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Art. 18
Quota apparato per uso della risorsa radioelettrica
1. Per le reti del servizio mobile terrestre è dovuta una quota annuale supplementare di 30,00 euro per ogni stazione fissa, fatta eccezione per la prima, e per ogni apparato mobile o portatile, con esclusione di quelli solo riceventi, relativamente ai primi
cento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto;
agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 15,00 euro.
2. Nel caso di stazioni terminali o periferiche per teleallarmi
o per trasmissione dati bidirezionale il contributo è pari a 12,00
euro relativamente a ciascuno dei primi cinquecento apparati
impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 6,00 euro.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiati, comunque, una volta sola qualora le stazioni e gli apparati utilizzino le altre
frequenze indicate nel progetto.
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