Codice di giustizia contabile

Art. 1 - Approvazione del codice e delle disposizioni connesse
Art. 2 - Entrata in vigore
Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
Parte V
Parte VI
Parte VII
Parte VIII
Parte e
Art. 1 - Richiesta di comunicazione degli atti
Art. 2 - Distribuzione degli incarichi
Art. 3 - Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi
Art. 4 - Registri di segreteria
Art. 5 - Delle notificazioni dell'ufficiale giudiziario
Art. 6 - Potere delle parti sui fascicoli
Art. 7 - Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi
Art. 8 - Ordine di discussione e svolgimento delle cause
Art. 9 - Calendario del processo
Art. 10 - Rinvio della discussione
Art. 11 - Produzione dei documenti
Art. 12 - Istanza di esibizione
Art. 13 - Notificazione dell'ordinanza di esibizione
Art. 14 - Informazioni della pubblica amministrazione
Art. 15 - Divieto di private informazioni
Art. 16 - Produzione delle memorie
Art. 24 - Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive
Art. 25 - Norma di rinvio
Art. 25 bis - Tirocinio formativo presso la Corte dei conti
Art. 1 - Ultrattività della disciplina previgente
Art. 2 - Disposizioni particolari
Art. 3 - Disposizioni particolari per giudizi pensionistici
Art. 4 - Abrogazioni
Codice di giustizia contabile
Parte VII
Titolo I
Capo II

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Art. 216

Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario

1. Nel caso in cui l'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale proceda al recupero mediante l'esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario ai sensi del Libro III del codice di procedura civile, il pubblico ministero contabile, svolti, se necessario, accertamenti patrimoniali finalizzati a verificare le condizioni di solvibilità del debitore e la proficuità dell'esecuzione, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 214, comma 6, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 214, comma 7, a richiesta dell'amministrazione o ente esecutante può fornire istruzioni finalizzate al tempestivo e regolare svolgimento delle attività esperibili innanzi al giudice dell'esecuzione.

2. L'amministrazione o ente che esercita l'azione tiene informato il pubblico ministero dell'andamento della procedura esecutiva, sottoponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al riguardo.

3. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.

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