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Art. 14
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze di oltre 29,5 GHZ
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze oltre i 29,5 GHz utilizzate per l'impianto e
l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che
impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è
fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun
canale assegnato, nelle seguenti misure:
lunghezza di tratta o distanza equivalente
collegamenti simplex a due frequenze o duplex
euro
fino a 2,5 km
150,00
fino a 7,5 km
300,00
fino a 15 km
600,00
Le tratte intermedie per una distanza massima fino a 15 km possono essere accorpate in una distanza equivalente ai soli fini del calcolo del contributo.
2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali
con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:
larghezza di banda MHz)
coefficiente
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
numero di tratte
coefficiente
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
5. Nel caso di utilizzo delle bande di frequenze oltre 50 GHz,
limitatamente alle tratte di lunghezza fino a 600 metri, il
contributo di cui al comma 1 è ridotto dell'80 per cento.
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