Codice della nautica da diporto

Titolo II
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 - Unità da diporto utilizzata a fini commerciali
Art. 2 bis - Nautica sociale
Art. 3 - Definizioni
Art. 4Abr.
Art. 5Abr.
Art. 6Abr.
Art. 7Abr.
Art. 8Abr.
Art. 9Abr.
Art. 10Abr.
Art. 11Abr.
Art. 12Abr.
Art. 13Abr.
Art. 14 - Rinvio
Art. 15 - Iscrizione
Art. 15 bis - Iscrizione di navi da diporto
Art. 15 ter - Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche
Art. 16 - Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria
Art. 17 - Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto
Art. 18 - Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero
Art. 19 - Iscrizione di imbarcazioni da diporto
Art. 20 - Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto
Art. 21 - Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto ATCN
Art. 22 - Documenti di navigazione e tipi di navigazione
Art. 23 - Licenza di navigazione
Art. 24 - Rinnovo della licenza di navigazione
Art. 24 bis - Dichiarazione di armatore
Art. 25
Art. 26 - Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio
Art. 26 bis - Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare
Art. 27 - Natanti da diporto e moto d'acqua
Art. 27 bis - Unità da diporto a controllo remoto
Art. 28 - Potenza dei motori
Art. 29 - Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza
Art. 30 - Manifestazioni sportive
Art. 30 bis - Navigazione di prototipi a uso sportivo
Art. 31 - Navigazione temporanea
Art. 32 - Autorizzazione alla navigazione temporanea
Art. 33Abr.
Art. 34 - Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto
Art. 35 - Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto
Art. 36 - Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
Art. 36 bis - Titoli professionali del diporto
Art. 37 - Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio
Art. 38 - Ruolino di equipaggio
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Art. 2
Art. 5 - a se installato in un'unità da diporto secondo le istruzioni di installazione che accompagnano il motore, quest'ultimo soddisferà:
Art. 1 - --------------
Codice della nautica da diporto

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Art. 28

Potenza dei motori

Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.

Per ogni singolo motore il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.

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