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Art. 11
1. Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell'oggetto degli appalti pubblici.
Il Common Procurement Vocabulary è un sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti da affidare utilizzato con lo scopo di uniformare e standardizzare la descrizione dell'oggetto della gara indicato nel bando a livello europeo, oltre che per fini statistici e di raccolta dati. Tramite i codici CPV gli operatori economici possono ricercare nella banca dati elettronica dove sono pubblicati tutti i bandi europei TED) le gare pubbliche relative ai propri campi di interesse. Il vocabolario comune per gli appalti pubblici CPV), adottato dal regolamento CE)n. 213/2008 è in vigore dal 17.09.2008.
Il CPV comprende un vocabolario principale per la descrizione dell'oggetto degli appalti, che poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.
2. Al fine della definizione della clausola di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, le stazioni appaltanti indicano un'associazione tra i codici CPV individuati anche in maniera prevalente, e uno o più indici ISTAT disaggregati per classificazione ECOICOP relativamente agli indici di prezzi al consumo, o per classificazione ATECO, relativamente agli altri indici) ricompreso tra quelli indicati dal comma 3, lettera b) del medesimo articolo.
3. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3., le stazioni appaltanti utilizzano ai fini del calcolo della variazione del prezzo del contratto il corrispondente indice o il relativo sistema di ponderazione di più indici, come individuato nelle seguenti Tabelle.
4. L'elenco dei CPV è suddiviso in tre Tabelle corrispondenti alle seguenti casistiche:
Parte di provvedimento in formato grafico
5. La stazione appaltante, al fine di applicare l'istituto della revisione dei prezzi:
a) stabilisce l'oggetto dell'appalto in base alle proprie esigenze, osserva in quale CPV rientra l'oggetto specifico dell'appalto e indica il CPV nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato;
b) individua l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in Allegato ;
c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice composto da più indici ISTAT selezionati nell'associazione al CPV, indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.
6. Ai fini dell'operatività della clausola di revisione dei prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procede a calcolare la variazione dell'indice o la media ponderata degli indici selezionati nell'associazione al CPV utilizzando i pesi definiti nei documenti di gara, calcolando la differenza tra il valore al momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale t0).
7.La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato.
Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ai fini dell'applicazione della precedente formula, la stazione appaltante definisce il sistema di pesi maggiormente adeguato a rappresentare l'oggetto della fornitura o dei servizi, indicandola nel bando o procedura di gara. Nel caso dei servizi ad alta intensità di manodopera l'indice composto scelto dalla stazione appaltante potrà tenere conto dell'indice di retribuzione contrattuale di settore. In questi casi, nel determinare il peso relativo dell'indice di riferimento, la stazione appaltante prende a riferimento il valore stimato dell'incidenza della manodopera del servizio offerto, indicato nel bando di gara.
8. Al momento della individuazione degli indici nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l'effettiva disponibilità attraverso consultazione del portale ISTAT.
9. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato..
10. Al fine di individuare i CPV nelle diverse tabelle di ripartizione, si fornisce l'elenco totale dei CPV e la tabella di ripartizione di competenza.
Parte di provvedimento in formato grafico
11. La Tabella D.1. reca l'elenco dei 282 CPV common procurement vocabulary) e le relative associazioni univoche per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b).
Parte di provvedimento in formato grafico
12. La Tabella D.2. reca l'elenco dei 76 CPV common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell'oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante può scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, uno degli indici Istat indicati, ovvero una ponderazione degli stessi.
Parte di provvedimento in formato grafico
13. La Tabella D.3. reca l'elenco dei 54 CPV common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell'oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante può scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, una struttura di pesi da associare agli stessi.
Parte di provvedimento in formato grafico
Qualora l'oggetto della fornitura o del servizio non rientri in quelli riportati nelle Tabelle in Allegato, la stazione appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento.
La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%
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