Codice Ambientale

Art. 1 - ambito di applicazione
Art. 2 - finalità
Art. 3 - criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi
Art. 3 bis - Principi sulla produzione del diritto ambientale
Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale
Art. 3 quater - Principio dello sviluppo sostenibile
Art. 3 quinquies - Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
Art. 3 sexies - Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo
Art. 3 septies - Interpello in materia ambientale
Art. 4 - Finalità
Art. 5 - Definizioni
Art. 6 - Oggetto della disciplina
Art. 7 - Competenze in materia di VAS e di AIA
Art. 7 bis - Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA
Art. 8 - Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
Art. 8 bis - Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC
Art. 9 - Norme procedurali generali
Art. 10 - Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale
Art. 11 - Modalità di svolgimento
Art. 12 - Verifica di assoggettabilita
Art. 13 - Redazione del rapporto ambientale
Art. 14 - Consultazione
Art. 15 - Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione
Art. 16 - Decisione
Art. 17 - Informazione sulla decisione
Art. 18 - Monitoraggio
Art. 19 - Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
Art. 20 - Consultazione preventiva
Art. 21 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Art. 22 - Studio di impatto ambientale
Art. 23 - Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti
Art. 24 - Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
Art. 24 bis - Inchiesta pubblica
Art. 25 - Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
Art. 26 - Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori
Art. 26 bis - Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale
Art. 27 - Provvedimento unico in materia ambientale
Art. 27 bis - Provvedimento autorizzatorio unico regionale
Art. 27 ter - Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica
Art. 28 - Monitoraggio
Art. 29 - Sistema sanzionatorio
Art. 29 bis - Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
Art. 29 ter - Domanda di autorizzazione integrata ambientale
Art. 29 quater - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
Art. 29 quinquies - Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale
Art. 29 sexies - Autorizzazione integrata ambientale
Art. 29 septies - Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
Art. 29 octies - Rinnovo e riesame
Art. 29 novies - Modifica degli impianti o variazione del gestore
Art. 29 decies - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
Art. 29 undecies - Incidenti o imprevisti
Art. 29 duodecies - Comunicazioni
Art. 29 terdecies - Scambio di informazioni
Art. 29 quaterdecies - Sanzioni
Art. 30 - Impatti ambientali interregionali
Art. 31 - Attribuzione competenze
Art. 32 - Consultazioni transfrontaliere
Art. 32 bis - Effetti transfrontalieri
Art. 33 - Oneri istruttori
Art. 34 - Norme tecniche, organizzative e integrative
Art. 35 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 36 - Abrogazioni e modifiche
Art. 37Abr.
Art. 38Abr.
Art. 39Abr.
Art. 40Abr.
Art. 41Abr.
Art. 42Abr.
Art. 43Abr.
Art. 44Abr.
Art. 45Abr.
Art. 46Abr.
Art. 47Abr.
Art. 48Abr.
Art. 49Abr.
Art. 50Abr.
Art. 51Abr.
Art. 52Abr.
Art. 53 - finalita
Art. 54 - definizioni
Art. 55 - attività conoscitiva
Art. 56 - attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione
Art. 57 - Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo
Art. 57 bis - Comitato interministeriale per la transizione ecologica
Art. 58
Art. 59 - competenze della Conferenza Stato-regioni
Art. 60
Art. 61 - competenze delle regioni
Art. 62 - competenze degli enti locali e di altri soggetti
Art. 63 - Autorità di bacino distrettuale
Art. 63 bis - Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici
Art. 64 - Distretti idrografici
Art. 65 - valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale
Art. 66 - adozione ed approvazione dei piani di bacino
Art. 67 - i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio
Art. 68 - procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio
Art. 68 bis - Contratti di fiume
Art. 69 - programmi di intervento
Art. 70 - adozione dei programmi
Art. 71 - attuazione degli interventi
Art. 72 - finanziamento
Art. 72 bis - Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico
Art. 73 - finalita
Art. 74 - Definizioni
Art. 75 - competenze
Art. 76 - disposizioni generali
Art. 77 - individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale
Art. 78 - Standard di qualità ambientale per le acque superficiali
Art. 78 bis - Zone di mescolamento
Art. 78 ter - Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite
Art. 78 quater - Inquinamento transfrontaliero
Art. 78 quinquies - Metodi di analisi per le acque superficiali e sotterranee
Art. 78 sexies - Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi
Art. 78 septies - Calcolo dei valori medi
Art. 78 octies - Garanzia e controllo di qualità
Art. 78 novies - Aggiornamento dei piani di gestione
Art. 78 decies - Disposizioni specifiche per alcune sostanze
Art. 78 undecies - Elenco di controllo
Art. 79 - obiettivo di qualità per specifica destinazione
Art. 80 - acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
Art. 81 - deroghe
Art. 82 - acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile
Art. 83 - acque di balneazione
Art. 84 - acque dolci idonee alla vita dei pesci
Art. 85 - accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci
Art. 86 - deroghe
Art. 87 - acque destinate alla vita dei molluschi
Art. 88 - accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi
Art. 89 - deroghe
Art. 90 - norme sanitarie
Art. 91 - aree sensibili
Art. 92 - zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
Art. 93 - zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione
Art. 94 - disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
Art. 95 - pianificazione del bilancio idrico
Art. 96 - Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Art. 97 - acque minerali naturali e di sorgenti
Art. 98 - risparmio idrico
Art. 99 - riutilizzo dell'acqua
Art. 100 - reti fognarie
Art. 101 - criteri generali della disciplina degli scarichi
Art. 102 - scarichi di acque termali
Art. 103 - scarichi sul suolo
Art. 104 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
Art. 105 - scarichi in acque superficiali
Art. 106 - scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili
Art. 107 - Scarichi in reti fognarie
Art. 108 - scarichi di sostanze pericolose
Art. 109
Art. 110 - trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane
Art. 111 - impianti di acquacoltura e piscicoltura
Art. 112 - utilizzazione agronomica
Art. 113 - acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
Art. 114 - dighe
Art. 115 - tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici
Art. 116 - programmi di misure
Art. 117 - piani di gestione e registro delle aree protette
Art. 118 - rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica
Art. 119 - principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici
Art. 120 - rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici
Art. 121 - Piani di tutela delle acque
Art. 122 - informazione e consultazione pubblica
Art. 123 - trasmissione delle informazioni e delle relazioni
Art. 124 - criteri generali
Art. 125 - domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
Art. 126 - approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
Art. 127 - fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
Art. 128 - soggetti tenuti al controllo
Art. 129 - accessi ed ispezioni
Art. 130 - inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico
Art. 131 - controllo degli scarichi di sostanze pericolose
Art. 132 - interventi sostitutivi
Art. 133 - sanzioni amministrative
Art. 134 - sanzioni in materia di aree di salvaguardia
Art. 135 - competenza e giurisdizione
Art. 136 - proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 137 - sanzioni penali
Art. 138 - ulteriori provvedimenti sanzionatori per l'attività di molluschicoltura
Art. 139 - obblighi del condannato
Art. 140 - circostanza attenuante
Art. 141 - ambito di applicazione
Art. 142 - competenze
Art. 143 - proprietà delle infrastrutture
Art. 144 - tutela e uso delle risorse idriche
Art. 145 - equilibrio del bilancio idrico
Art. 146 - risparmio idrico
Art. 147 - organizzazione territoriale del servizio idrico integrato
Art. 148Abr.
Art. 149 - piano d'ambito
Art. 149 bis - Affidamento del servizio
Art. 150Abr.
Art. 151
Art. 152 - poteri di controllo e sostitutivi
Art. 153 - dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato
Art. 154 - tariffa del servizio idrico integrato
Art. 155 - tariffa del servizio di fognatura e depurazione
Art. 156 - riscossione della tariffa
Art. 157 - opere di adeguamento del servizio idrico
Art. 158 - opere e interventi per il trasferimento di acqua
Art. 158 bis
Art. 159Abr.
Art. 160Abr.
Art. 161 - Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
Art. 162 - partecipazione, garanzia e informazione degli utenti
Art. 163 - gestione delle aree di salvaguardia
Art. 164 - disciplina delle acque nelle aree protette
Art. 165 - controlli
Art. 166 - usi delle acque irrigue e di bonifica
Art. 166 bis - Usi delle acque per approvvigionamento potabile
Art. 167 - usi agricoli delle acque
Art. 168 - utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico
Art. 169 - piani, studi e ricerche
Art. 170 - Norme transitorie
Art. 171 - canoni per le utenze di acqua pubblica
Art. 172 - gestioni esistenti
Art. 173 - personale
Art. 174 - disposizioni di attuazione e di esecuzione
Art. 175 - abrogazione di norme
Art. 176 - norma finale
Art. 177 - Campo di applicazione e finalità
Art. 178 - Principi
Art. 178 bis - Responsabilità estesa del produttore
Art. 178 ter - Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore
Art. 178 quater
Art. 179 - Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
Art. 180 - Prevenzione della produzione di rifiuti
Art. 180 bisAbr.
Art. 181 - Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti
Art. 181 bisAbr.
Art. 182 - smaltimento dei rifiutiAbr.
Art. 182 bis - Principi di autosufficienza e prossimità
Art. 182 ter - Rifiuti organici
Art. 183 - Definizioni
Art. 184 - classificazione
Art. 184 bis - Sottoprodotto
Art. 184 ter - Cessazione della qualifica di rifiuto
Art. 184 quater - Utilizzo dei materiali di dragaggio
Art. 185 - Esclusioni dall'ambito di applicazione
Art. 185 bis - Deposito temporaneo prima della raccolta
Art. 186 - Terre e rocce da scavo
Art. 187 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
Art. 188 - Responsabilità della gestione dei rifiuti
Art. 188 bis - Sistema di tracciabilità dei rifiuti
Art. 188 terAbr.
Art. 189 - Catasto dei rifiuti
Art. 190 - Registro cronologico di carico e scarico
Art. 191 - Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi
Art. 192 - divieto di abbandono
Art. 193 - Trasporto dei rifiuti
Art. 193 bis - Trasporto intermodale
Art. 194 - Spedizioni transfrontaliere
Art. 194 bisAbr.
Art. 195 - Competenze dello Stato
Art. 196 - competenze delle regioni
Art. 197 - competenze delle province
Art. 198 - competenze dei comuni
Art. 198 bis - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti
Art. 199 - Piani regionali
Art. 200 - organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Art. 201Abr.
Art. 202 - affidamento del servizio
Art. 203 - schema tipo di contratto di servizio
Art. 204 - gestioni esistenti
Art. 205 - misure per incrementare la raccolta differenziata
Art. 205 bis - Regole per il calcolo degli obiettivi
Art. 206 - Accordi, contratti di programma, incentivi
Art. 206 bis - Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti
Art. 206 ter - Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
Art. 206 quater - Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
Art. 206 quinquies - Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
Art. 206 sexies - Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche
Art. 207Abr.
Art. 208 - autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
Art. 209 - rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Art. 210Abr.
Art. 211 - autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
Art. 212 - Albo nazionale gestori ambientaliAbr.
Art. 213 - autorizzazioni integrate ambientali
Art. 214 - Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate
Art. 214 bis - Sgombero della neve
Art. 214 ter - Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata
Art. 215 - autosmaltimento
Art. 216 - operazioni di recupero
Art. 216 bis - Oli usati
Art. 216 ter - Comunicazioni alla Commissione europea
Art. 217
Art. 218 - definizioni
Art. 219 - criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio
Art. 219 bis - Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi
Art. 220 - Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Art. 220 bis - Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica
Art. 221 - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori
Art. 221 bis - Sistemi autonomi
Art. 222 - raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione
Art. 223 - consorzi
Art. 224 - Consorzio nazionale imballaggi
Art. 225 - programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
Art. 226 - divieti
Art. 226 bis - Divieti di commercializzazione delle borse di plastica
Art. 226 ter - Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero
Art. 226 quater - Plastiche monouso
Art. 227 - Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto
Art. 228 - pneumatici fuori uso
Art. 229Abr.
Art. 230 - rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture
Art. 231 - veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
Art. 232 - rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico
Art. 232 bis - Rifiuti di prodotti da fumo
Art. 232 ter - Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni
Art. 233 - Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti
Art. 234 - Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in Polietilene
Art. 235Abr.
Art. 236 - Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati
Art. 237 - Criteri direttivi dei sistemi di gestione
Art. 237 bis - Finalità e oggetto
Art. 237 ter - Definizioni
Art. 237 quater - Ambito di applicazione ed esclusioni
Art. 237 quinquies - Domanda di autorizzazione
Art. 237 sexies - Contenuto dell'autorizzazione
Art. 237 septies - Consegna e ricezione dei rifiuti
Art. 237 octies - Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento
Art. 237 novies - Modifica delle condizioni di esercizio e modifica sostanziale dell'attività
Art. 237 decies - Coincenerimento di olii usati
Art. 237 undecies - Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE
Art. 237 duodecies - Emissione in atmosfera
Art. 237 terdecies - Scarico di acque reflue
Art. 237 quaterdecies - Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento
Art. 237 quindecies - Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici
Art. 237 sexdecies - Residui
Art. 237 septiesdecies - Obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione
Art. 237 duodevicies - Condizioni anomale di funzionamento
Art. 237 undevicies - Incidenti o inconvenienti
Art. 237 vicies - Accessi ed ispezioni
Art. 237 viciessemel - Spese
Art. 237 viciesbis - Disposizioni transitorie e finali
Art. 238 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Art. 239 - principi e campo di applicazione
Art. 240 - definizioni
Art. 241 - regolamento aree agricole
Art. 241 bis - Aree Militari
Art. 242 - procedure operative ed amministrative
Art. 242 bis
Art. 242 ter - Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica
Art. 243 - Gestione delle acque sotterranee emunte
Art. 244 - ordinanze
Art. 245 - obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione
Art. 246 - accordi di programma
Art. 247 - siti soggetti a sequestro
Art. 248 - controlli
Art. 249 - aree contaminate di ridotte dimensioni
Art. 250 - bonifica da parte dell'amministrazione
Art. 251 - censimento ed anagrafe dei siti da bonificare
Art. 252 - siti di interesse nazionale
Art. 252 bis - Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale
Art. 253 - oneri reali e privilegi speciali
Art. 254 - norme speciali
Art. 255 - Abbandono di rifiuti non pericolosi
Art. 255 bis - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari
Art. 255 ter - Abbandono di rifiuti pericolosi
Art. 256 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata
Art. 256 bis - Combustione illecita di rifiuti
Art. 257 - bonifica dei siti
Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
Art. 259 - Spedizione illegale di rifiuti
Art. 259 bis - Aggravante dell'attività di impresa
Art. 259 ter - Delitti colposi in materia di rifiuti
Art. 260Abr.
Art. 260 bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
Art. 260 ter - Sanzioni amministrative accessorie. Confisca
Art. 261 - imballaggi
Art. 261 bis - Sanzioni
Art. 262 - competenza e giurisdizione
Art. 263 - proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 264 - abrogazione di norme
Art. 264 bis - Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010
Art. 264 terAbr.
Art. 264 quaterAbr.
Art. 265 - disposizioni transitorie
Art. 266 - disposizioni finali
Art. 267 - campo di applicazione
Art. 268 - definizioni
Art. 269 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
Art. 270 - Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni
Art. 271 - Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività
Art. 272 - impianti e attività in deroga
Art. 272 bis - Emissioni odorigene
Art. 273 - grandi impianti di combustioneAbr.
Art. 273 bis - Medi impianti di combustione
Art. 274 - Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione e dei medi impianti di combustione
Art. 275 - emissioni di cov
Art. 276 - controllo delle emissioni di cov derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione
Art. 277 - Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione di benzina
Art. 278 - poteri di ordinanza
Art. 279 - sanzioni
Art. 280 - abrogazioni
Art. 281 - disposizioni transitorie e finali
Art. 282 - Campo di applicazione
Art. 283 - definizioni
Art. 284 - Installazione o modifica
Art. 285 - Caratteristiche tecniche
Art. 286 - valori limite di emissione
Art. 287 - abilitazione alla conduzione
Art. 288 - controlli e sanzioni
Art. 289 - abrogazioni
Art. 290 - disposizioni transitorie e finali
Art. 291 - campo di applicazione
Art. 292 - Definizioni
Art. 293 - Combustibili consentiti
Art. 294 - Prescrizioni per il rendimento di combustione
Art. 295 - Combustibili per uso marittimo
Art. 296 - Controlli e sanzioni
Art. 297 - abrogazioni
Art. 298 - disposizioni transitorie e finali
Art. 298 bis - Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio
Art. 298 bis - Principi generali
Art. 299 - competenze ministeriali
Art. 300 - danno ambientale
Art. 301 - attuazione del principio di precauzione
Art. 302 - definizioni
Art. 303 - esclusioni
Art. 304 - azione di prevenzione
Art. 305 - ripristino ambientale
Art. 306 - determinazione delle misure per il ripristino ambientale
Art. 306 bis - Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale
Art. 307 - notificazione delle misure preventive e di ripristino
Art. 308 - costi dell'attività di prevenzione e di ripristino
Art. 309 - richiesta di intervento statale
Art. 310 - ricorsi
Art. 311 - azione risarcitoria in forma specifica ...
Art. 312 - istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale
Art. 313 - ordinanza
Art. 314 - contenuto dell'ordinanza
Art. 315 - effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria
Art. 316 - ricorso avverso l'ordinanza
Art. 317 - riscossione dei crediti e fondo di rotazione
Art. 318 - norme transitorie e finali
Art. 318 bis - Ambito di applicazione
Art. 318 ter - Prescrizioni
Art. 318 quater - Verifica dell'adempimento
Art. 318 quinquies - Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore
Art. 318 sexies - Sospensione del procedimento penale
Art. 318 septies - Estinzione del reato
Art. 318 octies - Norme di coordinamento e transitorie
Art. 12
Art. 57 - 3.3 Settore dei prodotti petroliferi
Art. 1
Art. 23 - Ha inoltre disposto con l'art. 23, comma 2 che "I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonchè i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente"
Art. 19 - c-ter Impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
Art. 2
Art. 19
Art. 19 - 1. Caratteristiche dei progetti
Art. 13 - Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:
Art. 22 - 1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
Art. 29 quinquies - a il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e
Art. 7
Art. 74 - ---------------
Art. 5
Art. 29 sexies - Le deroghe di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, sono tipicamente ammesse nei seguenti casi, resi evidenti da un'analisi costi-benefici allegata all'istanza e verificata dall'autorità competente nel corso dell'istruttoria:
Art. 76 - Le definizioni di acquifero e di corpo idrico sotterraneo permettono di identificare i corpi idrici sotterranei sia separatamente, all'interno di strati diversi che si sovrappongono su un piano verticale, sia come singolo corpo idrico che si estende tra i diversi strati. Un corpo idrico sotterraneo può essere all'interno di uno o più acquiferi, come, ad esempio, nel caso di due acquiferi adiacenti caratterizzati da pressioni simili e contenenti acque con caratteristiche qualitative e quantitative analoghe
Art. 2 - marzo 1995, n. 194, e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n
Art. 87 - a il 100% dei campioni prelevati per i parametri sostanze organo
Art. 54 - Per una più precisa ed univoca individuazione dei corpi idrici appartenenti alla categoria delle acque di transizione si rende necessario-introdurre una definizione delle medesime, che è stata qualificata nel titolo del presente paragrafo come "operazionale", dato che tale definizione è di tipo convenzionale ed ha un taglio prevalentemente applicativo
Art. 117
Art. icolo - - se nuovi devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla loro entrata in esercizio
Art. 91 - Nell'identificazione di ulteriori aree sensibili, oltre ai criteri di cui sopra, le Regioni dovranno prestare attenzione a quei corpi idrici dove si svolgono attività tradizionali di produzione ittica
Art. 92 - - nelle stazioni di campionamento previste per la classificazione dei corpi idrici sotterranei e superficiali individuate secondo quanto previsto dall'allegato 1 al decreto;
Art. 226 - ALLEGATO I - caratteristiche di pericolo per i rifiuti
Art. 2
Art. 219 - sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi a tutti i rifiuti di imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, la quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi riutilizzabili e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita immessi sul mercato;
Art. 226 - Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità in particolare la riciclabilità degli imballaggi:
Art. 8 - * Sotto la voce HP6 «Tossicità acuta» al secondo capoverso le parole «i seguenti valori limite sono da prendere in considerazione» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti valori soglia sono da prendere in considerazione»"
Art. icolo
Art. 206 quater - Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi economici all'acquisto, ai sensi dell'articolo 206-quater, comma 2
Art. 179
Art. 183 - |==========================|============================|===========|
Art. 183
Art. 237 nonies - - pressione 101,3 kPa;
Art. 237 - - temperatura 273,15 °K;
Art. 76 - - criteri di accettabilità del rischio cancerogeno e dell'indice di rischio
Art. 271
Art. 271 - 1-bis. Condizioni generali
Art. 275
Art. 272
Art. 271 - e valore medio orario o media oraria: media aritmetica delle misure istantanee valide effettuate nel corso di un'ora solare;
Art. 276 - Nei terminali presso i quali negli tre anni civili precedenti l'anno in corso è stata movimentata una quantità di benzina inferiore a 25.000 tonnellate/anno, il deposito temporaneo dei vapori può sostituire il recupero immediato dei vapori presso il terminale
Art. 277 - Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza media del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'80%, raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi. Il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi entro tale intervallo. Il raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i paragrafi 2-quater e 2-quinquies. Se l'efficienza certificata ai sensi del paragrafo 2-ter è pari o superiore all'85%, con un valore medio del rapporto V/L sempre compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi, il sistema di recupero deve essere comunque considerato di fase II
Art. 283 - - per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, si applica un valore limite per le polveri totali pari a 50 mg/Nm³ e, dalla data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis, i valori limite di polveri, ossidi di azoto NOx e ossidi di zolfo previsti dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto per l'adeguamento dei medi impianti di combustione esistenti di potenza termica inferiore a 3 MW
Art. 8
Art. 7
Art. 2 - b preparati pericolosi definiti nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Codice Ambientale

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Art. 2

marzo 1995, n. 194, e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n

174.

** «Totale» significa la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e reazione.

- I risultati dell'applicazione degli standard di qualità per i pesticidi ai fini del presente decreto non pregiudicano i risultati delle procedure di valutazione di rischio prescritte dal decreto, n. 194 del 1995 dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile

2001, n. 290, e dal decreto n. 174 del 2000.

- Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si considera che gli standard di qualità in materia possono impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati agli articoli 76 e 77 del decreto n. 152 del 2006 per i corpi idrici superficiali connessi o provocare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi o un danno significativo agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo sono stabiliti valori soglia più severi conformemente all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 e al presente

allegato. I programmi e le misure richiesti in relazione a tali

valori soglia si applicano anche alle attività che rientrano nel

campo di applicazione dell'art. 92 del decreto n. 152 del 2006.

A.2 - Valori soglia ai fini del buono stato chimico

1. Il superamento dei valori soglia di cui alla tabella 3, in

qualsiasi punto di monitoraggio è indicativo del rischio che non

siano soddisfatte una o più condizioni concernenti il buono stato

chimico delle acque sotterranee di cui all'art. 4, comma 2, lettera c, punti 1, 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30.

I valori soglia di cui alla tabella 3 si basano sui seguenti elementi: l'entità delle interazioni tra acque sotterranee ed ecosistemi acquatici associati ed ecosistemi terrestri che dipendono da essi; l'interferenza con legittimi usi delle acque sotterranee, presenti o futuri; la tossicità umana, l'ecotossicità, la tendenza alla dispersione, la persistenza e il loro potenziale di bioaccumulo.

Parte di provvedimento in formato grafico

Note alla tabella 3:

* Tali valori sono cautelativi anche per gli ecosistemi acquatici e si applicano ai corpi idrici sotterranei che alimentano i corpi idrici superficiali e gli ecosistemi terrestri dipendenti. Le regioni, sulla base di una conoscenza approfondita del sistema idrologico superficiale e sotterraneo, possono applicare ai valori di cui alla colonna *) fattori di attenuazione o diluizione. In assenza

di tale conoscenza, si applicano i valori di cui alla medesima

colonna.

** Per il cadmio e composti i valori dei valori soglia variano in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti quattro categorie: Classe 1: <50 mg L-1 CaCO3 , Classe 2: da 50 a

<100 mg L-1 CaCO3 , Classe 3: da 100 a <200 mg L-1 CaCO3 e Classe 4:

≥200 mg L-1 CaCO3 .

*** Tali valori sono espressi come SQA CMA massime concentrazioni ammissibili) di cui al decreto legislativo n. 172/2015.

**** Il DDT totale comprende la somma degli isomeri p,p'-DDT 1,1,1-tricloro-2,2 bisp-clorofenil)etano; CAS 50-29-3), o,p'-DDT 1,1,1-tricloro-2o-clorofenil)-2-p-clorofenil)etano; CAS 789-02-6),

p,p'-DDE 1,1-dicloro-2,2 bisp-clorofenil)etilene; CAS 72-55-9) e

p,p'-DDD 1,1-dicloro-2,2 bisp-clorofenil)etano; CAS 72-54-8).

***** Il valore della sommatoria deve far riferimento ai seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183,

187, 189.

- Per i pesticidi per cui sono stati definiti i valori soglia si

applicano tali valori in sostituzione dello standard di qualità

individuato alla tabella 2.

- Per i metalli il valore dello standard di qualità si riferisce alla concentrazione disciolta, cioè alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuta per filtrazione con un filtro da 0,45 µm.

- Per tutti gli altri parametri il valore si riferisce alla

concentrazione totale nell'intero campione di acqua

2. Laddove elevati livelli di fondo di sostanze o ioni, o loro

indicatori, siano presenti per motivi idrogeologici naturali, tali

livelli di fondo nel pertinente corpo idrico sono presi in

considerazione nella determinazione dei valori soglia. Nel

determinare i livelli di fondo, è opportuno tenere presente i

seguenti principi:

a) la determinazione dei livelli di fondo dovrebbe essere basata sulla caratterizzazione di corpi idrici sotterranei in conformità dell'allegato 1 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e sui risultati del monitoraggio delle acque sotterranee, conformemente al presente allegato. La strategia di monitoraggio e l'interpretazione dei dati dovrebbero tenere conto del fatto che condizioni di flusso e

la chimica delle acque sotterranee presentano variazioni a livello

laterale e verticale;

b) in caso di dati di monitoraggio limitati, dovrebbero essere raccolti ulteriori dati. Nel contempo si dovrebbe procedere a una determinazione dei livelli di fondo basandosi su tali dati di monitoraggio limitati, se del caso mediante un approccio semplificato

che prevede l'uso di un sottoinsieme di campioni per i quali gli

indicatori non evidenziano nessuna influenza risultante

dall'attività umana. Se disponibili, dovrebbero essere tenute in

considerazione anche le informazioni sui trasferimenti e i processi geochimici;

c) in caso di dati di monitoraggio delle acque sotterranee insufficienti e di scarse informazioni in materia di trasferimenti e processi geochimici, dovrebbero essere raccolti ulteriori dati e informazioni. Nel contempo si dovrebbe procedere a una stima dei livelli di fondo, se del caso basandosi su risultati statistici di riferimento per il medesimo tipo di falda acquifera in altri settori per cui sussistono dati di monitoraggio sufficienti.»;

Al fine di fornire gli elementi utili alla valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, sono rese disponibili le seguenti linee guida nazionali predisposte dagli istituti scientifici

nazionali di riferimento:

- una linea guida recante la procedura da seguire per il calcolo dei valori di fondo entro il 31 dicembre 2016.

- una linea guida sulla metodologia per la valutazione delle

tendenze ascendenti e d'inversione degli inquinanti nelle acque

sotterranee entro il 30 giugno 2017.

A.2.1 Applicazione degli standard di qualità ambientale e dei

valori soglia

1. La conformità del valore soglia e dello standard di qualità

ambientale deve essere calcolata attraverso la media dei risultati

del monitoraggio, riferita al ciclo specifico di monitoraggio,

ottenuti in ciascun punto del corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei.

2. Il risultato è sempre espresso indicando lo stesso numero di

decimali usato nella formulazione dello standard.

3. I metodi analitici da utilizzare per la determinazione dei vari analiti previsti nelle tabelle del presente Allegato fanno riferimento alle più avanzate tecniche di impiego generale. Tali metodi sono tratti da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello nazionale o a livello internazionale e validati in accordo

con la norma UNI/ ISO/ EN 17025.

4. Per le sostanze inquinanti per cui allo stato attuale non esistono metodiche analitiche standardizzate a livello nazionale e internazionale si applicano le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili riconosciute come appropriate dalla comunità analitica internazionale. I metodi utilizzati, basati su queste tecniche,

presentano prestazioni minime pari a quelle elencate nel punto 6 e

sono validati in accordo con la norma UNI/ ISO/EN 17025.

5. a) per le sostanze per cui non sono presenti metodi analitici normalizzati, in attesa che metodi analitici validati ai sensi della ISO 17025 siano resi disponibili da ISPRA, in collaborazione con

IRSA-CNR ed ISS, il monitoraggio sarà effettuato utilizzando le

migliori tecniche disponibili, sia da un punto di vista scientifico che economico.

b) I risultati delle attività di monitoraggio pregresse, per le

sostanze inquinanti di cui al punto 4, sono utilizzati a titolo

conoscitivo.

A.2.2 Aggiornamento piani di gestione

Nei piani di gestione dei bacini idrografici, riesaminati e riaggiornati in conformità all'art. 117 del decreto n. 152/06, sono inserite le seguenti informazioni sulle modalità di applicazione

della procedura illustrata nella parte A del presente allegato:

a) informazioni su ciascuno dei corpi idrici o gruppi di corpi

idrici sotterranei caratterizzati come a rischio:

- le dimensioni dei corpi idrici;

- ciascun inquinante o indicatore di inquinamento in base a cui

i corpi idrici sotterranei sono caratterizzati come a rischio;

- gli obiettivi di qualità ambientale a cui il rischio è

connesso, tra cui gli usi legittimi, reali o potenziali, del corpo

idrico e il rapporto tra i corpi idrici sotterranei e le acque

superficiali connesse e agli ecosistemi terrestri che ne dipendono

direttamente;

- nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di

fondo naturali nei corpi idrici sotterranei;

- informazioni sui superamenti se i valori soglia sono

oltrepassati;

b) i valori soglia, applicabili a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte di distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio nazionale, oppure a livello di corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei;

c) il rapporto tra i valori soglia e ciascuno dei seguenti

elementi:

- nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di

fondo;

- le acque superficiali connesse e gli ecosistemi terrestri che

ne dipendono direttamente;

- gli obiettivi di qualità ambientale e altre norme per la

protezione dell'acqua esistenti a livello nazionale, unionale o

internazionale;

- qualsiasi informazione pertinente in materia di tossicologia,

ecotossicologia, persistenza e potenziale di bioaccumulo nonchè

tendenza alla dispersione degli inquinanti;

d) la metodologia per determinare i livelli di fondo sulla base dei principi di cui alla parte A, punto 3;

e) le ragioni per cui non sono stati stabiliti valori soglia per gli inquinanti e gli indicatori identificati nella tabella 3 del

presente allegato.

f) elementi chiave della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, compresi il livello, il metodo e il periodo di

aggregazione dei risultati di monitoraggio, la definizione

dell'entità del superamento considerata accettabile e il relativo

metodo di calcolo, conformemente all'art. 4,comma 2, lettera c),

punto 1), e al punto 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo 16

marzo 2009, n. 30.

Qualora uno dei dati di cui alle lettere da a) a f), non sia incluso nei piani di gestione dei bacini idrografici, le motivazioni dell'esclusione sono inserite nei suddetti piani.

Parte B - Stato quantitativo

Nella Tabella 4 è riportata la definizione di buono stato

quantitativo delle acque sotterranee.

Tabella 4- Definizione di buono stato quantitativo

Elementi Stato buono

Livello Il livello/portata di acque sotterranee nel corpo

delle acque sotterraneo è tale che la media annua dell'estrazione sotterranee a lungo termine non esaurisca le risorse idriche

sotterranee disponibili.

Di conseguenza, il livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da:

-impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici

specificati per le acque superficiali connesse;

-comportare un deterioramento significativo della

qualità di tali acque;

-recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.

Inoltre, alterazioni della direzione di flusso

risultanti da variazioni del livello possono

verificarsi, su base temporanea o permanente, in

un'area delimitata nello spazio; tali inversioni non

causano tuttavia l'intrusione di acqua salata o di

altro tipo nè imprimono alla direzione di flusso

alcuna

tendenza antropica duratura e chiaramente

identificabile che possa determinare siffatte

intrusioni.

Un importante elemento da prendere in considerazione al

fine della valutazione dello stato quantitativo è

inoltre, specialmente per i complessi idrogeologici

alluvionali, l'andamento nel tempo del livello

piezometrico. Qualora tale andamento, evidenziato ad

esempio con il metodo della regressione lineare, sia

positivo o stazionario, lo stato quantitativo del copro

idrico è definito buono. Ai fini dell'ottenimento di

un risultato omogeneo è bene che l'intervallo

temporale ed il numero di misure scelte per la

valutazione del trend siano confrontabili tra le

diverse aree. È evidente che un intervallo di

osservazione lungo permetterà di ottenere dei

risultati meno influenzati da variazioni

naturali tipo anni particolarmente siccitosi).

La media annua dell'estrazione a lungo termine di acque sotterranee è da ritenersi tale da non esaurirne le risorse idriche qualora non si delineino diminuzioni significative, ovvero trend negativi

significativi, delle medesime risorse.

Ai fini della valutazione della conformità a dette condizioni, è

necessario, nell'ambito della revisione dei piani di gestione e dei piani di tutela da pubblicare nel 2015, acquisire le informazioni

utili a valutare il bilancio idrico.

Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei

Al fine di controllare lo stato quali-quantitativo di un corpo idrico, è necessario realizzare due specifiche reti di monitoraggio volte a rilevare:

a) per lo stato quantitativo, una stima affidabile dello stato di

tutti i corpi idrici o gruppo di corpi idrici sotterranei, compresa la stima delle risorse idriche sotterranee disponibili;

b) per lo stato chimico, una panoramica corretta e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee all'interno di ciascun bacino idrogeologico e tale da rilevare eventuali trend crescenti

dell'inquinamento antropico sul lungo periodo.

I programmi di monitoraggio delle acque sotterranee ricadenti

all'interno di ciascun bacino idrografico devono comprendere:

a) una rete per il monitoraggio quantitativo: al fine di integrare e validare la caratterizzazione e la definizione del rischio di non raggiungere l'obiettivo di buono stato quantitativo per tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici, di cui alla Parte B dell'Allegato 1;

il principale obiettivo è, quindi, quello di facilitare la

valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;

b) una rete per il monitoraggio chimico che si articola in:

1. una rete per il monitoraggio di sorveglianza: al fine di integrare e validare la caratterizzazione e la identificazione del rischio di non raggiungere l'obiettivo di buono stato chimico per tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici, di cui alla Parte B dell'Allegato 1;

fornire informazioni utili a valutare le tendenze a lungo termine delle condizioni naturali e delle concentrazioni di inquinanti derivanti dall'attività antropica; indirizzare, in concomitanza con l'analisi delle pressioni e degli impatti, il monitoraggio operativo;

2. una rete per il monitoraggio operativo: al fine di stabilire lo stato di qualità di tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici definiti a rischio; stabilire la presenza di significative e durature

tendenze ascendenti nella concentrazione di inquinanti.

Nei corpi idrici sotterranei destinati all'approvvigionamento idropotabile, in caso di particolari pressioni, sono considerati nel monitoraggio anche l'Escherichia Coli, come indicatore microbiologico, e le sostanza chimiche di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".

Detti parametri sono monitorati almeno una volta prima ed una durante ciascun periodo di pianificazione della gestione del bacino idrografico. Con particolare riferimento all'Escherichia Coli, tale parametro non è utilizzato ai fini della classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici, ma come indicatore per l'individuazione

delle misure da intraprendere. Inoltre, lo stesso parametro è

monitorato solo in assenza di adeguati controlli.

I risultati dei programmi di monitoraggio devono essere utilizzati

per:

a) stabilire lo stato chimico e quantitativo di tutti i corpi idrici sotterranei, inclusa una valutazione delle risorse idriche

sotterranee disponibili;

b) supportare l' ulteriore caratterizzazione dei corpi idrici

sotterranei;

c) validare la valutazione del rischio;

d) stimare la direzione e la portata delle acque sotterranee che

oltrepassano la frontiera tra Stati Membri;

e) assistere la progettazione dei programmi di misure;

f) valutare l'efficacia dei programmi di misure;

g) dimostrare la conformità con gli obiettivi delle aree protette

comprese le aree protette designate per l'estrazione di acque

destinate al consumo umano;

h) definire la qualità naturale delle acque sotterranee, incluse le tendenze naturali;

i) identificare le tendenze nella concentrazione di inquinanti di

origine antropica e la loro inversione.

Le Regioni assicurano che i programmi di monitoraggio dei corpi

idrici sotterranei siano basati su:

a) l'identificazione dei corpi idrici di cui all'Allegato 1, Parte A;

b) i risultati della caratterizzazione, compresa la valutazione del rischio, di cui all'Allegato 1, Parte B;

c) il modello concettuale di cui all'Allegato 1, Parte C.

I monitoraggi, da effettuarsi con modalità e frequenze stabilite nel presente Allegato, hanno valenza sessennale, al fine di contribuire alla revisione dei piani di gestione del bacino idrografico, all'interno di ciascun distretto, e dei piani di tutela delle acque.

Il primo periodo sessennale è 2010-2015. Resta fermo che i risultati del monitoraggio effettuato nel periodo 2008, ai sensi del decreto n.

152 del 2006, sono utilizzati per la predisposizione del primo piano di gestione da pubblicare entro il 22 dicembre 2009.

Caratteristiche dei siti per il monitoraggio chimico e per il

monitoraggio quantitativo

La selezione, l'ubicazione e l'appropriata densità di siti di

monitoraggio devono essere basate sul modello concettuale

caratteristiche idrogeologiche e pressioni) e possono essere

supportate dalle seguenti informazioni esistenti:

a) dati esistenti sulla qualità e/o quantità;

b) caratteristiche costruttive degli esistenti siti di monitoraggio e

regime delle estrazioni;

c) distribuzione spaziale dei siti esistenti in rapporto alle

dimensioni del corpo idrico sotterraneo;

d) considerazioni pratiche inerenti la facilità di accesso,

l'accesso a lungo termine e la sicurezza.

La selezione di appropriati tipi di siti di monitoraggio all'interno di una rete a livello di corpi idrici sotterranei deve essere basata sulla conoscenza degli obiettivi del monitoraggio, del tempo di percorrenza e/o dell'età delle acque sotterranee che nel sito di monitoraggio vengono campionati. Queste conoscenze possono essere migliorate con la datazione delle acque sotterranee, attraverso specifiche metodiche quali, ad esempio, Trizio e Carbonio-14. Le coppie isotopiche 18O/ 16O e 2 H/ 1H danno informazioni sul tasso di rinnovamento delle falde e permettono di distinguere gli acquiferi

confinati da quelli liberi; inoltre, permettono di identificare le

zone di ricarica in relazione ai dati isotopici dell'acqua piovana.

Le informazioni dettagliate sui siti devono essere disponibili e

revisionate periodicamente. Dette informazioni, riportate a livello indicativo nella successiva tabella 1, devono essere usate per

valutare l'adeguatezza del sito e costituiscono supporto per

l'individuazione dei programmi di monitoraggio pertinenti.

Tabella 1- Informazioni utili per un sito di monitoraggio

Fattore

Siti di monitoraggio chimico

Siti di monitoraggio quantitativo

Acquifero/i monitorato/i

E*

E

Ubicazione coordinate geografiche), nome del sito e codice di identificazione

E

E

Corpo idrico interessato dal sito

E

E

Finalità del sito di monitoraggio

E

E

Tipo di sito di monitoraggio pozzo in azienda agricola, pozzo industriale, sorgente, etc.)

E

E

Profondità e diametro/i dei pozzi

Descrizione della parte esterna del pozzo integrità del rivestimento, pendenza della zona limitrofa esterna al pozzo)

Profondità delle sezioni a griglia o aperte dei pozzi

Vulnerabilità o indicazione dello spessore e del tipo di sottosuolo in corrispondenza del sito di monitoraggio

Valutazione dell'area di ricarica inclusi l'uso del suolo, le pressioni e le potenziali fonti di pressioni puntuali, attraverso analisi di immagini satellitari e foto aeree)

Dettagli costruttivi

Quantitativi estratti o portata totale alle sorgenti)

Regime pompaggio descrizione qualitativa, per esempio intermittente, continuo, notturno etc.)

Abbassamento piezometrico livello dinamico)

Area di ricarica

Profondità di pompaggio

Livello idrico statico o di riposo

Livello di riferimento per le misurazioni e caposaldo topografico di riferimento

Fenomeni di risalite artesiane o di tracimazioni

Stratigrafia del pozzo

Proprietà dell'acquifero trasmissività, conduttività idraulica, etc.)

* E): informazioni essenziali. Per quanto riguarda le altre

informazioni non identificate come essenziali, se ne raccomanda la

raccolta.

Per la selezione dei siti del monitoraggio quantitativo si riportano le seguenti indicazioni:

a) nei siti di monitoraggio non si devono svolgere attività di pompaggio o possono essere svolte solo per periodi brevi e in tempi ben definiti, e comunque interrotto per tempi significativi, in modo tale che le misurazioni del livello idrico riflettano le condizioni naturali;

b) l'ubicazione dei siti deve essere al di fuori del raggio di

influenza idraulico della pressione pompaggio) così che le

variazioni quotidiane dovute al pompaggio non siano evidenziate nei dati di monitoraggio.

c) possono essere utilizzate sorgenti caratterizzate da una portata totale superiore a 1 litro/secondo.

Ove non vi siano alternative, i dati provenienti da siti che fungono da pozzi di estrazione continua possono essere ritenuti accettabili solo se vi siano opportune correlazioni tra il livello statico ed il livello dinamico.

Al fine di ottimizzare i monitoraggi previsti da specifiche disposizioni in relazione a differenti obiettivi, è raccomandato, ove possibile, procedere alla individuazione di siti comuni rappresentativi dei diversi obiettivi. Tale pratica costituisce il monitoraggio integrato che contribuisce significativamente ad un monitoraggio a basso rapporto costi/efficacia, combinando i requisiti del monitoraggio di cui all'art. 92, comma 5, del decreto n.152 del 2006, alle aree protette designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, alla registrazione di prodotti per la protezione delle piante o biocidi, di cui al decreto n. 59 del 2005, e la conformità al presente decreto legislativo.

4.1 Raggruppamento dei corpi idrici

I corpi idrici sotterranei possono essere raggruppati ai fini del

monitoraggio garantendo che le informazioni ottenute forniscano una valutazione affidabile dello stato di ciascun corpo idrico

all'interno del gruppo e la conferma di ogni tendenza significativa ascendente della concentrazione di inquinanti.

Il raggruppamento non deve compromettere il raggiungimento degli

obiettivi ambientali e di monitoraggio di ciascun corpo idrico

componente il gruppo.

Il raggruppamento può avvenire purchè i corpi idrici siano

assimilabili in termini di:

a) caratteristiche dell'acquifero;

b) alterazione delle linee di flusso;

c) pressioni a cui il corpo idrico è sottoposto;

d) attendibilità della valutazione del rischio.

Se i corpi idrici sotterranei sono classificati come "non a rischio",

non è necessario che gli stessi siano adiacenti nè prevedere siti di monitoraggio per ogni corpo idrico appartenente allo stesso

raggruppamento. In quest'ultimo caso deve comunque essere garantito un monitoraggio complessivo sufficiente a rappresentarli.

Se i corpi idrici sotterranei sono classificati come "a rischio", il raggruppamento è possibile solo quando gli stessi sono adiacenti, fatta eccezione per i piccoli corpi idrici sotterranei simili o per i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle isole di medie o piccole dimensioni. Per ciascun corpo idrico è raccomandato almeno un sito di monitoraggio. Per determinare la relazione tra i corpi idrici, comunque, il numero di siti di monitoraggio dipenderà dalle caratteristiche dell'acquifero, direzione di deflusso idrico, pressioni a cui il corpo idrico è sottoposto e attendibilità della valutazione del rischio.

Il monitoraggio operativo può essere rivolto ad uno o più corpi idrici componenti il gruppo, selezionati sulla base del modello concettuale, di cui alla Parte C dell'Allegato 1, per esempio il corpo o i corpi idrici più sensibili. Quest'ultimo criterio è finalizzato all'ottimizzazione del monitoraggio ambientale in termini

di rapporto costi/efficacia.

4.2 Monitoraggio dello stato chimico e valutazione delle tendenze

I programmi di monitoraggio delle acque sotterranee sono necessari per fornire un quadro conoscitivo completo e corretto dello stato

delle acque all'interno di ciascun bacino idrografico, per rilevare la presenza di tendenze ascendenti all'aumento delle concentrazioni di inquinanti nel lungo termine causate dall'impatto di attività

antropiche ed assicurare la conformità agli obiettivi delle aree

protette.

In base alla caratterizzazione ed alla valutazione dell'impatto svolti conformemente all'Allegato 1, le Regioni definiscono un programma di monitoraggio di sorveglianza per ciascun periodo cui si applica un piano di gestione del bacino idrografico. I risultati del programma del monitoraggio di sorveglianza sono utilizzati per elaborare un programma di monitoraggio operativo da applicare per il restante periodo coperto dal piano.

Il piano riporta le stime sul livello di attendibilità e precisione dei risultati ottenuti con i programmi di monitoraggio.

4.2.1 Monitoraggio di sorveglianza

Il monitoraggio di sorveglianza, da condurre durante ciascun ciclo di

gestione del bacino idrografico, va effettuato nei corpi idrici o

gruppi di corpi idrici sia a rischio sia non a rischio.

Il programma di monitoraggio di sorveglianza è inoltre utile per

definire le concentrazioni di fondo naturale e le caratteristiche

all'interno del corpo idrico.

Selezione dei parametri

Le Regioni devono obbligatoriamente monitorare i seguenti parametri di base:

- Tenore di ossigeno OD), qualora ci sia un'interazione con le acque

superficiali;

- pH;

- Conduttività elettrica CE);

- Nitrati;

- Ione ammonio.

Qualora sia appropriato, tra i parametri da monitorare devono essere inclusi la temperatura ed un set di ioni diffusi ed in traccia ed

indicatori selezionati.

L'elenco dei parametri di base deve anche includere ulteriori

parametri inorganici specifici della struttura geologica locale per l'acquisizione di informazioni sullo stato qualitativo del fondo

naturale, per poter verificare l'efficacia del modello concettuale, del piano di monitoraggio, del campionamento e dei risultati

analitici.

In aggiunta ai parametri di base, le Regioni, sulla base di una dettagliata analisi delle pressioni, selezionano tra le sostanze riportate di seguito quelle potenzialmente immesse nel corpo idrico sotterraneo. In assenza di detta analisi tutte le sostanze di seguito

riportate devono essere monitorate.

Inquinanti di origine naturale

* Arsenico

* Cadmio

* Piombo

* Mercurio

* Cloruri

* Solfati

Inquinanti di sintesi

* Tricloroetilene

* Tetracloroetilene

Inoltre è necessario monitorare obbligatoriamente quelle sostanze indicative di rischio e di impatto sulle acque sotterranee ascrivibili alle pressioni definite nella fase di caratterizzazione, tenendo in considerazione la lista dei contaminanti definita nelle tabelle 2 e 3, Parte A, dell'Allegato 3. In questa fase di selezione risulta fondamentale utilizzare il modello concettuale che consente, tra l'altro, di identificare qualunque pressione che vada ad

influenzare ciascun sito di campionamento.

Per i corpi idrici che, in base alla caratterizzazione, si ritiene rischino di non raggiungere lo stato buono, il monitoraggio riguarda anche i parametri indicativi dell'impatto delle pressioni

determinanti il rischio.

Sono monitorati, se necessario, anche parametri addizionali quali, ad

esempio, la torbidità ed il potenziale redox Eh).

In corrispondenza di tutti i siti è raccomandato il controllo del livello piezometrico o della portata al fine di descrivere "lo stato fisico del sito" come supporto per interpretare le variazioni

stagionali) o le tendenze nella composizione chimica delle acque

sotterranee.

I corpi idrici transfrontalieri sono controllati rispetto ai

parametri utili per tutelare tutti gli usi legittimi cui sono

destinate le acque sotterranee.

Selezione dei siti

Il processo di selezione dei siti di monitoraggio è basato su tre

fattori principali:

a) il modello concettuale o i modelli concettuali), compresa la valutazione delle caratteristiche idrologiche, idrogeologiche e idrochimiche del corpo idrico sotterraneo, quali i tempi di percorrenza, la distribuzione dei diversi tipi di uso del suolo esempi: insediamenti, industria, foresta, pascolo/agricoltura), alterazione delle linee di flusso, sensibilità del recettore e dati di qualità esistenti;

b) la valutazione del rischio e grado di confidenza nella

valutazione, compresa la distribuzione delle pressioni principali;

c) considerazioni pratiche relative all'adeguatezza dei singoli siti di campionamento. I siti devono essere facilmente accessibili a breve

e a lungo termine e sicuri.

Una rete efficace di monitoraggio deve essere in grado di monitorare impatti potenziali delle pressioni identificate e l'evoluzione della qualità delle acque sotterranee lungo le linee di flusso all'interno

del corpo idrico.

Nel caso in cui i rischi riguardino alcuni recettori specifici come ad esempio alcuni ecosistemi particolari, devono essere previsti siti addizionali di campionamento nelle aree adiacenti a questi recettori specifici ad esempio, corpi idrici superficiali ad elevata

biodiversità).

I principi fondamentali da seguire ai fini dell'identificazione dei siti, che comunque non può prescindere da una analisi caso per caso,

sono:

a) siti adatti: la selezione deve essere basata sul modello concettuale regionale dei corpi idrici o dei gruppi di corpi idrici sotterranei) e su una revisione dei siti di monitoraggio esistenti e candidati sul modello concettuale locale. Estese aree di estrazione e sorgenti possono fornire adeguati siti di campionamento, poichè prelevano acqua da una grande area e volume dell'acquifero particolarmente in sistemi omogenei. Le sorgenti sono particolarmente raccomandate in acquiferi in cui predominano fratture carsiche o superficiali. Comunque, una rete rappresentativa di monitoraggio deve

idealmente basarsi su un mix bilanciato di diversi tipi di siti di

monitoraggio. In alcuni sistemi idrogeologici in cui l'acqua

sotterranea contribuisce in maniera significativa al flusso di base di un corso d'acqua, il campionamento dell'acqua superficiale può

fornire campioni rappresentativi dell'acqua sotterranea;

b) rappresentatività: nei sistemi acquiferi caratterizzati da fenomeni di stratificazione, la collocazione dei siti di monitoraggio deve ricadere su quelle parti del corpo idrico che sono più suscettibili all'inquinamento. In genere tali parti sono quelle superiori. Per avere una valutazione rappresentativa della distribuzione dei contaminanti in tutto il corpo idrico, può essere necessario prevedere ulteriori punti di monitoraggio;

c) corpi a rischio: i siti di monitoraggio di sorveglianza servono a fornire la base per il monitoraggio operativo, ossia, a partire dai risultati la rete può essere adattata di conseguenza. Per i

programmi di sorveglianza ed operativo possono essere usati gli

stessi siti;

d) corpi non a rischio dove la confidenza per la valutazione del rischio è bassa: il numero dei siti di monitoraggio deve essere sufficiente a rappresentare il range delle pressioni e delle condizioni del percorso dell'inquinante nei corpi idrici sotterranei o gruppi di corpi idrici sotterranei) con lo scopo di fornire dati sufficienti ad integrare la valutazione di rischio. L'ubicazione dei siti di campionamento può dunque ricadere sulla aree più

suscettibili del corpo idrico per ciascuna combinazione

pressione/percorso. Si raccomanda un minimo di 3 punti di

campionamento in un corpo idrico sotterraneo o gruppo di corpi

idrici;

e) gruppi di corpi idrici sotterranei in cui le pressioni sono limitate basse o assenti): nei gruppi di corpi idrici sotterranei definiti non a rischio e per i quali la confidenza nella valutazione del rischio è elevata, i siti di campionamento sono necessari in

primo luogo per valutare le concentrazioni di fondo naturale e le

tendenze naturali.

Frequenza di monitoraggio

Il monitoraggio di sorveglianza deve essere effettuato durante ogni periodo di pianificazione della gestione di un bacino idrografico e non può superare la periodicità dei 6 anni prevista per la

revisione e l'aggiornamento dei Piani di gestione dei bacini

idrografici; le Regioni ne possono aumentare la frequenza in

relazione ad esigenze territoriali.

La scelta di un'appropriata frequenza di monitoraggio di sorveglianza

è generalmente basata sul modello concettuale e sui dati di

monitoraggio delle acque sotterranee esistenti.

Laddove vi sia una adeguata conoscenza del sistema delle acque sotterranee e sia già stato istituito un programma di monitoraggio a

lungo termine, questo deve essere utilizzato per determinare

un'appropriata frequenza del monitoraggio di sorveglianza.

Qualora le conoscenze siano inadeguate e i dati non disponibili, la tabella 2 indica le frequenze minime di monitoraggio di sorveglianza che possono essere adottate per differenti tipi di acquiferi.

Tabella 2 - frequenze minime del monitoraggio di sorveglianza

Parte di provvedimento in formato grafico

Al fine di definire un programma corretto delle frequenze di

monitoraggio è necessario considerare anche quanto di seguito

riportato.

Di grande importanza sono i cambiamenti nell'andamento temporale

della concentrazione degli inquinanti che influenza la frequenza di monitoraggio selezionata così come l'accresciuta conoscenza del

modello concettuale.

In generale, i corpi sotterranei di prima falda sono piuttosto

dinamici nelle variazioni qualitative e quantitative delle acque.

Quando si verifica tale variabilità, la frequenza di monitoraggio

deve essere selezionata in modo tale da caratterizzare in maniera

adeguata la stessa variabilità.

Nei sistemi di corpi idrici sotterranei meno dinamici due campionamenti per anno possono, inizialmente, essere sufficienti per il monitoraggio di sorveglianza. Se questo monitoraggio non mostra significative variazioni in un ciclo di pianificazione di bacino idrografico 6 anni, può essere opportuna una successiva riduzione

della frequenza di campionamento.

A causa dei probabili cambiamenti temporali nell'andamento della

concentrazione di inquinanti, specialmente nei sistemi con flusso

sotterraneo piuttosto dinamico, i campionamenti nei siti di

monitoraggio devono essere eseguiti ad uguali intervalli temporali.

Questo garantisce risultati di monitoraggio comparabili e

un'appropriata valutazione delle tendenze.

Sulla base dei risultati del monitoraggio di sorveglianza acquisiti, le frequenze devono essere riviste regolarmente ed adeguate di

conseguenza al fine di assicurare la qualità delle informazioni.

4.2.2 Monitoraggio operativo

Il monitoraggio operativo è richiesto solo per i corpi idrici a

rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale.

Deve essere effettuato tutti gli anni nei periodi intermedi tra due monitoraggi di sorveglianza a una frequenza sufficiente a rilevare

gli impatti delle pressioni e, comunque, almeno una volta all'anno.

Deve essere finalizzato principalmente a valutare i rischi specifici che determinano il non raggiungimento degli obiettivi.

Nella progettazione di un programma di monitoraggio operativo, la confidenza richiesta nei risultati di monitoraggio deve essere definita. Tale confidenza nei monitoraggi operativi dipende dalla variabilità delle sorgenti di impatto, dalle caratteristiche dell'acquifero o delle acque sotterranee in questione, così come dai

rischi in caso di errore. In teoria l'incertezza derivante dal

processo di monitoraggio non deve aggiungersi significativamente

all'incertezza nel controllo del rischio.

L'accettabilità di non individuare un nuovo rischio o di non controllarne uno conosciuto deve essere stabilita, usata per fissare gli obiettivi di variabilità delle proprietà in questione e usata per il controllo della qualità del monitoraggio rispetto alla

variabilità dei dati.

Selezione dei parametri

Nella maggior parte dei casi sia i parametri di base, sia parametri selezionati sono richiesti in ogni stazione di monitoraggio.

Il processo di selezione di tali parametri è basato su:

a) caratterizzazione e modello/i concettuale/i inclusa una valutazione della suscettibilità del percorso delle acque sotterranee, sensibilità del recettore, il tempo necessario perchè ciascun programma di misure sia efficace e la capacità di discernere

tra gli effetti delle varie misure;

b) valutazione del rischio e livello di confidenza nella valutazione;

inclusa la distribuzione delle pressioni principali identificate nel processo di caratterizzazione che possono determinare lo "stato

scarso" del corpo idrico;

c) considerazioni pratiche relative alla idoneità dei singoli siti di monitoraggio.

Selezione dei siti

Nel selezionare i siti di monitoraggio operativo la priorità nella ubicazione degli stessi deve essere basata su:

a) disponibilità di siti idonei esistenti ad esempio siti impiegati

nei monitoraggi di sorveglianza) che forniscano campioni

rappresentativi;

b) potenzialità nel supportare differenti programmi di monitoraggio per es. determinate sorgenti possono fungere da siti di monitoraggio per la qualità e la quantità delle acque sotterranee e per le acque

superficiali);

c) potenzialità per monitoraggi integrati-multiobiettivo ad esempio combinando i requisiti del monitoraggio di cui all'articolo 92, comma

5, del decreto n.152 del 2006, del monitoraggio di cui alle aree

protette designate per l'estrazione di acque destinate al consumo

umano, del monitoraggio connesso alla registrazione di prodotti per la protezione delle piante o biocidi, del monitoraggio ai sensi del decreto n.59 del 2005, e la conformità al presente decreto;

d) potenziali collegamenti con siti di monitoraggio delle acque

superficiali esistenti o pianificati.

Qualora il rischio coinvolga ecosistemi significativi di corpi idrici superficiali connessi alle acque sotterranee, la Regione può prevedere siti di campionamento addizionali da ubicare in aree prossime ai corpi idrici superficiali. Detto monitoraggio suppletivo può includere il controllo delle parti più superficiali dell'acquifero ed eventualmente delle acque che drenano dai suoli, per esempio tramite campionatori multilivello, lisimetri e prove di drenaggio in situ. I dati ottenuti, oltre che contribuire a valutare lo stato e le tendenze, possono anche aiutare a distinguere gli impatti dei differenti tipi di pressioni, valutare l'estensione spaziale degli impatti e determinare il destino dei contaminanti e il

trasporto tra la sorgente e il recettore.

Nel caso in cui i rischi e le pressioni riguardino le stesse acque sotterranee, per esempio pressioni diffuse, i siti di campionamento devono essere maggiormente distribuiti lungo il corpo idrico, e

devono essere rivolti alle differenti pressioni e alla loro

distribuzione all'interno del corpo idrico sotterraneo. Nell'ambito di tale monitoraggio è importante tenere conto della combinazione

tra le pressioni più rappresentative e la sensibilità delle acque sotterranee.

Frequenza di monitoraggio

La selezione della frequenza nell'ambito di ogni anno di monitoraggio è generalmente basata sul modello concettuale e, in particolare, sulle caratteristiche dell'acquifero e sulla sua suscettibilità alle

pressioni inquinanti.

La tabella 3 individua frequenze minime di monitoraggio operativo per

differenti tipologie di acquifero dove il modello concettuale è

limitato e i dati esistenti non sono disponibili.

Se, invece, vi è una buona conoscenza della qualità delle acque

sotterranee e del comportamento del sistema idrogeologico, possono

essere adottate frequenze ridotte di monitoraggio, comunque non

inferiori ad una volta l'anno.

La frequenza e la tempistica del campionamento in ogni sito di

monitoraggio deve, inoltre, considerare i seguenti criteri:

a) i requisiti per la valutazione della tendenza;

b) l'ubicazione del sito di campionamento rispetto alla pressione a monte, direttamente al disotto, o a valle). Infatti le ubicazioni

direttamente al disotto di una pressione possono richiedere

monitoraggi più frequenti;

c) il livello di confidenza nella valutazione del rischio e i

cambiamenti della stessa valutazione nel tempo;

d) le fluttuazioni a breve termine nella concentrazione degli inquinanti, per esempio effetti stagionali. Laddove sia probabile riscontrare effetti stagionali e altri effetti a breve termine, è essenziale che le frequenze di campionamento e le tempistiche siano adattate incrementate) di conseguenza e che il campionamento abbia luogo nello stesso momento ogni anno, o nelle stesse condizioni, per rendere comparabili i dati per la valutazione delle tendenze, per

accurate caratterizzazioni e per la valutazione degli stati di

qualità;

e) la tipologia di gestione dell'uso del suolo, per esempio periodo di applicazione di nitrati o pesticidi. Questo è importante

specialmente per i sistemi a rapido scorrimento come gli acquiferi

carsici e/o i corpi idrici sotterranei di prima falda.

Il campionamento per il monitoraggio operativo deve continuare finchè il corpo idrico sotterraneo è considerato, con adeguata confidenza, non più nello stato scarso o a rischio di essere in uno stato scarso e ci sono adeguati dati che dimostrano un'inversione

delle tendenze.

Tabella 3- Frequenze minime del monitoraggio operativo nell'ambito di

ciascun anno

Parte di provvedimento in formato grafico

4.3 Monitoraggio dello stato quantitativo

La rete di monitoraggio dello stato quantitativo delle acque

sotterranee è progettata in modo da fornire una stima affidabile

dello stato quantitativo di tutti i corpi idrici o gruppi di corpi

idrici sotterranei, compresa la stima delle risorse idriche

sotterranee disponibili. Le Regioni inseriscono nei piani di tutela una o più mappe che riportano detta rete.

Il Monitoraggio dello stato quantitativo ha l'obiettivo di integrare e confermare la validità della caratterizzazione e della procedura di valutazione di rischio, determinare lo stato quantitativo del corpo idrico sotterraneo, supportare la valutazione dello stato chimico, l'analisi delle tendenze e la progettazione e la valutazione

dei programmi di misure.

Come per le altre reti di monitoraggio, la progettazione della rete per il monitoraggio quantitativo deve essere basata sul modello

concettuale del sistema idrico sotterraneo e sulle pressioni.

Gli elementi chiave del modello concettuale quantitativo sono:

a) la valutazione della ricarica e del bilancio idrico predisposto secondo le linee guida di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale del 28 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15

novembre 2004, n. 268;

b) le valutazioni esistenti del livello dell'acqua sotterranea o

della portata ed informazioni pertinenti sui rischi per le acque

superficiali e gli ecosistemi terrestri che dipendono dalle acque

sotterranee;

c) il grado di interazione tra acque sotterranee e relativi

ecosistemi terrestri e superficiali dove questa interazione è

importante e potrebbe potenzialmente determinare un'influenza

negativa sullo stato di qualità del corpo idrico superficiale.

Lo sviluppo di una rete di monitoraggio quantitativo può essere

iterativo; i dati raccolti dai nuovi siti di monitoraggio possono

essere usati per migliorare e perfezionare il modello concettuale,

usato per collocare ogni sito di monitoraggio, sull'intero corpo

idrico sotterraneo, e la gestione del programma di monitoraggio

quantitativo.

L'implementazione di un modello numerico delle acque sotterranee o di un modello idrologico che integri le acque superficiali e sotterranee sono utili strumenti per compilare ed interpretare i dati del monitoraggio quantitativo ed identificare le risorse e gli ecosistemi a rischio. Inoltre, le stime di incertezza che si possono ottenere con un modello numerico possono essere d'aiuto per identificare parti

del corpo idrico sotterraneo che necessitano dell'integrazione di

siti per meglio descrivere la quantità e la portata delle acque

sotterranee.

Selezione dei parametri

Per la valutazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee sono raccomandati almeno i seguenti parametri:

a) livelli delle acque sotterranee nei pozzi o nei piezometri;

b) portata delle sorgenti;

c) caratteristiche del flusso e/o livelli idrici dei corsi d'acqua superficiali durante i periodi di siccità ad es. quando il contributo delle piogge al flusso delle acque superficiali può essere trascurato e la portata del fiume è mantenuta sostanzialmente

dall'acqua sotterranea);

d) livelli idrici delle zone umide e dei laghi che dipendono

significativamente dalle acque sotterranee.

La selezione dei siti di monitoraggio e dei parametri deve essere

basata su un solido modello concettuale del corpo idrico che deve

essere monitorato.

Un monitoraggio addizionale per supportare la caratterizzazione e la classificazione delle acque sotterranee tiene conto almeno di:

a) parametri chimici e indicatori per esempio temperatura, conduttività, etc.) per monitorare l'intrusione salina o di altra natura. Qualora venga utilizzato un unico sito di monitoraggio sia per la valutazione dello stato chimico sia per la valutazione dello stato quantitativo e i controlli avvengano contemporaneamente, i dati per il controllo dei parametri chimici addizionali sono utilizzati per le finalità sopra riportate. Per gli acquiferi delle isole può essere appropriato monitorare le zone di transizione tra acqua dolce ed acqua marina;

b) piovosità e altri componenti richiesti per calcolare

l'evapotraspirazione per il calcolo della ricarica delle acque

sotterranee);

c) monitoraggio ecologico degli ecosistemi terrestri connessi alle

acque sotterranee inclusi gli indicatori ecologici);

d) estrazione di acque sotterranee.

I requisiti specifici per i dati di monitoraggio di supporto, che integrano le conoscenze ottenute dal monitoraggio del livello delle acque sotterranee, sono fortemente determinati dagli strumenti o dai metodi adoperati per supportare la valutazione del rischio o dello

stato e della confidenza richiesta in queste valutazioni.

La chiave per la selezione dei parametri dipende da quanto quel parametro sia rappresentativo dello scenario idrogeologico monitorato

e della sua importanza nel determinare il rischio o lo stato del

corpo idrico.

In alcuni scenari idrogeologici particolarmente complessi, limitare il monitoraggio al solo livello delle acque sotterranee nei piezometri può essere inappropriato per le finalità del presente decreto e in alcuni casi altamente fuorviante. In queste circostanze le caratteristiche del flusso dei corsi d'acqua o delle sorgenti

connesse può fornire dati migliori con i quali intraprendere una

valutazione.

Ciò è maggiormente probabile nei casi di bassa permeabilità o di acquiferi fratturati. Ci sono casi in cui il livello dell'acqua rimane più o meno stabile, ma si verificano fenomeni di intrusione di acqua proveniente da altri acquiferi o da corpi idrici

superficiali o dal mare. Specifiche condizioni devono essere

considerate nel caso dei copri idrici sotterranei delle isole. Se

c'è il rischio di intrusione, allora specifici indicatori della

qualità delle acque andranno monitorati per esempio la

conduttività elettrica e la temperatura dell'acqua.

Densità dei siti di monitoraggio

La rete per il monitoraggio quantitativo deve essere progettata

prevedendo un numero di pozzi tale da consentire il controllo su

eventuali variazioni dello stato quantitativo del corpo idrico

sotterraneo.

La rete si articola in sufficienti siti di monitoraggio

rappresentativi per stimare il livello delle acque sotterranee di

ciascun corpo idrico o gruppi di corpi idrici, tenuto conto delle

variazioni del ravvenamento a breve e a lungo termine ed in

particolare:

a) per i corpi idrici sotterranei che si ritiene rischino di non conseguire gli obiettivi ambientali, bisogna assicurare una densità dei punti di monitoraggio sufficiente a valutare l'impatto delle estrazioni e degli scarichi sulle variazioni dello stato quantitativo

delle acque sotterranee;

b) per i corpi idrici sotterranei le cui acque fluiscono attraverso la frontiera tra l'Italia ed altri Paesi, è necessario designare

sufficienti punti di monitoraggio per stimare la direzione e la

portata delle acque sotterranee attraverso la frontiera.

Il monitoraggio quantitativo può essere richiesto su due differenti piani.

In primo luogo, se possibile, bisogna valutare i livelli e i flussi delle acque lungo un corpo idrico sotterraneo. Questi possono essere correlati alla valutazione del bilancio idrico dell'intero corpo idrico sotterraneo predisposto secondo le linee guida di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale del 28 luglio 2004, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2004, n. 268.

In secondo luogo, può essere necessario un monitoraggio "locale" più mirato sui flussi e sui livelli riferiti ai corpi recettori pertinenti che sono localmente alimentati dalle acque sotterranee, ad es. corpi idrici superficiali fiumi, laghi ed estuari) ed ecosistemi terrestri dipendenti dalle acque sotterranee. Quest'ultimo monitoraggio può includere informazioni integrative sulla salinità con riferimento alle intrusioni saline) o informazioni integrative derivanti dal monitoraggio ecologico svolto ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente come prova dell'impatto sugli

ecosistemi dovuti all'estrazione di acqua sotterranea).

Nei corpi idrici o gruppi di corpi idrici classificati "non a rischio" il monitoraggio quantitativo può essere ridotto. Infatti, non è necessario svolgere il monitoraggio su ogni corpo idrico all'interno di un gruppo di corpi idrici, a patto che tutti i corpi idrici del gruppo siano comparabili dal punto di vista idrogeologico.

Nei corpi idrici o gruppi di corpi idrici classificati "a rischio" la

distribuzione dei siti di monitoraggio deve essere sufficiente per

capire le condizioni idrogeologiche relative ai recettori

identificati come a rischio e alla loro importanza.

La densità del monitoraggio deve essere sufficiente per assicurare un'appropriata valutazione degli impatti sul livello delle acque

sotterranee causati dalle estrazioni.

Per quei corpi idrici sotterranei che attraversano la frontiera tra l'Italia ed uno o più Stati Membri, il numero di siti di

campionamento deve essere sufficiente per stimare la direzione e la portata delle acque sotterranee attraverso il confine.

Frequenza di monitoraggio

La frequenza dei rilevamenti deve essere sufficiente a permettere di stimare lo stato quantitativo di ciascun corpo idrico o gruppo di

corpi idrici sotterranei, tenuto conto delle variazioni del

ravvenamento a breve e lungo termine. In particolare:

a) per i corpi idrici sotterranei che si ritiene rischino di non conseguire gli obiettivi ambientali, è fissata una frequenza delle misurazioni sufficiente a valutare l'impatto delle estrazioni e degli

scarichi sul livello delle acque sotterranee;

b) per i corpi idrici sotterranei le cui acque fluiscono attraverso la frontiera tra l'Italia ed altri Paesi, è fissata una frequenza

delle misurazioni sufficiente a stimare la direzione e la portata

delle acque sotterranee attraverso la frontiera.

La frequenza dei monitoraggi si stabilisce sulla base dei dati necessari per determinare rischio e stato dei corpi idrici e, laddove

necessario, per supportare la progettazione e valutazione dei

programmi di misure.

La frequenza di monitoraggio dipende principalmente dalle caratteristiche di un corpo idrico e dal sito di monitoraggio. I siti con una significativa variabilità annuale devono essere monitorati più frequentemente rispetto a siti con minore variabilità. In generale un monitoraggio trimestrale sarà sufficiente per il monitoraggio quantitativo dove la variabilità è bassa, ma un monitoraggio giornaliero è preferito, in particolare quando si misurano le portate. La frequenza deve essere rivista quando migliora

la comprensione della risposta e del comportamento dell'acquifero e in relazione all'importanza di ciascun cambiamento delle pressioni

sul corpo idrico sotterraneo. Questo assicura che sia mantenuto un

programma caratterizzato da un basso rapporto costi/efficacia.

4.4 Controlli di qualità

Per il campionamento e l'analisi devono essere stabilite procedure appropriate per il controllo di qualità; tali misure sono necessarie

per ridurre al minimo le incertezze.

Gli elementi minimi che devono essere presi in considerazione nei

controlli di qualità sono:

a) identificazione e registrazione dei campioni;

b) metodi di campionamento, pianificazione del campionamento e report

per esercizi di campo;

c) trasporto e magazzinaggio del campione;

d) validazione dei metodi analitici;

e) procedure per le misure analitiche;

f) controlli di qualità interni dei metodi;

g) partecipazione in schemi esterni per i controlli di qualità

intercalibrazione);

h) elaborazione dei risultati;

i) tracciabilità dei documenti e delle misure.

Per i laboratori di analisi l'accreditamento deve avvenire ai sensi della ISO 17025.

4.5 Protocollo per il campionamento-ISO raccomandate

Un appropriato piano di campionamento deve includere la selezione dei siti di campionamento, la frequenza e la durata del campionamento, le

procedure di campionamento, il trattamento dei campioni e l'analisi dei campioni.

Le procedure di campionamento e di trattamento del campione dovranno riferirsi a linee guida e/o standard internazionali incluse parti

rilevanti della norma ISO 5667 nello stato di ultima revisione.

Allo stato attuale le parti della norma ISO 5667 utili per il

monitoraggio delle acque sotterranee sono le seguenti:

La norma ISO 5667-1: 2006 fornisce i principi per una corretta

progettazione del campionamento negli ambienti acquatici.

La norma ISO 5667-3: 2003 fornisce indicazioni riguardo alla preparazione, stabilizzazione, trasporto e conservazione dei campioni

di acqua.

La norma ISO 5667-11: 1993 fornisce i principi a) per la

progettazione dei programmi di campionamento, b) le tecniche di

campionamento, c) la manipolazione dei campioni e d) il sistema di

identificazione del campione e le procedure di registrazione e

tracciabilità delle acque sotterranee;

La norma ISO 5667-18: 2001 fornisce dei principi per i metodi di

campionamento delle acque sotterranee nei siti contaminati.

La norma ISO 5667-14: 1993 fornisce linee guida per il controllo di qualità delle operazioni di campionamento e trattamento del

campione.

APPENDICE

SEZIONE A

Tabella 1a. Elenco dei tipi fluviali presenti in Italia

settentrionale e inclusi nel sistema MacrOper

In molti casi, cioè quando siano disponibili valori di riferimento distinti per le aree di pool, riffle o riferiti ad una raccolta proporzionale generica di invertebrati bentonici, il tipo è

riportato in più righe. Ciò è stato ritenuto utile per rendere

più agevole associare i valori riportati in Tabella 1b ai tipi

fluviali qui elencati. La prima colonna 'ord') rappresenta

l'elemento di unione tra le tre tabelle e consente di associare un

tipo fluviale in una determinata area regionale tra le tre tabelle.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 1b. Valori di riferimento per le metriche componenti e per lo

STAR ICMi nei tipi fluviali dell'Italia settentrionale inclusi nel

sistema MacrOper

In tabella vengono anche indicati i limiti di classe. I valori sono riportati, quando disponibili, in funzione di dove si effettui la

raccolta dei macroinvertebrati: per aree di pool, riffle o

campionamento generico.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 2a. Elenco dei tipi fluviali presenti in Italia centrale e

inclusi nel sistema MacrOper

In molti casi, cioè quando siano disponibili valori di riferimento distinti per le aree di pool, riffle o riferiti ad una raccolta proporzionale generica di invertebrati bentonici, il tipo è

riportato in più righe. Ciò è stato ritenuto utile per rendere

più agevole associare i valori riportati in Tabella 2b ai tipi

fluviali qui elencati. La prima colonna 'ord') rappresenta

l'elemento di unione tra le due tabelle e consente di associare un

tipo fluviale in una determinata area regionale tra le due tabelle.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 2b. Valori di riferimento per le metriche componenti e per lo STAR ICMi nei tipi fluviali dell'Italia centrale inclusi nel sistema MacrOper

In tabella vengono anche indicati i limiti di classe. I valori sono riportati in funzione di dove si effettui la raccolta dei macroinvertebrati: per aree di pool, riffle o campionamento generico.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 3a. Elenco dei tipi fluviali presenti in Italia meridionale e

inclusi nel sistema MacrOper

In molti casi, cioè quando siano disponibili valori di riferimento distinti per le aree di pool, riffle o riferiti ad una raccolta proporzionale generica di invertebrati bentonici, il tipo è riportato in più righe. Ciò è stato ritenuto utile per rendere più agevole associare i valori riportati nella successiva tabella 3b

ai tipi fluviali qui elencati. La prima colonna 'ord') rappresenta l'elemento di unione tra le due tabelle e consente di associare un

tipo fluviale in una determinata area regionale tra le due tabelle.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 3b. Valori di riferimento per le metriche componenti e per lo

STAR ICMi nei tipi fluviali dell'Italia meridionale inclusi nel

sistema MacrOper

In tabella vengono anche indicati i limiti di classe. I valori sono riportati in funzione di dove si effettui la raccolta dei macroinvertebrati: per aree di pool, riffle o campionamento generico qualora il campione sia disponibile da diversi mesohabitat.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 4. Valori di riferimento per le metriche componenti lo STAR ICMi, per lo STAR ICMi e per l'indice MTS nei fiumi molto grandi e/o non accessibili

Tabella 5. Valori di riferimento per le metriche componenti e per lo STAR ICMi

I valori sono organizzati per macrotipi fluviali, validi per i tipi fluviali non inclusi nelle tabelle di dettaglio relative a Italia settentrionale, centrale e meridionale. Tali valori sono validi per i 2 anni successivi all'emanazione del decreto classificazione, qualora nel frattempo non si rendessero disponibili dati di dettaglio per i singoli tipi fluviali. In tabella vengono anche indicati i limiti di classe. I valori sono riportati in funzione di dove si effettui la

raccolta dei macroinvertebrati: per aree di pool, riffle o

campionamento generico.

Parte di provvedimento in formato grafico

SEZIONE B

Tabella 1. Comunità ittiche attese nelle 9 zone

zoogeografico-ecologiche fluviali principali.

ZONE ZOOGEOGRAFICO-ECOLOGICHE FLUVIALI PRINCIPALI

Comunità ittiche attese

ZONA DEI SALMONIDI DELLA REGIONE PADANA

Salmo trutta) trutta ceppo mediterraneo), Salmo trutta) Marmoratus, Thymallus thymallus, Phoxinus phoxinus, Cottus gobio.

ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA DELLA REGIONE PADANA

Leuciscus cephalus, Leuciscus souffia muticellus, Phoxinus phoxinus, Chondrostoma genei, Gobio gobio, Barbus plebejus, Barbus meridionalis caninus, Lampetra zanandreai, Anguilla anguilla, Salmo trutta) marmoratus, Sabanejewia larvata, Cobitis taenia bilineata, Barbatula barbatula limitatamente alle acque del Trentino-Alto Adige e del Friuli- Venezia Giulia), Padogobius martensii, Knipowitschia punctatissima limitatamente agli ambienti di risorgiva, dalla Lombardia al Friuli Venezia Giulia)

ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA DELLA REGIONE PADANA

Rutilus erythrophthalmus, Rutilus pigus, Chondrostoma soetta, Tinca tinca, Scardinius erythrophthalmus, Alburnus alburnus alborella, Leuciscus cephalus, Cyprinus carpio, Petromyzon marinus stadi giovanili), Acipenser naccarii almeno stadi giovanili), Anguilla anguilla, Alosa fallax stadi giovanili), Cobitis taenia bilineata, Esox lucius, Perca fluviatilis, Gasterosteus aculeatus, Syngnathus abaster.

ZONA DEI SALMONIDI DELLA REGIONE ITALICO-PENINSULARE

Salmo trutta) trutta ceppo mediterraneo, limitatamente all'Appennino settentrionale), Salmo trutta) macrostigma limitatamente al versante tirrenico di Lazio, Campania, Basilicata e Calabria), Salmo fibreni limitatamente alla risorgiva denominata Lago di Posta Fibreno).

ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA DELLA REGIONE ITALICO-PENINSULARE

Leuciscus souffia muticellus, Leuciscus cephalus, Rutilus rubilio, Alburnus albidus limitatamente alla Campania, Molise, Puglia e Basilicata), Barbus plebejus, Lampetra planeri limitatamente al versante tirrenico di Toscana, Lazio, Campania e Basilicata; nel versante adriatico, la sola popolazione dell'Aterno- Pescara), Anguilla anguilla, Cobitis tenia bilineata, Gasterosteus aculeatus, Salaria fluviatilis, Gobius nigricans limitatamente al versante tirrenico di Toscana, Umbria e Lazio).

ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA DELLA REGIONE ITALICO-PENINSULARE

Tinca tinca, Scardinius erythrophthalmus, Rutilus rubilio, Leuciscus cephalus, Alburnus albidus limitatamente alla Campania, Molise, Puglia e Basilicata), Petromyzon marinus stadi giovanili), Anguilla anguilla, Alosa fallax stadi giovanili), Cobitis taenia bilineata, Esox lucius, Gasterosteus aculeatus, Syngnathus abaster.

ZONA DEI SALMONIDI DELLA REGIONE DELLE ISOLE

Salmo trutta) macrostigma.

ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA DELLA REGIONE DELLE ISOLE:

Anguilla anguilla, Gasterosteus aculeatus, Salaria fluviatilis.

ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA DELLA REGIONE DELLE ISOLE

Cyprinus carpio, Petromyzon marinus stadi giovanili), Anguilla anguilla, Gasterosteus aculeatus, Alosa fallax stadi giovanili), Syngnathus abaster.

Le popolazioni del ceppo mediterraneo di Salmo trutta) trutta hanno naturalmente un areale molto frammentato. Per ogni regione

andrebbe stabilito meglio l'areale.

In Piemonte, a esclusione dei tributari di destra del Po a valle del Tanaro e, nel bacino del Tanaro, a valle della confluenza con il torrente Rea.

In Piemonte, la distribuzione è limitata al solo Verbano.

Non presente in Umbria.

SEZIONE C

Tabella 1. Valore di riferimento mediana siti riferimento) per la componente relativa alla presenza di strutture artificiali nel tratto

considerato indice HMS) e per la componente relativa all'uso del

territorio nelle aree fluviali e perifluviali indice LUI).

Descrizione sommaria dell'ambito

di applicazione | HMS | RQ_HMS | LUI | RQ LUI

Tutti i tipi fluviali | 0| 1| 0| 1

Il valore utilizzato per convertire l'HMS in RQ è pari a 100. Il

valore utilizzato per convertire il LUI in RQ è pari a 39,2.

Tabella 2. Valori di riferimento mediana siti riferimento) per la

componente relativa alla diversificazione e qualità degli habitat

fluviali e ripari indice HQA)

Descrizione sommaria dell'ambito di applicazione

Macrotipi fluviali

HQA

RQ_HQA

Fiumi Appenninici | M1, M2, M4 |64 | 1

Fiumi Appenninici poco | | |

diversificati |M1, M2, M4 |52 | 1

Fiumi Mediterranei temporanei |M5 |58 | 1

Piccoli fiumi di pianura |C, M1 |56 | 1

Tutti gli altri fiumi |- |57 | 1

È opportuno far riferimento alla categoria "Tutti gli altri fiumi" qualora il tipo fluviale in esame, per la sua peculiarità, non

risulti attribuibile con certezza ad una delle macrocategorie

riportate in tabella. Per la conversione dell'HQA in RQ si è

considerato come valore minimo 11 per tutte le categorie.

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