Codice dei contratti pubblici

Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
Parte V
Parte VI
Parte VII
Art. 224 - Disposizioni ulteriori
Art. 225 - Disposizioni transitorie e di coordinamento
Art. 225 bis - Ulteriori disposizioni transitorie
Art. 226 - Abrogazioni e disposizioni finali
Art. 226 bis - Disposizioni di semplificazione normativa
Art. 227 - Aggiornamenti
Art. 228 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 229 - Entrata in vigore
Art. 182 - Allegato V.1
Art. 2
Art. 3
Art. 37 - Articolo 1
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
Art. 4 - Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali
Art. 5 - Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità
Art. 6 - Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Art. 7 - Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità
Art. 8 - Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento
Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 10 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 40 - Articolo 1
Art. 2 - Esclusioni
Art. 3 - Indizione del dibattito pubblico
Art. 4 - Responsabile del dibattito pubblico
Art. 5 - Funzioni e compiti della stazione appaltante e dell'ente concedente
Art. 6 - Svolgimento del dibattito pubblico
Art. 7 - Conclusione del dibattito pubblico
Art. 1 - Quadro esigenziale
Art. 2 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali
Art. 3 - Documento di indirizzo alla progettazione
Art. 4 - Livelli della progettazione di lavori pubblici
Art. 4 bis - Progettazione di servizi e forniture
Art. 5 - Quadro economico dell'opera o del lavoro
Art. 6 - Progetto di fattibilità tecnico-economica
Art. 6 bis - Progetto di fattibilità per la finanza di progetto
Art. 7 - Relazione generale
Art. 8 - Relazione tecnica
Art. 9 - Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico
Art. 10 - Studio di impatto ambientale
Art. 11 - Relazione di sostenibilità dell'opera
Art. 21 - Appalto su progetto di fattibilità tecnica ed economica
Art. 22 - Progetto esecutivo
Art. 23 - Relazione generale
Art. 24 - Relazioni specialistiche
Art. 25 - Elaborati grafici
Art. 26 - Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo
Art. 27 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Art. 28 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 29 - Quadro di incidenza della manodopera
Art. 30 - Cronoprogramma
Art. 31 - Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico
Art. 32 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
Art. 32 bis - Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa
Art. 32 ter - Capitolato informativo
Art. 33 - Piano particellare di esproprio
Art. 34 - Verifica preventiva della progettazione
Art. 35 - Accreditamento
Art. 36 - Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante
Art. 37 - Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica
Art. 38 - Requisiti per la partecipazione alle gare
Art. 39 - Criteri generali della verifica
Art. 40 - Verifica della documentazione
Art. 41 - Estensione del controllo e momenti della verifica
Art. 42 - Responsabilità
Art. 43 - Garanzie
Art. 44 - Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica
Art. 41 - Articolo 1
Art. 43 - Articolo 1
Art. 45 - Attività di:
Art. 47 - Articolo 1
Art. 2 - Composizione
Art. 3 - Assemblea generale
Art. 4 - Sezioni
Art. 5 - Servizio tecnico centrale
Art. 6 - Osservatorio del Collegio consultivo tecnico
Art. 7 - Regole di funzionamento
Art. 8 - Disposizioni finali
Art. 13 - Articolo 1
Art. 2 - Progettazione
Art. 3 - Modalità di affidamento
Art. 4 - Urbanizzazione a scomputo
Art. 5 - Urbanizzazione primaria
Art. 41 - Articolo 1
Art. 2 - Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016
Art. 2 bis - Metodi di calcolo dei punteggi economici
Art. 41 - Articolo 1
Art. 2 - Struttura e contenuti del prezzario
Art. 3 - Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione
Art. 4 - Ambito oggettivo di applicazione e validità
Art. 5 - La determinazione del prezzo a base di gara
Art. 6 - Organizzazione e attività di coordinamento
Art. 50 - Articolo 1
Art. 2 - Indagini di mercato
Art. 3 - Elenchi di operatori economici
Art. 54 - Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi
Art. 60 - Articolo 1
Art. 2 - Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale
Art. 3 - Attivazione delle clausole di revisione prezzi
Art. 4 - Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori
Art. 5 - Verifica della variazione del costo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi
Art. 6 - Accordi quadro
Art. 7 - Varianti in corso d'opera
Art. 8 - Subappalto
Art. 9 - Appalto integrato
Art. 10 - Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture
Art. 11 - Individuazione degli indici revisionali rilevanti
Art. 12 - Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi
Art. 13 - Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio
Art. 14 - Subappalto
Art. 15 - Copertura economica e finanziaria
Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 4
Art. 5
Art. 5
Art. 11
Art. 57 - Articolo 61, commi 4 e 5
Art. 62 - Articolo 1
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti
Art. 4 - Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti
Art. 5 - Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti
Art. 6 - Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti
Art. 7 - Requisiti per la qualificazione relativa all'affidamento per le centrali di committenza
Art. 8 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione
Art. 9 - Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio
Art. 10 - Domanda di iscrizione
Art. 11 - Revisione della qualificazione
Art. 12 - Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere
Art. 13 - Competenza dell'ANAC
Art. 13 bis - Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza
Art. 13 ter - Disposizioni transitorie
Art. 4 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 70 - PARTE I
Art. 71 - PARTE I
Art. 82 bis - Articolo 1
Art. 2 - Parti dell'accordo e soggetti della collaborazione
Art. 3 - Struttura e contenuti dell'accordo di collaborazione
Art. 4 - Sistema di risoluzione alternativa delle controversie
Art. 84
Art. 87 - I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto
Art. 89
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 100 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Categorie e classifiche
Art. 3 - Qualificazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia
Art. 4 - Sistema di qualità aziendale
Art. 5 - Requisiti generali e di indipendenza delle SOA
Art. 6 - Controlli sulle SOA
Art. 7 - Partecipazioni azionarie
Art. 8 - Requisiti tecnici delle SOA
Art. 9 - Rilascio della autorizzazione
Art. 10 - Elenco delle SOA ed elenchi degli operatori economici qualificati
Art. 11 - Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe
Art. 12 - Vigilanza dell'ANAC
Art. 13 - Sanzioni nei confronti delle SOA
Art. 14 - Sanzioni per violazione da parte degli operatori economici dell'obbligo d'informazione
Art. 15 - Attività delle SOA
Art. 16 - Domanda di qualificazione
Art. 17 - Verifica triennale
Art. 18 - Requisiti degli operatori economici
Art. 19 - Incremento convenzionale premiante
Art. 21 - Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati
Art. 22 - Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero
Art. 23 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale
Art. 24 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
Art. 25 - Direzione tecnica
Art. 26 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
Art. 27 - Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA
Art. 28 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
Art. 29 - Decadenza dell'attestazione di qualificazione
Art. 30 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti
Art. 31 - Società tra concorrenti riuniti o consorziati
Art. 32 - Consorzi stabili
Art. 33 - Requisiti del concessionario
Art. 34 - Requisiti dei professionisti singoli o associati
Art. 35 - Requisiti delle società di professionisti
Art. 36 - Requisiti delle società di ingegneria
Art. 37 - Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura
Art. 38 - Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE
Art. 39 - Requisiti dei raggruppamenti temporanei
Art. 40 - Verifica dei requisiti e delle capacità
Art. 41 - Domanda di qualificazione a contraente generale
Art. 42 - Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione
Art. 43 - Procedimento per il rinnovo dell'attestazione
Art. 44 - Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
Art. 45 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
Art. 46 - Monitoraggio e sperimentazione
Art. 18 - OG 12: Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale
Art. 106 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 114 - Articolo 1
Art. 2 - Ufficio di direzione dei lavori
Art. 3 - Consegna dei lavori
Art. 4 - Accettazione dei materiali
Art. 5 - Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
Art. 6 - Cessioni di crediti
Art. 7 - Riserve
Art. 8 - Sospensione dei lavori
Art. 9 - Gestione dei sinistri
Art. 10 - Risoluzione
Art. 11 - Recesso
Art. 12 - Documenti contabili
Art. 13 - Collaudo tecnico-amministrativo
Art. 14 - Nomina del collaudatore
Art. 15 - Documenti da fornirsi al collaudatore
Art. 16 - Avviso ai creditori
Art. 17 - Termine di conclusione ed estensione delle verifiche di collaudo
Art. 18 - Commissione di collaudo
Art. 19 - Procedimento di collaudo
Art. 21 - Valutazioni dell'organo di collaudo
Art. 22 - Certificato di collaudo
Art. 23 - Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo
Art. 24 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Art. 25 - Lavori non collaudabili
Art. 26 - Ulteriori provvedimenti amministrativi
Art. 27 - Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione
Art. 28 - Certificato di regolare esecuzione
Art. 29 - Compenso spettante ai collaudatori
Art. 29 bis - Compenso della segreteria
Art. 30 - Collaudo statico
Art. 31 - Attività e compiti del direttore dell'esecuzione
Art. 32 - Servizi e forniture di particolare importanza
Art. 33 - Esclusione dall'anticipazione del prezzo
Art. 34 - Contestazioni e riserve
Art. 35 - Valutazione delle variazioni contrattuali
Art. 36 - Verifica di conformità
Art. 37 - Certificato di verifica di conformità
Art. 38 - Certificato di regolare esecuzione
Art. 39 - Norme applicabili
Art. 116 - Articolo 1
Art. 2 - Criteri di determinazione dei costi
Art. 3 - Tavolo tecnico
Art. 120
Art. 131 - Articolo 1
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Esercizi presso i quali può essere erogato
Art. 4 - Caratteristiche dei buoni pasto
Art. 5 - Contenuto degli accordi
Art. 6 - Disposizioni finali
Art. 133 - Articolo 1
Art. 2 - Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
Art. 3 - Specificità degli interventi
Art. 4 - Qualificazione
Art. 5 - Requisiti generali
Art. 6 - Requisiti speciali
Art. 7 - Idoneità professionale e capacità tecniche e professionali
Art. 8 - Capacità economica e finanziaria
Art. 9 - Lavori utili per la qualificazione
Art. 10 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
Art. 11 - Direttore tecnico
Art. 12 - Attività di progettazione
Art. 13 - Progetto di fattibilità tecnico-economica
Art. 14 - Scheda tecnica
Art. 15 - Progetto esecutivo
Art. 16 - Progettazione dello scavo archeologico
Art. 17 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Art. 18 - Verifica dei progetti
Art. 19 - Progettazione, direzione lavori e attività accessorie
Art. 21 - Varianti
Art. 22 - Collaudo
Art. 23 - Lavori di manutenzione
Art. 24 - Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori
Art. 25 - Disposizione transitoria
Art. 135 - CODICE CPV DESCRIZIONE
Art. 136 - Articolo 1
Art. 2 - Programmazione
Art. 3 - Soggetti dell'attività di verifica della progettazione
Art. 4 - Casi di affidamento a un unico operatore economico tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Art. 5 - Lavori di manutenzione
Art. 6 - Enti esecutori del contratto
Art. 7 - Anticipazioni pagamenti
Art. 8 - Tipologie di acquisti sotto soglia funzionali al mantenimento delle strutture e alla continuità delle attività istituzionali e operative dell'amministrazione difesa
Art. 9 - Contratti relativi ai concorsi emergenziali a supporto del Dipartimento della protezione civile
Art. 182 - Articolo 182, comma 2
Art. 1 - Compensi degli arbitri
Art. 2 - Albo degli arbitri, elenco dei periti ed elenco dei segretari
Art. 215 - Articolo 1
Art. 2 - Requisiti e incompatibilità
Art. 3 - Costituzione e insediamento del Collegio
Art. 4 - Decisioni del collegio consultivo tecnico
Art. 5 - Decadenze, dimissioni e revoca
Art. 6 - Osservatorio
Art. 7 - Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico
Art. 8 - Segreteria tecnico amministrativa
Art. 221 - Articolo 1
Art. 2 - Modalità di funzionamento
Art. 3 - Sede
Art. 4 - Funzioni di segreteria e di supporto
Art. 5 - Oneri
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Art. 11

1. Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell'oggetto degli appalti pubblici.

Il Common Procurement Vocabulary è un sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti da affidare utilizzato con lo scopo di uniformare e standardizzare la descrizione dell'oggetto della gara indicato nel bando a livello europeo, oltre che per fini statistici e di raccolta dati. Tramite i codici CPV gli operatori economici possono ricercare nella banca dati elettronica dove sono pubblicati tutti i bandi europei TED) le gare pubbliche relative ai propri campi di interesse. Il vocabolario comune per gli appalti pubblici CPV), adottato dal regolamento CE)n. 213/2008 è in vigore dal 17.09.2008.

Il CPV comprende un vocabolario principale per la descrizione dell'oggetto degli appalti, che poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.

2. Al fine della definizione della clausola di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, le stazioni appaltanti indicano un'associazione tra i codici CPV individuati anche in maniera prevalente, e uno o più indici ISTAT disaggregati per classificazione ECOICOP relativamente agli indici di prezzi al consumo, o per classificazione ATECO, relativamente agli altri indici) ricompreso tra quelli indicati dal comma 3, lettera b) del medesimo articolo.

3. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3., le stazioni appaltanti utilizzano ai fini del calcolo della variazione del prezzo del contratto il corrispondente indice o il relativo sistema di ponderazione di più indici, come individuato nelle seguenti Tabelle.

4. L'elenco dei CPV è suddiviso in tre Tabelle corrispondenti alle seguenti casistiche:

Parte di provvedimento in formato grafico

5. La stazione appaltante, al fine di applicare l'istituto della revisione dei prezzi:

a) stabilisce l'oggetto dell'appalto in base alle proprie esigenze, osserva in quale CPV rientra l'oggetto specifico dell'appalto e indica il CPV nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato;

b) individua l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in Allegato ;

c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice composto da più indici ISTAT selezionati nell'associazione al CPV, indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.

6. Ai fini dell'operatività della clausola di revisione dei prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procede a calcolare la variazione dell'indice o la media ponderata degli indici selezionati nell'associazione al CPV utilizzando i pesi definiti nei documenti di gara, calcolando la differenza tra il valore al momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale t0).

7.La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato.

Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:

Parte di provvedimento in formato grafico

Ai fini dell'applicazione della precedente formula, la stazione appaltante definisce il sistema di pesi maggiormente adeguato a rappresentare l'oggetto della fornitura o dei servizi, indicandola nel bando o procedura di gara. Nel caso dei servizi ad alta intensità di manodopera l'indice composto scelto dalla stazione appaltante potrà tenere conto dell'indice di retribuzione contrattuale di settore. In questi casi, nel determinare il peso relativo dell'indice di riferimento, la stazione appaltante prende a riferimento il valore stimato dell'incidenza della manodopera del servizio offerto, indicato nel bando di gara.

8. Al momento della individuazione degli indici nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l'effettiva disponibilità attraverso consultazione del portale ISTAT.

9. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato..

10. Al fine di individuare i CPV nelle diverse tabelle di ripartizione, si fornisce l'elenco totale dei CPV e la tabella di ripartizione di competenza.

Parte di provvedimento in formato grafico

11. La Tabella D.1. reca l'elenco dei 282 CPV common procurement vocabulary) e le relative associazioni univoche per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b).

Parte di provvedimento in formato grafico

12. La Tabella D.2. reca l'elenco dei 76 CPV common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell'oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante può scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, uno degli indici Istat indicati, ovvero una ponderazione degli stessi.

Parte di provvedimento in formato grafico

13. La Tabella D.3. reca l'elenco dei 54 CPV common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell'oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante può scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, una struttura di pesi da associare agli stessi.

Parte di provvedimento in formato grafico

Qualora l'oggetto della fornitura o del servizio non rientri in quelli riportati nelle Tabelle in Allegato, la stazione appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento.

La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%

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