Codice delle comunicazioni elettroniche

Parte I
Parte generale
Parte II
Parte III
Art. 98 septies
Parte IV
Parte V
Parte VI
Art. 218 - Abrogazioni
Art. 219 - Disposizione finanziaria
Art. 220 - Disposizioni finali
Art. 221 - Entrata in vigore
Art. 73 - ALLEGATO 2 ex allegato II eecc - All. 2 Codice 2003
Art. 86 - ALLEGATO 3 ex allegato III eecc
Art. 87 - ALLEGATO 4 ex allegato IV eecc
Art. 94 - ALLEGATO 5 ex allegato V eecc
Art. 98 - ALLEGATO 6 ex allegato VI eecc - All. 4 Codice 2003
Art. 98 bis - ALLEGATO 7 ex Allegato VII eecc - All. 11 Codice 2003
Art. 98 quater - ALLEGATO 8 ex allegato VIII eecc - parte dell'All. 5 Codice 2003 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA FORNIRE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 98-quaterdecies
Art. 98 quindecies - ALLEGATO 9 ex art. IX eecc - all. 5 Codice 2003
Art. 98 sedecies - ALLEGATO 10 ex allegato X eecc - All. 6 Codice 2003
Art. 98 vicies - ALLEGATO 11 ex allegato XI eecc - All. 7 Codice 2003
Art. 1 bis - Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre
Art. 2 - Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio
Art. 2 bis - Contributi annui per i collegamenti in ponte radio
Art. 3 - Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri
Art. 4 - Modalità di pagamento
Art. 5 - Contributo annuo per l'uso di risorse scarse
Art. 44 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 107 - Al Ministero delle comunicazioni
Art. 107 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 107 - Al Ministero delle
Art. 107 - Al Ministero delle
Art. 107 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Art. 131 - Frequenze previste per il servizio
Art. 131 - Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale
Art. 131 - 1
Art. 132 - Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale
Art. 116 - CONTRIBUTI
Art. 2 - Modalità di pagamento
Art. 3 - Termini per il pagamento e attestazione
Art. 4 - Ritardato o mancato pagamento
Art. 5 - Contributo per esami
Art. 6 - Contributo per istruttoria
Art. 7 - Contributo per vigilanza e mantenimento
Art. 8 - Definizioni
Art. 9 - Parametri
Art. 10 - Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz
Art. 18 - Quota apparato per uso della risorsa radioelettrica
Art. 19 - Calcolo del contributo
Art. 20 - Collegamenti unidirezionali
Art. 21 - Condivisione di risorse
Art. 22 - Tecnica multiaccesso
Art. 23 - Sistemi multiaccesso numerici
Art. 24 - Servizio mobile marittimo
Art. 25 - Servizio mobile aeronautico
Art. 26 - Servizi di radiodeterminazione radar - radiofari, di frequenze campioni e segnali orari, di ausilio alla meteorologia
Art. 27 - Servizi di radioastronomia ed equiparati
Art. 28 - Sistemi di ricerca spaziale
Art. 29 - Sistemi di esplorazione della Terra via satellite
Art. 30 - Sistemi di operazioni spaziali
Art. 31 - Servizi via satellite
Art. 32 - Esenzioni e riduzioni
Art. 33 - Contributo per istruttoria
Art. 34 - Contributo per vigilanza e mantenimento
Art. 35 - Radioamatori
Art. 36 - ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 23/07/2020, N. 184Abr.
Art. 37 - Attività assimilate a quella in banda cittadina
Art. 38 - Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze
Art. 39 - Sperimentazione
Art. 40 - Modalità particolari di esercizio
Art. 41 - Contitolarità
Art. 42 - Contributi provvisori - conguagli
Art. 134 - Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale
Art. 2 - Patente
Art. 3 - Esami
Art. 4 - Domande ammissione esami
Art. 5 - Esonero prove di esami
Art. 6 - Nominativo
Art. 7 - Acquisizione nominativo
Art. 8 - Ascolto
Art. 9 - Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici
Art. 10 - Autorizzazioni generali speciali
Art. 18 - Sub Allegati
Art. 19 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 1 MARZO 2021 IN G.U. 22/03/2021, N. 70
Art. 20 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 1 MARZO 2021 IN G.U. 22/03/2021, N. 70
Art. 1 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1 - SUB ALLEGATO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 1 MARZO 2021 IN
Art. 1 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 2 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 3 - PROGRAMMA DI ESAME
Art. 3 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 4 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 5 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 8 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 9 - Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 10 - Parte di provvedimento in formato grafico
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Art. 39

Sperimentazione

1. Il richiedente la sperimentazione è tenuto a versare, per l'istruttoria della domanda e dell'eventuale richiesta di rinnovo, purchè a condizioni immutate, un unico importo pari a:

a) euro 250,00 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale;

b) euro 600,00 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale con concessione del diritto d'uso delle frequenze.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), entro dieci giorni dal ricevimento della domanda il Ministero dà notizia all'interessato dell'avvio dell'istruttoria. Nei 30 giorni dal ricevimento della domanda il Ministero comunica all'interessato:

a) l'eventuale parere negativo motivato: in tal caso il versamento della somma di cui al comma 1 rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato;

b) il parere positivo e l'autorizzazione ad espletare la sperimentazione, previo pagamento dei contributi dovuti per l'uso delle frequenze e per l'attività di verifica e controllo, da effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione;

c) la necessità di un'ulteriore istruttoria per l'avviso definitivo.

3. Il Ministero, nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, comunica, nei termini previsti per il rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze, l'autorizzazione alla sperimentazione con l'invito a corrispondere i contributi per l'uso delle frequenze e per l'attività di vigilanza e di mantenimento.

4. Nel caso che l'istruttoria porti ad una pronuncia negativa, resta acquisito all'entrata dello Stato il contributo previsto dal comma 1.

5. Se la pronuncia è positiva, il soggetto interessato è tenuto a corrispondere un contributo per l'attività di vigilanza e mantenimento pari:

a) a euro 150,00 nel caso di cui al comma 1, lett. a);

b) a euro 350,00 nel caso di cui al comma 1, lett. b).

6. Il soggetto deve versare, per l'utilizzo di risorsa scarsa, ove previsto, per ogni mese o frazione:

a) per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, destinato ai servizi mobili di larghezza fino a 12,5 kHz, il contributo: di euro 150,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km; euro 350,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km; euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km; euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km; euro 3.000,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km;

b) nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz si applica il comma 4 dell'articolo 16;

c) per l'uso di un collegamento fisso o mobile , anche a supporto delle richieste di cui al punto a), con uso di frequenze superiori a 1.000 MHz, è dovuto un contributo pari a un quinto del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 a seconda delle fattispecie.

7. In caso di richiesta per sperimentazione a mezzo dei collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni mese o frazione, pari a un quinto del contributo fissato nei medesimi articoli.

8. Rientrano nella sperimentazione le prove di radiopropagazione o per ricerche ed esperienze radioelettriche, condotte dalla ditta installatrice nell'interesse del soggetto richiedente.

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