Codice della nautica da diporto

Titolo II
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 - Unità da diporto utilizzata a fini commerciali
Art. 2 bis - Nautica sociale
Art. 3 - Definizioni
Art. 4Abr.
Art. 5Abr.
Art. 6Abr.
Art. 7Abr.
Art. 8Abr.
Art. 9Abr.
Art. 10Abr.
Art. 11Abr.
Art. 12Abr.
Art. 13Abr.
Art. 14 - Rinvio
Art. 15 - Iscrizione
Art. 15 bis - Iscrizione di navi da diporto
Art. 15 ter - Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche
Art. 16 - Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria
Art. 17 - Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto
Art. 18 - Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero
Art. 19 - Iscrizione di imbarcazioni da diporto
Art. 20 - Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto
Art. 21 - Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto ATCN
Art. 22 - Documenti di navigazione e tipi di navigazione
Art. 23 - Licenza di navigazione
Art. 24 - Rinnovo della licenza di navigazione
Art. 24 bis - Dichiarazione di armatore
Art. 25
Art. 26 - Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio
Art. 26 bis - Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare
Art. 27 - Natanti da diporto e moto d'acqua
Art. 27 bis - Unità da diporto a controllo remoto
Art. 28 - Potenza dei motori
Art. 29 - Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza
Art. 30 - Manifestazioni sportive
Art. 30 bis - Navigazione di prototipi a uso sportivo
Art. 31 - Navigazione temporanea
Art. 32 - Autorizzazione alla navigazione temporanea
Art. 33Abr.
Art. 34 - Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto
Art. 35 - Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto
Art. 36 - Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
Art. 36 bis - Titoli professionali del diporto
Art. 37 - Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio
Art. 38 - Ruolino di equipaggio
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Art. 2
Art. 5 - a se installato in un'unità da diporto secondo le istruzioni di installazione che accompagnano il motore, quest'ultimo soddisferà:
Art. 1 - --------------
Codice della nautica da diporto

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Art. 29

Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza

Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo.

Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.

L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata allo Sportello telematico del diportista STED), che provvede:

all'assegnazione del nominativo internazionale;

al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;

alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.

La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun esame.

Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando io ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.

Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare , o con apparato equivalente, della posizione.

Il comandante dell'unità da diporto è responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.

Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unità da diporto, incluse le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonchè le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica.

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