli strati. In assenza dei volumi possono essere utilizzate le altezze degli strati considerati. I valori di saturazione dell'ossigeno da utilizzare per la classificazione sono quelli misurati nell'ipolimnio alla fine del periodo di stratificazione. In tab. 4.2.2/c, sono riportati i valori per l'individuazione dei livelli dell'ossigeno disciolto.

Tab. 4.2.2/c - Individuazione dei livelli per l'Ossigeno disciolto % saturazione)

Valore di ossigeno disciolto per macrotipo

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Punteggio

5

4

3

Tutti

>80%*)

>40% <80%

≤40%

*) Valori di riferimento >90 %

La somma dei punteggi ottenuti per i singoli parametri fosforo totale, trasparenza e ossigeno ipolimnico) costituisce il punteggio da attribuire all'LTLeco , utile per l'assegnazione della classe di qualità secondo i limiti definiti nella tabella 4.2.2/d di seguito riportata.

Tab. 4.2.2/d - Limiti di classe in termini di LTLeco

Classificazione stato

Limiti di classe

Limiti di classe in caso di trasparenza ridotta per cause naturali

Elevato

15

10

Buono

12-14

8-9

Sufficiente

< 12

< 8

Nel caso di monitoraggio operativo, per la classificazione si utilizzano le medie dei valori misurati nei tre anni per ogni singolo parametro. Nel caso di monitoraggio di sorveglianza si fa riferimento ai valori o di un singolo anno o alla media dei valori misurati negli anni di monitoraggio. Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino più siti per il rilevamento dei parametri fisico-chimici, ai fini della classificazione del corpo idrico si considera lo stato più basso tra quelli attribuiti alle singole stazioni.

I valori di cui alle tabelle 4.2.2/a, 4.2.2/b, e 4.2.2/c sopra riportate possono essere derogati qualora coesistano le seguenti condizioni:

- gli elementi di qualità biologica del corpo idrico sono risultati in stato buono o elevato;

- il superamento dei valori tabellari è dovuto alle caratteristiche peculiari del corpo idrico;

- non sono presenti pressioni che comportino l'aumento di nutrienti ovvero siano state messe in atto tutte le necessarie misure per ridurre adeguatamente l'impatto delle pressioni presenti.

Limitatamente al parametro trasparenza, i limiti previsti dalla tabella 4.2.2/b possono essere derogati qualora l'autorità competente verifichi che la diminuzione di trasparenza è principalmente causata dalla presenza di particolato minerale sospeso dipendente dalle caratteristiche naturali del corpo idrico. Inoltre, qualora l'autorità competente verifichi che la concentrazione di riferimento del Fosforo Totale µg/l) per un determinato lago o invaso, con particolare attenzione alla categoria dei polimittici, determinata con metodi paleolimnologici o altri modelli previsionali attendibili, risulti essere superiore ai valori indicati in tabella 4.2.2/a possono essere derivati altri limiti meno restrittivi utilizzando la relazione TP/Chl-a dei laghi alpini OECD,1982).

Nel caso di deroga, il corpo idrico non subisce il declassamento a causa del superamento dei valori tabellari dei nutrienti.

Nei piani di gestione devono essere riportate le motivazioni dettagliate che giustificano l'applicazione della deroga ed il nuovo valore di riferimento per il parametro utilizzato in deroga.

I corpi idrici ai quali è stata applicata la deroga per i valori dei nutrienti, sono sottoposti a monitoraggio operativo e a verifica annuale finalizzata ad accertare l'assenza di un andamento di crescita statisticamente significativo, valutato sulla base di tre anni di campionamenti stagionali nella colonna d'acqua e, se disponibili, dal confronto con dati pregressi.

Altri parametri

Per quanto riguarda temperatura, pH, alcalinità, conducibilità e ammonio nell'epilimnio) deve essere verificato che, ai fini della classificazione in stato elevato, non presentino segni di alterazioni antropiche e restino entro la variabilità di norma associata alle condizioni inalterate con particolare attenzione agli equilibri legati ai processi fotosintetici. Ai fini della classificazione in stato buono, deve essere verificato che essi non raggiungano livelli superiori alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema tipico specifico e il raggiungimento dei corrispondenti valori per gli elementi di qualità biologica. I suddetti parametri chimico-fisici ed altri non qui specificati, sono utilizzati esclusivamente per una migliore interpretazione del dato biologico, ma non sono da utilizzarsi per la classificazione.

A.4.2.3 Criteri tecnici per la classificazione dei laghi e dei corpi idrici lacustri naturali-ampliati o soggetti a regolazione sulla base degli elementi di qualità idromorfologica a sostegno

Nella classificazione dello stato ecologico dei laghi e dei corpi idrici lacustri naturali-ampliati o soggetti a regolazione gli elementi idromorfologici a sostegno del biologico da utilizzare sono:

- il livello

- i parametri morfologici.

Livello

L'utilizzo del livello per la classificazione avviene attraverso il calcolo della sintesi annuale Sa) dei dati mensili di livello Im) come di seguito riportato.

La sintesi annuale Sa è definita come la media pesata dei valori ricavati per ciascun mese Im) dell'anno da valutare, con peso 2 per i mesi da gennaio a luglio compreso) e peso 1 per i restanti mesi e si applica a tutti i macrotipi. In tab. 4.2.3/a si riportano i limiti di classe per la sintesi annuale Sa.

Tab. 4.2.3/a - Limiti di classe espressi come Sa

Classificazione stato

Limiti di classe

Elevato*)

Sa ≤ 1,25

Buono

1,25 < Sa ≤ 1,5

*) Sa ≤ 1 rappresentano le condizioni di riferimento

Si definisce il valore mensile di livello Im) come:

Im=ΔH mensile misurato/ΔH di riferimento ΔH = variazione di livello)

La valutazione di qualità del livello mensile deve essere distinta per condizione di piovosità bassa, media o elevata) e per macrotipi.

Le condizioni di piovosità, avute nel mese precedente a quello di misura del livello, sono stabilite sulla base delle seguenti definizioni:

- condizione bassa: assenza di precipitazione sensibile cioè > 1

mm), nel mese precedente a quello di misura. In alternativa utilizzare SPI;

- condizione media: piovosità media mensile, nel mese precedente a quello di misura, calcolata su almeno 10 anni di osservazione;

- condizione elevata: piovosità, nel mese precedente a quello di misura, al di sopra + 30%) delle piogge medie mensili calcolate su almeno 10 anni di osservazione. In alternativa utilizzare SPI.

Nella successiva tab. 4.2.3/b si riportano i ΔH di riferimento per le diverse condizioni di piovosità bassa, media o elevata).

Tab. 4.2.3/b - ΔH di riferimento

| Macrotipi

|

ΔH |L3, L4, I3*, I4* |L1, L2, I1*, I2*

Valore di riferimento in| |

condizioni di piovosità| |

bassa ΔH cm) |15 |30

Valore di riferimento in| |

condizioni di piovosità| |

media ΔH cm) |10 |20

Valore di riferimento in| |

condizioni di piovosità| |

elevata ΔH cm) |25 |80

* in questo caso sono da intendersi solo invasi identificati come corpi idrici lacustri naturali-ampliati o soggetti a regolazione

In alternativa alla classificazione con Sa, per casi specifici, le Regioni possono classificare attraverso la variazione di livello ΔH giornaliera come riportato in tabella 4.2.3/c

Tab. 4.2.3/c - Classificazione secondo i valori di ΔH giornalieri

Classificazione Stato

Descrizione

Limiti di classe

Elevato *)

Si ammette un utilizzo antropico incidente per un 5% in più rispetto alle condizioni di riferimento

ΔH ≤ 10%/giorno profondità media calcolata su 15-20 gg consecutivi, precedenti l'abbassamento) ΔH < 25 cm/giorno abbassamento sotto il livello medio pluriennale)

Buono

Si ammette un utilizzo antropico incidente per un 10% in più rispetto alle condizioni di riferimento

10% < Δ H ≤ 15%/giorno profondità media calcolata su 15-20 gg consecutivi, precedenti l'abbassamento) 25 ≤ ΔH < 30 cm/giorno abbassamento sotto il livello medio pluriennale)

*)ΔH <= 5%/giorno profondità media calcolata su 15-20 gg

consecutivi, precedenti l'abbassamento) ΔH < 20 cm/giorno

abbassamento sotto il livello medio pluriennale) rappresentano le condizioni di riferimento per il parametro livello.

I valori di livello misurati giornalieri, settimanali, o mensili) devono essere riportati al riferimento assoluto rispetto al livello del mare), per permettere una confrontabilità a livello nazionale dei dati raccolti.

Parametri morfologici

I parametri morfologici da valutare ai fini della classificazione morfologica di un corpo idrico sono:

- la linea di costa intesa come la zona identificata attraverso il perimetro del corpo idrico lacustre;

- l'area litorale intesa come la parte di sponda che si trova tra il canneto, se presente, e le piante emerse galleggianti oppure, in assenza della zona a canneto, la zona tra il livello medio pluriennale del corpo idrico lacustre, dove batte l'onda, e la zona dove arrivano le macrofite emerse, galleggianti;

- il substrato inteso come la tipologia del materiale di cui sono composte sia la zona litorale che la zona pelagica;

- la profondità o interrimento intesa come evoluzione morfologica del fondo del corpo idrico lacustre, considerando in particolare i delta alluvionali.

Il metodo di riferimento per la valutazione dei suddetti parametri è il Lake Habitat Survey LHS).

Tale metodo, mediante l'indice di alterazione morfologica LHMS), permette di esprimere un giudizio di sintesi sulla qualità morfologica attraverso l'elaborazione di dati raccolti in campo. Il metodo si basa sull'osservazione di 10 punti o sezioni Hab-plot), ugualmente distribuite lungo tutto il perimetro del corpo idrico lacustre, in ciascuna delle quali si valutano le caratteristiche della linea di costa, dell'area litorale, del substrato, della profondità locale, della presenza di affluenti e di infrastrutture antropiche. Vengono anche segnalate e quindi conteggiate nell'elaborazione del giudizio finale, tutte le attività antropiche insistenti sul corpo idrico lacustre es. attività ricreative, turistiche, economiche, la presenza di campeggi, porti, banchine, opere di ingegneria naturalista o classica, presenza di sbarramenti ecc.), individuate durante il passaggio tra un punto di osservazione e l'altro.

In tab. 4.2.3/d si riportano i parametri da analizzare e una sintesi delle pressioni insistenti sul corpo idrico, ciascuna con diversi intervalli e relativi punteggi indicativi del passaggio da uno stato morfologico all'altro.

Tab. 4.2.3/d - Parametri da valutare e sintesi delle attività antropiche

Parte di provvedimento in formato grafico

Effettuando un'analisi incrociata dei parametri e delle pressioni di cui alla tab. 4.2.3/d, attraverso un database e un software dedicato, si definisce il punteggio dell'indice di alterazione morfologica LHMS). In tab. 4.2.3/e si riportano le classi di stato morfologico sulla base dei punteggi del LHMS.

Tab. 4.2.3/e - Classificazione secondo i punteggi del LHMS

Classificazione stato

Punteggio

Elevato*)

LHMS ≤ 2

Buono

2 < LHMS ≤ 4

*)Il punteggio = 0 rappresenta un valore indice di condizioni di riferimento morfologiche.

Classificazione degli elementi idromorfologici a sostegno

La classificazione idromorfologica del corpo idrico è data dal peggiore tra gli indici idrologico Sa e quello morfologico LHMS

A.4.3 Acque marino costiere

Fermo restando le disposizioni di cui alla lettera A.1 del punto 2 del presente allegato, sono riportati, ai fini della classificazione dello stato ecologico delle acque marino-costiere, le metriche e/o gli indici da utilizzare per i seguenti elementi di qualità biologica:

- Fitoplancton

- Macroinvertebrati bentonici

- Macroalghe

- Angiosperme Posidonia oceanica)

Macrotipi marino-costieri per la classificazione

I criteri per la tipizzazione dei corpi idrici, di cui all'Allegato 3 del presente Decreto legislativo, consentono l'individuazione dei tipi marino-costieri, su base geomorfologica e su base idrologica. La suddivisione dei corpi idrici in tipi è funzionale alla definizione delle condizioni di riferimento tipo-specifiche.

In considerazione delle caratteristiche dei vari EQB, le differenze tipo-specifiche e conseguentemente le condizioni di riferimento sono determinate, a seconda dell'EQB analizzato, dalle condizioni idrologiche e da quelle morfologiche.

La tipo-specificità per il Fitoplancton e i Macroinvertebrati bentonici è caratterizzata dal criterio di tipizzazione idrologico, ai fini della classificazione per tali EQB i tipi delle acque marino-costiere , sono aggregati nei 3 gruppi macrotipi) indicati nella successiva Tab. 4.3/a.

Per ciò che riguarda le Angiosperme Posidonia oceanica) si fa riferimento al solo macrotipo 3 bassa stabilità)

Per l'EQB Macroalghe la tipo-specificità è caratterizzata dal criterio di tipizzazione morfologico, le condizioni di riferimento sono in relazione alle differenti condizioni geomorfologiche, ai fini della classificazione per questo EQB i tipi delle acque marino-costiere sono aggregati nei 2 gruppi macrotipi) indicati nella successiva Tab. 4.3/b.

Tab. 4.3/a - Macrotipi marino-costieri per fitoplancton e macroinvertebrati bentonici

Macrotipi

Stabilità

Descrizione

1

Alta

Siti costieri fortemente influenzati da apporti d'acqua dolce di origine fluviale;

2

Media

Siti costieri moderatamente influenzati da apporti d'acqua dolce influenza continentale);

3

Bassa

Siti costieri non influenzati da apporti d'acqua dolce continentale.

Tab. 4.3/b - Macrotipi marino-costieri per macroalghe

Macrotipi

Descrizione

A

rilievi montuosi

B

terrazzi

A.4.3.1 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli elementi di qualità biologica

Fitoplancton

Il fitoplancton è valutato attraverso il parametro "clorofilla a" misurato in superficie, scelto come indicatore della biomassa.

Occorre fare riferimento non solo ai rapporti di qualità ecologica RQE) ma anche ai valori assoluti espressi in mg/m3) di concentrazione di clorofilla a. Come già indicato nel paragrafo A.4.3 del presente allegato, la tipo-specificità per il fitoplancton è caratterizzata dal criterio idrologico. Di seguito vengono indicate le categorie "tipo-specifiche", i valori da assegnare alle condizioni di riferimento e i limiti di classe distinti per ciascun macrotipo.

Modalità di calcolo, condizioni di riferimento e limiti di classe

Per il calcolo del valore del parametro "clorofilla a" si applicano 2 tipi di metriche:

- per i tipi ricompresi nei macrotipi 2 e 3 il valore del 90° percentile per la distribuzione normalizzata dei dati

- il valore della media geometrica, per i tipi ricompresi nel macrotipo 1

Le serie annuali o pluriennali di clorofilla sono spesso ben approssimate da una distribuzione di tipo Log-normale. Per "normalizzare" queste distribuzioni si applica la Log-trasformazione dei dati originari, E Il 90° percentile della distribuzione dei logaritmi deve essere riconvertito in numero i.e. in concentrazione di clorofilla). La Lognormalità dei dati di clorofilla giustifica anche la scelta della Media Geometrica al posto della Media Aritmetica.

La Tab. 4.3.1/a, di seguito riportata, indica per ciascun macrotipo:

- i valori delle condizioni di riferimento in termini di concentrazione di "clorofilla a";

- i limiti di classe, tra lo stato elevato e lo stato buono, e tra lo stato buono e lo stato sufficiente, espressi sia in termini di concentrazione di clorofilla a, che in termini di RQE;

- il tipo di metrica da utilizzare.

Tab. 4.3.1/a Limiti di classe fra gli stati e valori di riferimento per fitoplancton

Parte di provvedimento in formato grafico

Nella procedura di classificazione dello stato ecologico di un corpo idrico secondo l'EQB Fitoplancton, le metriche da tenere in considerazione per il confronto con i valori della tabella, sono quelle relative alle distribuzioni di almeno un anno della clorofilla a.

Poichè il monitoraggio dell'EQB Fitoplancton è annuale, alla fine del ciclo di monitoraggio operativo 3 anni) si ottiene un valore di "clorofilla a" per ogni anno. Il valore da attribuire al sito, si basa sul calcolo della media dei valori di "clorofilla a" ottenuti per ciascuno dei 3 anni di campionamento. Nel caso in cui le misure di risanamento ed intervento siano già in atto, si utilizzano solo i dati dell'ultimo anno.

Macroinvertebrati bentonici

Sistema di classificazione

Per l'EQB Macroinvertebrati bentonici si applica l'Indice M-AMBI, che utilizza lo strumento dell' analisi statistica multivariata ed è in grado di riassumere la complessità delle comunità di fondo mobile, permettendo una lettura ecologica dell'ecosistema in esame.

Come indicato nel paragrafo A.4.3 del presente allegato, la tipo-specificità per i macroinvetebrati bentonici è caratterizzata dal criterio idrologico. Pertanto le categorie "tipo-specifiche" per i macroinvertebrati sono quelle associabili ai macrotipi 1, 2 e 3.

Modalità di calcolo dell'M-AMBI, condizioni di riferimento e limiti di classe

L'M-AMBI è un indice multivariato che deriva da una evoluzione dell'AMBI integrato con l'Indice di diversità di Shannon-Wiener ed il numero di specie S). La modalità di calcolo dell'M-AMBI prevede l'elaborazione delle suddette 3 componenti con tecniche di analisi statistica multivariata. Per il calcolo dell'indice è necessario l'utilizzo di un software gratuito AZTI Marine Biotic Index- New Version AMBI 4.1) da applicarsi con l'ultimo aggiornamento già disponibile della lista delle specie.

Il valore dell'M-AMBI varia tra 0 ed 1 e corrisponde al Rapporto di Qualità Ecologica RQE).

Nella tab. 4.3.1/b sono riportati:

- i valori di riferimento per ciascuna metrica che compone l'M-AMBI;

- i limiti di classe dell'M-AMBI, espressi in termini di RQE, tra lo stato elevato e lo stato buono, e tra lo stato buono e lo stato sufficiente.

I valori delle condizioni di riferimento e i relativi limiti Buono/Sufficiente ed Elevato/Buono descritti in tabella devono intendersi relativi al solo macrotipo 3 bassa stabilità).

Tab. 4.3.1/b - Limiti di classe e valori di riferimento per l'M-AMBI

Macrotipo| Valori di riferimento RQE

|

|AMBI |H' |S |Elevato/Buono |Buono/Sufficiente

3 |0,5 |4 |30 |0,81 |0,61

Macroalghe

Sistema di classificazione

Il metodo da applicare per la classificazione dell' EQB Macroalghe è il CARLIT.

La tipo-specificità per le macroalghe è definita dal criterio geomorfologico di cui all'Allegato 3 sez. A.3 del presente decreto legislativo. I macrotipi su base geomorfologica da tenere in considerazione sono: A) rilievi montuosi e B) terrazzi. Nella procedura di valutazione dell'Indice CARLIT è necessario precisare anche i seguenti elementi morfologici: la morfologia della costa blocchi metrici, falesia bassa, falesia alta), il diverso grado di inclinazione della frangia infralitorale, l'orientazione della costa, il grado di esposizione all'idrodinamismo, il tipo di substrato naturale, artificiale).

Modalità di calcolo del CARLIT, condizioni di riferimento e limiti di classe

Sulla base dei diversi elementi morfologici precedentemente citati sono individuate alcune situazioni geomorfologiche rilevanti, a ciascuna delle quali è assegnato un Valore di Qualità Ecologica di riferimento EQVrif ) come riportato nella tab. 4.3.1/c.

Tab. 4.3.1/c - Valori di riferimento per il CARLIT

Situazione geomorfologica rilevante

EQVrif

Blocchi naturali

12,2

Scogliera bassa naturale

16,6

Falesia alta naturale

15,3

Blocchi artificiali

12,1

Struttura bassa artificiale

11,9

Struttura alta artificiale

8,0

L'indice CARLIT si basa su una prima valutazione del Valore di Qualità Ecologica VQE), in ogni sito e per ogni categoria geomorfologica rilevante.

Il risultato finale dell'applicazione del CARLIT non fornisce un valore assoluto, ma direttamente il rapporto di qualità ecologica RQE).

La tabella seguente riporta i limiti di classe, espressi in termini di RQE, tra lo stato elevato e lo stato buono, e tra lo stato buono e lo stato sufficiente.

Tab. 4.3.1/d - Limiti di classe per Elemento di qualità biologica "MACROALGHE" secondo il metodo CARLIT espresso in termini di RQE

| | Rapporti di qualità ecologica

Sistema di | | RQE CARLIT

classificazione| |

adottato |Macrotipi| Elevato/Buono | Buono/Sufficiente

CARLIT | A e B | 0,75 | 0,60

Angiosperme - Prateria a Posidonia oceanica

Sistema di classificazione

Per l'EQB Posidonia oceanica si applica l'Indice PREI.

L'Indice PREI include il calcolo di cinque descrittori: la densità della prateria fasci m-2 ); la superficie fogliare fascio, cm2

fascio-1 ); il rapporto tra la biomassa degli epifiti mg fascio-1 ) e la biomassa fogliare fascio mg fascio-1 ); la profondità del

limite inferiore e la tipologia del limite inferiore.

La densità della prateria, la superficie fogliare fascio ed il rapporto tra la biomassa degli epifiti e la biomassa fogliare vengono valutati alla profondità standard di 15 m, su substrato sabbia o matte; nei casi in cui lo sviluppo batimetrico della prateria non consenta il campionamento alla profondità standard, può essere individuata, motivandone la scelta, una profondità idonea al caso specifico.

Le praterie a P.oceanica vengono monitorate nel piano infralitorale non influenzato da apporti d'acqua dolce significativi, ovvero nel macrotipo 3: bassa stabilità, siti costieri non influenzati da apporti d'acqua dolce e continentale.

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