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Art. 13
Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29, 5 GHz
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del
diritto d'uso delle frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29,5 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
lunghezza di tratta
collegamenti simplex a due frequenze o duplex
Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la metà fra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.
2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:
larghezza di banda MHz)
coefficiente
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
numero di tratte
coefficiente
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante
dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
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