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Art. 40
Modalità particolari di esercizio
1. Nell'ipotesi di disservizio per mancato funzionamento di stazioni ripetitrici, comprese in reti radio installate per la prevenzione degli incendi e dei danni conseguenti, è ammesso il temporaneo esercizio del sistema utilizzando le frequenze assegnate con modalità diverse e senza il pagamento di ulteriori contributi.
Tale modalità è anche ammessa per motivi di emergenza e ai fini di sicurezza della vita umana in caso di avaria del ripetitore interessato.
2. Le applicazioni di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), ed all'articolo 105, comma 1, lettere a) e b), del Codice, sono soggette, rispettivamente, ad autorizzazione generale ed a libero uso soltanto se utilizzano antenne interne o antenne omnidirezionali dedicate o antenne che, comunque, rispettino i limiti di potenza ERP indicati nella raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, nel rispetto dei limiti delle applicazioni a corto raggio e dei limiti e delle specifiche disposizioni riportate nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Nel caso di richiesta di utilizzo di antenne esterne, diverse da quelle prima indicate, le applicazioni anzidette, sempre che non siano espressamente vietate, sono soggette a concessione del diritto d'uso delle frequenze, con opportuna scelta delle medesime da parte del Ministero nel rispetto degli articoli 10 e 11.
3. Le applicazioni di tecnologie multiaccesso numeriche a suddivisione di frequenza FDMA) facenti uso di canalizzazione inferiore o pari a 12,5 kHz, o in ogni caso di tecnologie che prevedono canalizzazioni a 12,5 kHz o a 25 kHz, possono essere autorizzate nelle bande di frequenze previste per il servizio multiaccesso analogico come stabilito nell'articolo 131 del Codice, fatta salva la compatibilità di condivisione fra la tipologia analogica e quella numerica da accertarsi in sede di rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze. Per i contributi relativi si applicano le disposizioni relative ai contributi per l'uso di risorsa scarsa di cui al presente allegato.
4. Le autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze possono essere rilasciate con estensione ad aree marittime prospicienti le coste fino a 10 miglia marine; tali aree, ai fini dei contributi, sono considerate come quelle terrestri, sulle quali insistono le stazioni fisse ed i ripetitori. Restano fermi i normali obblighi per i servizi marittimi, qualora previsti.
4-bis. Per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle attività legate alla prevenzione delle calamità naturali ed alla salvaguardia della vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonchè per le finalità di ordine pubblico, gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso del Ministero, possono rendere partecipi all'utilizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti. In questo caso l'obbligo del pagamento dei corrispettivi rimane in capo all'Ente titolare dell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione a quest'ultimo della minore tra le riduzioni di cui all'articolo 32, sempre che siano applicabili ai servizi svolti.
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