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Art. 73
ALLEGATO 2 ex allegato II eecc - All. 2 Codice 2003
CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA DIFFUSIONE DI SERVIZI RADIOTELEVISIVI DIGITALI PER I TELESPETTATORI E AGLI ASCOLTATORI NELL'UNIONE
Parte I
Condizioni associate ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell'articolo 73
Per quanto riguarda l'accesso condizionato alla diffusione di servizi radiotelevisivi digitali per i telespettatori e agli ascoltatori dell'Unione, a prescindere dal mezzo trasmissivo gli Stati membri garantiscono, conformemente all'articolo 73, che siano applicate le seguenti condizioni:
a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo transcontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato;
b) tutte le imprese che forniscono servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi radiotelevisivi digitali e dai cui servizi di accesso dipendono le emittenti radiotelevisive per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono:
- proporre a tutti le emittenti radiotelevisive, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto della concorrenza dell'Unione, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi radiotelevisivi trasmessi in digitale da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto della concorrenza dell'Unione,
- tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;
c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto:
- di un'interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure
- di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purchè il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.
Parte II
Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell'articolo 72 comma 2 lettera d)
a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi API);
b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi EPG).
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