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Art. 11
ALLEGATO 1 ex Allegato I eecc, All. 1 Codice 2003
ELENCO DELLE CONDIZIONI CHE POSSONO CORREDARE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI, I DIRITTI D'USO DELLO SPETTRO RADIO E I DIRITTI D'USO DELLE RISORSE DI NUMERAZIONE
Il presente allegato riporta l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri parte A), le reti di comunicazione elettronica parte B), i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri parte C), i diritti d'uso dello spettro radio parte D) e i diritti d'uso delle risorse di numerazione parte E).
A. Condizioni generali che devono corredare l'autorizzazione generale
1. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 16.
2. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,.
3. Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell'articolo 11 e per altri scopi contemplati dall'articolo 21.
4. Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformità del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80 e del Codice in materia dei dati personali.
5. Condizioni d'uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità.
6. Condizioni d'uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità.
7. Obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 13, applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica.
8. Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme o specifiche di cui all'articolo 39.
9. Obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazione elettronica pubbliche che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico al fine di garantire la connessione da punto a punto, conformemente agli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 3 e 4, nonchè, ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorità competenti alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione.
10. Misure volte a garantire, per tutte le tecnologie operative, l'attivazione e la continuità del servizio CBS come definito ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.
11. Assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 57 del presente decreto, sin dall'inizio dell'attività.
11-bis. Assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande per i servizi di cui all'articolo 68, senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03.
11-ter. Il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l'Autorità giudiziaria.
11-quater. Il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorità in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela della effettiva concorrenza.
11-quinquies. Il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC.
11-sexies. L'adozione, per i servizi di cui all'articolo 68, di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite access point.
B. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di reti di comunicazione elettronica
1. Interconnessione delle reti conformemente al presente Codice.
2. Obblighi di trasmissione conformemente al presente Codice.
3. Provvedimenti concernenti la protezione della salute pubblica dai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica in conformità del diritto dell'Unione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE.
4. Mantenimento dell'integrità delle reti pubbliche di comunicazione elettronica conformemente al presente Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194.
5. Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Condizioni per l'uso dello spettro radio conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti d'uso individuali in conformità dell'articolo 59 comma 1, e dell'articolo 61 del presente decreto.
C. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, tranne i servizi di comunicazione interpersonali indipendenti dai numeri
1. Interoperabilità dei servizi conformemente al presente decreto.
2. Accessibilità da parte degli utenti finali dei numeri del piano nazionale di numerazione, degli UIFN e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni di cui al presente decreto.
3. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche.
4. Restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti illegali, in conformità del Decreto legislativo 9 aprile 2003 n.70, e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti nocivi ai sensi del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44.
D. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso dello spettro radio
1. Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia entro i limiti di cui all'articolo 58, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità del servizio.
2. Uso effettivo ed efficiente dello spettro radio a norma del presente decreto.
3. Condizioni tecniche e operative necessarie per evitare interferenze dannose e per la protezione della salute pubblica dai campi elettromagnetici, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale.
4. Durata massima in conformità dell'articolo 62, fatte salve eventuali modifiche del Piano di ripartizione delle frequenze nazionali.
5. Trasferimento o affitto dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità del presente decreto.
6. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo 42.
7. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nel quadro della procedura di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione prima della concessione dell'autorizzazione o, se del caso, dell'invito a presentare domanda per i diritti d'uso o se del caso, nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa;
8. Obblighi di aggregare o di condividere lo spettro radio o di consentire l'accesso allo spettro radio ad altri utenti in regioni specifiche o a livello nazionale.
9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle bande di spettro radio.
10. Obblighi specifici di un uso sperimentale delle bande di spettro radio.
E. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione
1. Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 4 comma 1 lettera d).
2. Uso effettivo ed efficiente delle risorse di numerazione in conformità del presente codice.
3. Requisiti in materia di portabilità del numero in conformità del presente codice.
4. Obbligo di rendere disponibili le informazioni relative agli utenti per la fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili per gli scopi di cui all'articolo 98-vicies quinquies.
5. Durata massima in conformità dell'articolo 98-septies, fatte salve eventuali modifiche nei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica.
6. Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità del presente codice, compresa l'eventuale condizione che il diritto d'uso di un numero sia vincolante per tutte le imprese a cui sono trasferiti i diritti.
7. Contributi per i diritti di uso in conformità dell'articolo 98-octies.
8. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati concessi i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.
9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.
10. Obblighi relativi all'uso extraterritoriale dei numeri nell'Unione per assicurare la conformità alle norme sulla tutela dei consumatori e ad altre norme sui numeri degli Stati membri .
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