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Art. 217
Giudice dell'ottemperanza
1. Il ricorso per ottenere l'esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.
2. Il giudice monocratico esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d'appello, nonchè per le sentenze confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di primo grado.
3. Negli altri casi, per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali d'appello provvedono queste ultime.
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