Codice dei contratti pubblici

Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
Parte V
Parte VI
Parte VII
Art. 224 - Disposizioni ulteriori
Art. 225 - Disposizioni transitorie e di coordinamento
Art. 225 bis - Ulteriori disposizioni transitorie
Art. 226 - Abrogazioni e disposizioni finali
Art. 226 bis - Disposizioni di semplificazione normativa
Art. 227 - Aggiornamenti
Art. 228 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 229 - Entrata in vigore
Art. 182 - Allegato V.1
Art. 2
Art. 3
Art. 37 - Articolo 1
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
Art. 4 - Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali
Art. 5 - Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità
Art. 6 - Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Art. 7 - Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità
Art. 8 - Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento
Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 10 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 40 - Articolo 1
Art. 2 - Esclusioni
Art. 3 - Indizione del dibattito pubblico
Art. 4 - Responsabile del dibattito pubblico
Art. 5 - Funzioni e compiti della stazione appaltante e dell'ente concedente
Art. 6 - Svolgimento del dibattito pubblico
Art. 7 - Conclusione del dibattito pubblico
Art. 1 - Quadro esigenziale
Art. 2 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali
Art. 3 - Documento di indirizzo alla progettazione
Art. 4 - Livelli della progettazione di lavori pubblici
Art. 4 bis - Progettazione di servizi e forniture
Art. 5 - Quadro economico dell'opera o del lavoro
Art. 6 - Progetto di fattibilità tecnico-economica
Art. 6 bis - Progetto di fattibilità per la finanza di progetto
Art. 7 - Relazione generale
Art. 8 - Relazione tecnica
Art. 9 - Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico
Art. 10 - Studio di impatto ambientale
Art. 11 - Relazione di sostenibilità dell'opera
Art. 21 - Appalto su progetto di fattibilità tecnica ed economica
Art. 22 - Progetto esecutivo
Art. 23 - Relazione generale
Art. 24 - Relazioni specialistiche
Art. 25 - Elaborati grafici
Art. 26 - Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo
Art. 27 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Art. 28 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 29 - Quadro di incidenza della manodopera
Art. 30 - Cronoprogramma
Art. 31 - Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico
Art. 32 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
Art. 32 bis - Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa
Art. 32 ter - Capitolato informativo
Art. 33 - Piano particellare di esproprio
Art. 34 - Verifica preventiva della progettazione
Art. 35 - Accreditamento
Art. 36 - Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante
Art. 37 - Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica
Art. 38 - Requisiti per la partecipazione alle gare
Art. 39 - Criteri generali della verifica
Art. 40 - Verifica della documentazione
Art. 41 - Estensione del controllo e momenti della verifica
Art. 42 - Responsabilità
Art. 43 - Garanzie
Art. 44 - Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica
Art. 41 - Articolo 1
Art. 43 - Articolo 1
Art. 45 - Attività di:
Art. 47 - Articolo 1
Art. 2 - Composizione
Art. 3 - Assemblea generale
Art. 4 - Sezioni
Art. 5 - Servizio tecnico centrale
Art. 6 - Osservatorio del Collegio consultivo tecnico
Art. 7 - Regole di funzionamento
Art. 8 - Disposizioni finali
Art. 13 - Articolo 1
Art. 2 - Progettazione
Art. 3 - Modalità di affidamento
Art. 4 - Urbanizzazione a scomputo
Art. 5 - Urbanizzazione primaria
Art. 41 - Articolo 1
Art. 2 - Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016
Art. 2 bis - Metodi di calcolo dei punteggi economici
Art. 41 - Articolo 1
Art. 2 - Struttura e contenuti del prezzario
Art. 3 - Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione
Art. 4 - Ambito oggettivo di applicazione e validità
Art. 5 - La determinazione del prezzo a base di gara
Art. 6 - Organizzazione e attività di coordinamento
Art. 50 - Articolo 1
Art. 2 - Indagini di mercato
Art. 3 - Elenchi di operatori economici
Art. 54 - Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi
Art. 60 - Articolo 1
Art. 2 - Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale
Art. 3 - Attivazione delle clausole di revisione prezzi
Art. 4 - Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori
Art. 5 - Verifica della variazione del costo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi
Art. 6 - Accordi quadro
Art. 7 - Varianti in corso d'opera
Art. 8 - Subappalto
Art. 9 - Appalto integrato
Art. 10 - Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture
Art. 11 - Individuazione degli indici revisionali rilevanti
Art. 12 - Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi
Art. 13 - Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio
Art. 14 - Subappalto
Art. 15 - Copertura economica e finanziaria
Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 4
Art. 5
Art. 5
Art. 11
Art. 57 - Articolo 61, commi 4 e 5
Art. 62 - Articolo 1
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti
Art. 4 - Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti
Art. 5 - Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti
Art. 6 - Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti
Art. 7 - Requisiti per la qualificazione relativa all'affidamento per le centrali di committenza
Art. 8 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione
Art. 9 - Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio
Art. 10 - Domanda di iscrizione
Art. 11 - Revisione della qualificazione
Art. 12 - Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere
Art. 13 - Competenza dell'ANAC
Art. 13 bis - Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza
Art. 13 ter - Disposizioni transitorie
Art. 4 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 70 - PARTE I
Art. 71 - PARTE I
Art. 82 bis - Articolo 1
Art. 2 - Parti dell'accordo e soggetti della collaborazione
Art. 3 - Struttura e contenuti dell'accordo di collaborazione
Art. 4 - Sistema di risoluzione alternativa delle controversie
Art. 84
Art. 87 - I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto
Art. 89
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 100 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Categorie e classifiche
Art. 3 - Qualificazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia
Art. 4 - Sistema di qualità aziendale
Art. 5 - Requisiti generali e di indipendenza delle SOA
Art. 6 - Controlli sulle SOA
Art. 7 - Partecipazioni azionarie
Art. 8 - Requisiti tecnici delle SOA
Art. 9 - Rilascio della autorizzazione
Art. 10 - Elenco delle SOA ed elenchi degli operatori economici qualificati
Art. 11 - Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe
Art. 12 - Vigilanza dell'ANAC
Art. 13 - Sanzioni nei confronti delle SOA
Art. 14 - Sanzioni per violazione da parte degli operatori economici dell'obbligo d'informazione
Art. 15 - Attività delle SOA
Art. 16 - Domanda di qualificazione
Art. 17 - Verifica triennale
Art. 18 - Requisiti degli operatori economici
Art. 19 - Incremento convenzionale premiante
Art. 21 - Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati
Art. 22 - Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero
Art. 23 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale
Art. 24 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
Art. 25 - Direzione tecnica
Art. 26 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
Art. 27 - Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA
Art. 28 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
Art. 29 - Decadenza dell'attestazione di qualificazione
Art. 30 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti
Art. 31 - Società tra concorrenti riuniti o consorziati
Art. 32 - Consorzi stabili
Art. 33 - Requisiti del concessionario
Art. 34 - Requisiti dei professionisti singoli o associati
Art. 35 - Requisiti delle società di professionisti
Art. 36 - Requisiti delle società di ingegneria
Art. 37 - Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura
Art. 38 - Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE
Art. 39 - Requisiti dei raggruppamenti temporanei
Art. 40 - Verifica dei requisiti e delle capacità
Art. 41 - Domanda di qualificazione a contraente generale
Art. 42 - Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione
Art. 43 - Procedimento per il rinnovo dell'attestazione
Art. 44 - Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
Art. 45 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
Art. 46 - Monitoraggio e sperimentazione
Art. 18 - OG 12: Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale
Art. 106 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 114 - Articolo 1
Art. 2 - Ufficio di direzione dei lavori
Art. 3 - Consegna dei lavori
Art. 4 - Accettazione dei materiali
Art. 5 - Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
Art. 6 - Cessioni di crediti
Art. 7 - Riserve
Art. 8 - Sospensione dei lavori
Art. 9 - Gestione dei sinistri
Art. 10 - Risoluzione
Art. 11 - Recesso
Art. 12 - Documenti contabili
Art. 13 - Collaudo tecnico-amministrativo
Art. 14 - Nomina del collaudatore
Art. 15 - Documenti da fornirsi al collaudatore
Art. 16 - Avviso ai creditori
Art. 17 - Termine di conclusione ed estensione delle verifiche di collaudo
Art. 18 - Commissione di collaudo
Art. 19 - Procedimento di collaudo
Art. 21 - Valutazioni dell'organo di collaudo
Art. 22 - Certificato di collaudo
Art. 23 - Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo
Art. 24 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Art. 25 - Lavori non collaudabili
Art. 26 - Ulteriori provvedimenti amministrativi
Art. 27 - Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione
Art. 28 - Certificato di regolare esecuzione
Art. 29 - Compenso spettante ai collaudatori
Art. 29 bis - Compenso della segreteria
Art. 30 - Collaudo statico
Art. 31 - Attività e compiti del direttore dell'esecuzione
Art. 32 - Servizi e forniture di particolare importanza
Art. 33 - Esclusione dall'anticipazione del prezzo
Art. 34 - Contestazioni e riserve
Art. 35 - Valutazione delle variazioni contrattuali
Art. 36 - Verifica di conformità
Art. 37 - Certificato di verifica di conformità
Art. 38 - Certificato di regolare esecuzione
Art. 39 - Norme applicabili
Art. 116 - Articolo 1
Art. 2 - Criteri di determinazione dei costi
Art. 3 - Tavolo tecnico
Art. 120
Art. 131 - Articolo 1
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Esercizi presso i quali può essere erogato
Art. 4 - Caratteristiche dei buoni pasto
Art. 5 - Contenuto degli accordi
Art. 6 - Disposizioni finali
Art. 133 - Articolo 1
Art. 2 - Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
Art. 3 - Specificità degli interventi
Art. 4 - Qualificazione
Art. 5 - Requisiti generali
Art. 6 - Requisiti speciali
Art. 7 - Idoneità professionale e capacità tecniche e professionali
Art. 8 - Capacità economica e finanziaria
Art. 9 - Lavori utili per la qualificazione
Art. 10 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
Art. 11 - Direttore tecnico
Art. 12 - Attività di progettazione
Art. 13 - Progetto di fattibilità tecnico-economica
Art. 14 - Scheda tecnica
Art. 15 - Progetto esecutivo
Art. 16 - Progettazione dello scavo archeologico
Art. 17 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Art. 18 - Verifica dei progetti
Art. 19 - Progettazione, direzione lavori e attività accessorie
Art. 21 - Varianti
Art. 22 - Collaudo
Art. 23 - Lavori di manutenzione
Art. 24 - Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori
Art. 25 - Disposizione transitoria
Art. 135 - CODICE CPV DESCRIZIONE
Art. 136 - Articolo 1
Art. 2 - Programmazione
Art. 3 - Soggetti dell'attività di verifica della progettazione
Art. 4 - Casi di affidamento a un unico operatore economico tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Art. 5 - Lavori di manutenzione
Art. 6 - Enti esecutori del contratto
Art. 7 - Anticipazioni pagamenti
Art. 8 - Tipologie di acquisti sotto soglia funzionali al mantenimento delle strutture e alla continuità delle attività istituzionali e operative dell'amministrazione difesa
Art. 9 - Contratti relativi ai concorsi emergenziali a supporto del Dipartimento della protezione civile
Art. 182 - Articolo 182, comma 2
Art. 1 - Compensi degli arbitri
Art. 2 - Albo degli arbitri, elenco dei periti ed elenco dei segretari
Art. 215 - Articolo 1
Art. 2 - Requisiti e incompatibilità
Art. 3 - Costituzione e insediamento del Collegio
Art. 4 - Decisioni del collegio consultivo tecnico
Art. 5 - Decadenze, dimissioni e revoca
Art. 6 - Osservatorio
Art. 7 - Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico
Art. 8 - Segreteria tecnico amministrativa
Art. 221 - Articolo 1
Art. 2 - Modalità di funzionamento
Art. 3 - Sede
Art. 4 - Funzioni di segreteria e di supporto
Art. 5 - Oneri
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Art. 57

Articolo 61, commi 4 e 5

Articolo 1.

1. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli operatori economici di cui al comma 2 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonchè dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonchè dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006,

n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, ovvero dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonchè modalità innovative di organizzazione del lavoro;

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei

anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali;

d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

e) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999;

f) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore a quella prevista nel medesimo comma 4, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonchè di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del codice, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del codice e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegate per le pari opportunità e la famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

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