Codice di giustizia contabile

Art. 1 - Approvazione del codice e delle disposizioni connesse
Art. 2 - Entrata in vigore
Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
Parte V
Parte VI
Parte VII
Parte VIII
Parte e
Art. 1 - Richiesta di comunicazione degli atti
Art. 2 - Distribuzione degli incarichi
Art. 3 - Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi
Art. 4 - Registri di segreteria
Art. 5 - Delle notificazioni dell'ufficiale giudiziario
Art. 6 - Potere delle parti sui fascicoli
Art. 7 - Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi
Art. 8 - Ordine di discussione e svolgimento delle cause
Art. 9 - Calendario del processo
Art. 10 - Rinvio della discussione
Art. 11 - Produzione dei documenti
Art. 12 - Istanza di esibizione
Art. 13 - Notificazione dell'ordinanza di esibizione
Art. 14 - Informazioni della pubblica amministrazione
Art. 15 - Divieto di private informazioni
Art. 16 - Produzione delle memorie
Art. 24 - Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive
Art. 25 - Norma di rinvio
Art. 25 bis - Tirocinio formativo presso la Corte dei conti
Art. 1 - Ultrattività della disciplina previgente
Art. 2 - Disposizioni particolari
Art. 3 - Disposizioni particolari per giudizi pensionistici
Art. 4 - Abrogazioni
Codice di giustizia contabile

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Art. 2

Disposizioni particolari

1. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capi I, II e III del codice, che disciplinano l'istruttoria del pubblico ministero, si applicano alle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del codice, fatti salvi gli atti già compiuti secondo il regime previgente. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titoli II, III, IV e V si applicano anche ai giudizi in corso.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

3. Le disposizioni di cui alla Parte III del codice si applicano ai conti giudiziali da presentarsi presso l'amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice , qualunque sia l'esercizio di riferimento.

4. Le disposizioni della Parte VI del codice, che disciplina i procedimenti di impugnazione, si applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

5. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le quali stia decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 193, 194 e 199 del codice.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 212, 213, 214, 215 e 216 del codice, che disciplinano l'esecuzione della sentenza, si applicano relativamente alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

6-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del codice, non si applica agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, i quali proseguono sino alla relativa scadenza.

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