Codice di giustizia contabile

Art. 1 - Approvazione del codice e delle disposizioni connesse
Art. 2 - Entrata in vigore
Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
Parte V
Parte VI
Parte VII
Parte VIII
Parte e
Art. 1 - Richiesta di comunicazione degli atti
Art. 2 - Distribuzione degli incarichi
Art. 3 - Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi
Art. 4 - Registri di segreteria
Art. 5 - Delle notificazioni dell'ufficiale giudiziario
Art. 6 - Potere delle parti sui fascicoli
Art. 7 - Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi
Art. 8 - Ordine di discussione e svolgimento delle cause
Art. 9 - Calendario del processo
Art. 10 - Rinvio della discussione
Art. 11 - Produzione dei documenti
Art. 12 - Istanza di esibizione
Art. 13 - Notificazione dell'ordinanza di esibizione
Art. 14 - Informazioni della pubblica amministrazione
Art. 15 - Divieto di private informazioni
Art. 16 - Produzione delle memorie
Art. 24 - Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive
Art. 25 - Norma di rinvio
Art. 25 bis - Tirocinio formativo presso la Corte dei conti
Art. 1 - Ultrattività della disciplina previgente
Art. 2 - Disposizioni particolari
Art. 3 - Disposizioni particolari per giudizi pensionistici
Art. 4 - Abrogazioni
Codice di giustizia contabile
Parte VII
Titolo I
Capo III

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Art. 218

Procedimento

1. L'azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta.

2. Unitamente al ricorso è depositata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.

3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:

a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità;

b) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;

c) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;

d) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

5. Se è chiesta l'esecuzione di un'ordinanza, il giudice provvede con ordinanza.

6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

7. Il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.

8. I provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza sono impugnabili secondo quanto previsto dalla Parte VI del presente codice.

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