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Art. 17
Reti costituite da sole stazioni mobili e portatili
1. Nel caso di reti costituite da soli mezzi mobili o portatili, ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16, il raggio equivalente dell'area di servizio geograficamente predefinita entro i limiti di seguito indicati è fissato come segue:
a) in 1 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 2 W; b) in 15 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 5 W; c) in 30 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 10 W; d) per l'uso di potenze oltre 10 W, ove ammesso, si considerano, ai fini del raggio equivalente, i multipli interi e le frazioni di 10 W di cui al punto c).
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16 è ridotto della metà.
3. Si applicano altresì i commi 4 e 6 dell'articolo 16, qualora
ne ricorra il caso.
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