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Art. 5
Funzioni e compiti della stazione appaltante e dell'ente concedente
1. La stazione appaltante o l'ente concedente provvede a:
a) elaborare la relazione di progetto dell'opera, scritta in linguaggio chiaro e comprensibile, in cui è motivata l'opportunità dell'intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
b) pubblicare sul proprio sito istituzionale e richiedere la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento della relazione
di cui alla lettera a);
c) comunicare al Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'indizione del procedimento del dibattito pubblico e la relativa conclusione;
d) fornire le informazioni sull'intervento e, ove significativo, sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilità;
e) partecipare in modo attivo alle attività previste dal dibattito pubblico e fornire il supporto necessario per rispondere ai quesiti emersi nel corso del dibattito pubblico;
f) valutare i risultati e le proposte emersi nel corso del dibattito pubblico e redigere un documento conclusivo in cui si evidenzia la volontà o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte;
g) sostenere i costi relativi allo svolgimento del dibattito pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell'intervento di cui all'articolo 41, comma 9, del codice.
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