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Art. 19
Calcolo del contributo
1. Nel caso che nelle singole tratte o nelle singole aree sia
impiegato più di un canale ad una o due frequenze il contributo
delle tratte o delle aree è moltiplicato per il numero dei canali.
2. Il contributo annuo di cui agli articoli 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 ed al comma 1 del presente articolo è dato dalla somma dei contributi inerenti alle singole tratte o alle singole aree.
3. Alla somma di cui al comma 2 si aggiunge il contributo di
cui all'articolo 18.
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