Edizioni Cartacee
Acquista i nostri codici
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le presenti regole deontologiche si applicano all'insieme dei trattamenti effettuati per scopi statistici e scientifici -conformemente agli standard metodologici del pertinente settore disciplinare-, di cui sono titolari università, altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche, nonchè ricercatori che operano nell'ambito di dette università, enti, istituti di ricerca e soci di dette società scientifiche.
2. Le presenti regole deontologiche non si applicano ai trattamenti per scopi statistici e scientifici connessi con attività di tutela della salute svolte da esercenti professioni sanitarie od organismi sanitari, ovvero con attività comparabili in termini di significativa ricaduta personalizzata sull'interessato, che restano regolati dalle pertinenti disposizioni.
Preparati ai Concorsi Pubblici
Rimani sempre aggiornato sulle ultime novità, bandi in uscita e guide allo studio. Visita informazioneconcorsi.it per non perderti nessuna opportunità.