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Art. 6
Svolgimento del dibattito pubblico
1. Dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, comma 2, decorrono i termini di conclusione di cui all'articolo 40, comma 5, del codice.
2. Il titolare del potere di indire il dibattito pubblico può prorogarne una sola volta e per la durata massima di due mesi il termine di conclusione di cui al comma 1, in caso di comprovata e motivata necessità.
3. Gli enti legittimati ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del codice, nel termine ivi stabilito, possono presentare osservazioni e proposte con le modalità stabilite dal responsabile del dibattito pubblico in conformità alle previsioni dell'articolo 4, comma 3, lettera a).
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