Codice di giustizia contabile

Art. 1 - Approvazione del codice e delle disposizioni connesse
Art. 2 - Entrata in vigore
Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
Parte V
Parte VI
Parte VII
Parte VIII
Parte e
Art. 1 - Richiesta di comunicazione degli atti
Art. 2 - Distribuzione degli incarichi
Art. 3 - Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi
Art. 4 - Registri di segreteria
Art. 5 - Delle notificazioni dell'ufficiale giudiziario
Art. 6 - Potere delle parti sui fascicoli
Art. 7 - Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi
Art. 8 - Ordine di discussione e svolgimento delle cause
Art. 9 - Calendario del processo
Art. 10 - Rinvio della discussione
Art. 11 - Produzione dei documenti
Art. 12 - Istanza di esibizione
Art. 13 - Notificazione dell'ordinanza di esibizione
Art. 14 - Informazioni della pubblica amministrazione
Art. 15 - Divieto di private informazioni
Art. 16 - Produzione delle memorie
Art. 24 - Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive
Art. 25 - Norma di rinvio
Art. 25 bis - Tirocinio formativo presso la Corte dei conti
Art. 1 - Ultrattività della disciplina previgente
Art. 2 - Disposizioni particolari
Art. 3 - Disposizioni particolari per giudizi pensionistici
Art. 4 - Abrogazioni
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Art. 3

Disposizioni particolari per giudizi pensionistici

1. Le disposizioni di cui alla Parte IV del codice, che disciplinano il giudizio pensionistico, si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso depositato a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 170 del codice, sull'appello in materia pensionistica, si applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

3. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le quali stia decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 170, comma 4, 193 e 194 del medesimo codice.

4. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti, in primo grado ed in appello, alla data di entrata in vigore del codice, le parti, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla stessa data, presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente.

Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite.

5. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica.

Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali.

6. Se, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al comma 4, la parte deposita un atto, sottoscritto personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto e dispone ai sensi degli articoli 155, comma 4, e 181 del codice.

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