Codice protezione dati personali

Parte I
Parte III
Art. 15Abr.
Art. 16Abr.
Art. 17Abr.
Art. 18Abr.
Art. 19Abr.
Art. 20Abr.
Art. 21Abr.
Art. 22Abr.
Art. 23Abr.
Art. 24Abr.
Art. 25Abr.
Art. 26Abr.
Art. 27Abr.
Art. 28Abr.
Art. 29Abr.
Art. 30Abr.
Art. 31Abr.
Art. 32Abr.
Art. 32 bisAbr.
Art. 33Abr.
Art. 34Abr.
Art. 35Abr.
Art. 36Abr.
Art. 37Abr.
Art. 38Abr.
Art. 39Abr.
Art. 40Abr.
Art. 41Abr.
Art. 42Abr.
Art. 43Abr.
Art. 44Abr.
Art. 45Abr.
Art. 45 bis - Base giuridica
Art. 46Abr.
Art. 47Abr.
Art. 48Abr.
Art. 49Abr.
Art. 50 - Notizie o immagini relative a minori
Art. 51 - Principi generali
Art. 52 - Dati identificativi degli interessati
Art. 53Abr.
Art. 54Abr.
Art. 55Abr.
Art. 56Abr.
Art. 57 - Disposizioni di attuazione
Art. 58 - Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa
Art. 59
Art. 60 - Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
Art. 61
Art. 62Abr.
Art. 63Abr.
Art. 64Abr.
Art. 65Abr.
Art. 66Abr.
Art. 67Abr.
Art. 68Abr.
Art. 69Abr.
Art. 70Abr.
Art. 71Abr.
Art. 72Abr.
Art. 73Abr.
Art. 74Abr.
Art. 75 - Specifiche condizioni in ambito sanitario
Art. 76Abr.
Art. 77 - Modalità particolari
Art. 78
Art. 79
Art. 80 - Informativa da parte di altri soggetti
Art. 81Abr.
Art. 82 - Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica
Art. 83Abr.
Art. 84Abr.
Art. 85Abr.
Art. 86Abr.
Art. 87Abr.
Art. 88Abr.
Art. 89Abr.
Art. 89 bis - Prescrizioni di medicinali
Art. 90Abr.
Art. 91Abr.
Art. 92 - Cartelle cliniche
Art. 93 - Certificato di assistenza al parto
Art. 94Abr.
Art. 95Abr.
Art. 96 - Trattamento di dati relativi a studenti
Art. 97 - Ambito applicativo
Art. 98Abr.
Art. 99 - Durata del trattamento
Art. 100 - Dati relativi ad attività di studio e ricerca
Art. 101 - Modalità di trattamento
Art. 102 - Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica
Art. 103 - Consultazione di documenti conservati in archivi
Art. 104
Art. 105 - Modalità di trattamento
Art. 106 - Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica
Art. 107 - Trattamento di categorie particolari di dati personali
Art. 108 - Sistema statistico nazionale
Art. 109 - Dati statistici relativi all'evento della nascita
Art. 110 - Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
Art. 110 bis - Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici
Art. 111 - Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro
Art. 111 bis - Informazioni in caso di ricezione di curriculum
Art. 112Abr.
Art. 113 - Raccolta di dati e pertinenza
Art. 114 - Garanzie in materia di controllo a distanza
Art. 115 - Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico
Art. 116 - Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato
Art. 117Abr.
Art. 118Abr.
Art. 119Abr.
Art. 120 - Sinistri
Art. 121 - Servizi interessati e definizioni
Art. 122
Art. 123 - Dati relativi al traffico
Art. 124 - Fatturazione dettagliata
Art. 125 - Identificazione della linea
Art. 126 - Dati relativi all'ubicazione
Art. 127 - Chiamate di disturbo e di emergenza
Art. 128 - Trasferimento automatico della chiamata
Art. 129 - Elenchi dei contraenti
Art. 130 - Comunicazioni indesiderate
Art. 131 - Informazioni a contraenti e utenti
Art. 132 - Conservazione di dati di traffico per altre finalità
Art. 132 bis - Procedure istituite dai fornitori
Art. 132 ter - Sicurezza del trattamento
Art. 132 quater - Informazioni sui rischi
Art. 133Abr.
Art. 134Abr.
Art. 135Abr.
Art. 136 - Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
Art. 137 - Disposizioni applicabili
Art. 138 - Segreto professionale
Art. 139 - Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche
Art. 140Abr.
Art. 140 bis - Forme alternative di tutela
Art. 141 - Reclamo al Garante
Art. 142 - Proposizione del reclamo
Art. 143 - Decisione del reclamo
Art. 144 - Segnalazioni
Art. 144 bis - Revenge porn
Art. 145Abr.
Art. 146Abr.
Art. 147Abr.
Art. 148Abr.
Art. 149Abr.
Art. 150Abr.
Art. 151Abr.
Art. 152 - Autorità giudiziaria ordinaria
Art. 153 - Garante per la protezione dei dati personali
Art. 154 - Compiti
Art. 154 bis - Poteri
Art. 154 ter - Potere di agire e rappresentanza in giudizio
Art. 155 - Ufficio del Garante
Art. 156 - Ruolo organico e personale
Art. 157 - Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti
Art. 158 - Accertamenti
Art. 159
Art. 160 - Particolari accertamenti
Art. 160 bis - Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento
Art. 161Abr.
Art. 162Abr.
Art. 162 bisAbr.
Art. 162 terAbr.
Art. 163Abr.
Art. 164Abr.
Art. 164 bisAbr.
Art. 165Abr.
Art. 166 - Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori
Art. 167 - Trattamento illecito di dati
Art. 167 bis - Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
Art. 167 ter - Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
Art. 168 - Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante
Art. 169Abr.
Art. 170 - Inosservanza di provvedimenti del Garante
Art. 171 - Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori
Art. 172 - Pene accessorie
Art. 173Abr.
Art. 174Abr.
Art. 175 - Forze di polizia
Art. 176Abr.
Art. 177Abr.
Art. 178Abr.
Art. 179Abr.
Art. 180Abr.
Art. 181Abr.
Art. 182Abr.
Art. 183 - Norme abrogate
Art. 184Abr.
Art. 185Abr.
Art. 186 - Entrata in vigore
Art. 85 - Visto il Titolo XII del Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 101/2018, che, oltre a ridefinire l'ambito oggettivo del trattamento, includendovi anche quello effettuato nel contesto di attività di manifestazione del pensiero in campo accademico e letterario, prevede specificamente che il trattamento dei dati indicati dagli articoli 9, par. 1, e 10, del regolamento, ovvero dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati, debba avvenire nel rispetto delle regole deontologiche il cui rispetto costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 2-quater, comma 4, del Codice;
Parte di
Art. 14 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 26/3/2019, N. 72
Art. 24 - Visto l'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, relativo all'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche;
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Identificabilità dell'interessato
Art. 4 - Criteri per la valutazione del rischio di identificazione
Art. 4 bis - Trattamento di particolari categorie di dati e di dati relativi a condanne penali e reati, nell'ambito del Programma statistico nazionale
Art. 5 - Trattamento di particolari categorie di dati di cui all'art. 9, par. 1, del regolamento, da parte di soggetti privati
Art. 6 - Informazioni agli interessati
Art. 7 - Comunicazione a soggetti non facenti parte del Sistema statistico nazionale
Art. 14 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 5 ter - Vista la documentazione in atti;
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Presupposti dei trattamenti
Art. 4 - Identificabilità dell'interessato
Art. 5 - Criteri per la valutazione del rischio di identificazione
Art. 6 - Informazioni agli interessati
Art. 7 - Principi applicabili al trattamento delle particolari categorie di dati di cui all'art. 9, § 1 e di dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento
Art. 14 - Adeguamento
Art. 15 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 16 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 17 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 18 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 19 - ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL DECRETO 15 MARZO 2019 IN G.U. 25/3/2019, N. 71
Art. 27 - Visti gli articoli 12 e 154, comma 1, lettera e del Codice in materia di protezione dei dati personali decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Art. 2 - Finalità del trattamento
Art. 3 - Requisiti e categorie dei dati
Art. 4 - Modalità di raccolta e registrazione dei dati
Art. 5 - Informativa
Art. 6 - Conservazione e aggiornamento dei dati
Art. 7 - Utilizzazione dei dati
Art. 14 - Entrata in vigore
Art. 117 - Sottoscritto da:
Art. 20 - Rilevato che, sempre secondo quanto previsto dal citato art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, al termine della suddetta procedura di verifica, le «disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del Codice»;
Art. 2 - Modalità di trattamento
Art. 3 - Informativa unica
Art. 4 - Conservazione e cancellazione dei dati
Art. 5 - Comunicazione e diffusione di dati
Art. 6 - Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore
Art. 7 - Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati
Art. 27 - Visti gli artt. 12 e 154, comma 1, lett. e, del Codice, i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Art. 2 - Individuazione dei requisiti dell'informazione commerciale
Art. 3 - Fonti di provenienza e modalità di trattamento delle informazioni commerciali
Art. 4 - Informativa agli interessati
Art. 5 - Presupposti di liceità del trattamento
Art. 6 - Comunicazione delle informazioni
Art. 7 - Associazione e utilizzazione delle informazioni commerciali
Art. 118 - Elenco sottoscrittori:
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Art. 5 ter

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

Premesso

L'art. 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 101 del 2018 ha conferito al garante il compito di verificare, nel termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore, la conformità al regolamento delle disposizioni contenute nei codici di deontologia e buona condotta di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 al Codice.

Le disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, dovranno essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministero della giustizia, saranno successivamente riportate nell'allegato A al Codice.

Il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A.4 al Codice, cessa di produrre effetti dalla pubblicazione delle predette regole nella Gazzetta Ufficiale art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 101 del 2018).

Resta fermo che successivamente, il Garante potrà promuovere la revisione di tali regole, secondo la procedura di cui all'art. 2-quater del Codice, in base alla quale lo schema delle regole deontologiche, nell'osservanza del principio di rappresentatività, deve essere sottoposto a consultazione pubblica, per almeno sessanta giorni.

Osserva

Nell'ambito del presente provvedimento sono individuate le disposizioni del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A4 al Codice, adottato con provvedimento del garante n. 2 del 16 giugno 2004, Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2004, n. 190, ritenute non conformi al Regolamento e, in allegato sono riportate le disposizioni conformi, ridenominate regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica.

Le regole si applicano ai trattamenti di dati personali effettuati fini statistici, al di fuori del Sistema statistico nazionale, o di ricerca scientifica, fermo restando il rispetto dei principi e degli specifici adempimenti richiesti dal Regolamento e dal Codice.

Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali e il mancato rispetto delle stesse comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 83, paragrafo 5 del Regolamento articoli 2-quater, comma 4, e 166, comma 2, del Codice).

A regime, l'art. 106 del Codice, così come novellato dall'art. 8 dal decreto legislativo n. 101/2018, prevede specificamente che le regole deontologiche individuino garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e si applicano ai soggetti i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica ricompresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

In via generale, si rappresenta che si è tenuto conto dell'esigenza di contemperare il diritto alla libertà di ricerca con altri diritti fondamentali dell'individuo, in ossequio al principio di proporzionalità cons. 4 del Regolamento), verificando la conformità delle disposizioni del Codice di deontologia, in particolare, ai considerando e agli articoli dedicati alla ricerca statistica e scientifica cons. 26, 50, 52, 53, 62, 156, 157, 159, 162, 163, art. 5, comma 1 lettera b) ed e), art. 9, art. 10, e art. 89 § 1, del Regolamento).

1. Modifiche generali.

Preliminarmente, si osserva che si è reso necessario aggiornare i riferimenti normativi presenti nel Codice di deontologia e la semantica utilizzata rispetto al rinnovato quadro normativo europeo e nazionale di riferimento.

Si è reso necessario, inoltre, eliminare il preambolo del Codice di deontologia, dovendosi, in base al richiamato art. 20 del decreto legislativo n. 101 del 2018, ridenominare solo le disposizioni dello stesso.

Cionondimeno, i principi e le fonti di diritto sovranazionale ivi richiamati, sono, in ogni caso, da ritenersi a fondamento dei trattamenti di dati personali effettuati a fini di ricerca scientifica o statistici cons. 159 e 162 del Regolamento).

2. Disposizioni ritenute incompatibili.

All'art. 1, comma 1, lettera c), è stata eliminata la definizione di «dato identificativo indiretto», in quanto tale definizione è stata ritenuta incompatibile con il Regolamento. Il legislatore nazionale, infatti, nell'adeguare il Codice al Regolamento, con il decreto legislativo n. 101 del 2018, ha abrogato l'art. 4, comma 1, lettera c), del Codice, che conteneva la definizione di «dati identificativi», da intendersi come i «dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato».

Resta, invece valida la definizione di «istituto o ente di ricerca», di cui alla lettera e), dell'articolo in esame, che deve esser interpretata alla luce del nuovo quadro normativo di settore di cui all'art. 5-ter del decreto legislativo 33 del 2013, che ha demandato al Comstat l'individuazione, sentito il garante, dei criteri per il riconoscimento degli enti di ricerca e delle strutture di ricerca di istituzioni pubbliche e private, avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attività svolta e all'organizzazione interna in relazione all'attività di ricerca, nonchè alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati.

Tali criteri sono stati di recente individuati nelle linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2018).

L'art. 4, «Identificabilità dell'interessato», è stato ritenuto necessario, in primo luogo, sostituire la parola «identificativi», al comma 1, lettera a), con la seguente locuzione «dati che . identificano» l'unità statistica in quanto la definizione di «dati identificativi» di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del Codice è stata abrogata dal decreto legislativo n. 101 del 2018, e non è più prevista dal Regolamento; in secondo luogo, il comma 1, lettera c), è stato ritenuto incompatibile nella misura in cui introduceva, per la valutazione del rischio di identificabilità degli interessati, dei parametri predefiniti che non sono in linea con il quadro giuridico introdotto dal Regolamento. Rispetto alle indicazioni fornite dal considerando 26, che per l'identificabilità di una persona indica, in particolare, che si tengano in considerazione «tutti i mezzi» di cui il titolare può ragionevolmente avvalersi, la disposizione in esame poneva come parametri predefiniti la tipologia di dati comunicati o diffusi, la proporzione tra i mezzi per l'identificazione e la lesione o il pericolo di lesione dei diritti degli interessati, ciò anche alla luce del vantaggio che ne poteva trarre il titolare. Tale disposizione, quindi, nel fornire ai titolari delle coordinate per valutare l'identificabilità dell'interessato attualmente superate, manifestava anche un approccio alla definizione e valutazione del rischio più circoscritte rispetto a quella del Regolamento in cui tale valutazione deve tener conto delle nuove tecnologie utilizzate, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità di ogni tipo di trattamento, cfr. anche cons. 84, 89, 93 e 95 e articoli 5, § 1, lettera e), 24, 35 e 36 del Regolamento).

L'art. 5, «Criteri per la valutazione del rischio di identificazione», è stato mantenuto considerandosi, in via generale, compatibile con il Regolamento, nella misura in cui si limita a fornire alcuni parametri, orientativi, non esaustivi, per la valutazione del rischio di identificazione degli interessati. Al fine di assicurarne un'applicazione conforme al Regolamento, si è, tuttavia, ritenuto necessario modificarlo con l'aggiunta di un «anche» al primo comma, tra le parole «tiene conto» e «dei seguenti»), affinchè sia chiaro che i parametri ivi indicati devono, comunque, considerarsi meramente esemplificativi e, soprattutto, non alternativi rispetto al nuovo quadro giuridico introdotto dal Regolamento sopra descritto.

Sono stati modificati il titolo del Capo II da «Informativa, comunicazione e diffusione» in «Informazioni agli interessati, comunicazione e diffusione» e la rubrica dell'art. 6 da «Informativa» a «Informazioni agli interessati», per omogeneità con il Regolamento.

L'art. 6, «Informazioni agli interessati», il comma 2 è risultato incompatibile con il Regolamento nella parte in cui prevedeva alcune deroghe all'obbligo di informativa in caso di raccolta dei dati presso gli interessati. In particolare, tale comma è stato eliminato, che consentiva di fornire un'informativa differita, per la parte riguardante le specifiche finalità e modalità del trattamento, qualora ciò risultasse necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine. Ciò, in quanto l'art. 13 del Regolamento non prevede alcuna forma di deroga o semplificazione agli obblighi informativi quando i dati sono raccolti presso gli interessati.

L'art. 6, comma 3, che consente ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, è stato considerato compatibile con il Regolamento e con l'art. 105, comma 3, del Codice, in quanto definisce le specifiche circostanze in cui tale modalità di raccolta è possibile. Sul punto, tuttavia, deve precisarsi che, il principio di responsabilizzazione impone, in ogni caso, al titolare del trattamento di porre in essere specifiche misure per verificare, ed essere in grado di dimostrare, che il rispondente sia effettivamente legittimato a fornire i dati di un terzo.

È stato altresì ritenuto incompatibile l'art. 6, comma 4, che individuava alcuni casi di deroga all'obbligo di fornire, informazioni agli interessati quando i dati sono raccolti presso terzi, disponendo che il titolare dovesse dare preventiva informazione al garante delle modalità prescelte, tra quelle indicate a titolo esemplificativo dalla norma. Parimenti, è stato considerato incompatibile il comma 5 dell'articolo in esame, nella parte in cui, qualora il titolare avesse ritenuto di non utilizzare le forme di pubblicità indicate al comma 4, poteva individuare idonee forme di pubblicità da comunicare preventivamente al garante, che poteva prescrivere eventuali misure e accorgimenti. L'art. 14, § 5, lettera b), del Regolamento ora prevede, infatti, che le informazioni in caso di raccolta di dati presso terzi possano essere omesse nel caso in cui la comunicazione di tali informazioni risultasse impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato. Con particolare riferimento ai trattamenti a fini di ricerca scientifica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'art. 89, § 1, non vi è, inoltre, l'obbligo di informare l'interessato nella misura in cui ciò rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto comunque ad adottare misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni.

L'art. 7 «Consenso» è stato eliminato perchè le condizioni di liceità del trattamento, ed in particolare le condizioni per il consenso, sono disciplinate nel Regolamento articoli 6 e 7).

L'art. 8 «Comunicazione e diffusione dei dati» è stato considerato incompatibile in quanto i presupposti di liceità di tali operazioni di trattamento sono adesso individuate nel Regolamento articoli 6, 9 e 10) e nel Codice articoli 2-ter, 2-sexies, 2-septies e 2-octies).

L'articolo in esame è stato, inoltre, considerato incompatibile nella parte in cui, al comma 4, ultimo alinea, e al comma 5 disciplinava il trasferimento di dati personali verso paesi terzi, adesso normato agli articoli 44 e seguenti del Regolamento.

È stata modificata la rubrica dell'art. 9 da «Trattamento di dati sensibili o giudiziari» in «Trattamento di categorie particolari di dati personali e di dati relativi a condanni penali e reati».

Fermi restando i presupposti di liceità del trattamento dei dati indicati nella rubrica dell'articolo in esame, nel Regolamento articoli 6, e 9 e 10) e nel Codice articoli 2-ter, 2-sexies, 2-septies e 2-octies), l'art. 9, commi 2 e 3, è stato considerato incompatibile con il Regolamento nella misura in cui tali previsioni individuano predefiniti e specifici casi di applicazione del principio di minimizzazione di cui all'art. 5, § 1, lettera c), del Regolamento che pur tendo conto della specificità dei trattamenti effettuati a fini statistici e di ricerca scientifica, richiede, oltre a una valutazione del rischio, caso per caso a cura del titolare, l'individuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dell'interessato articoli 24 e 35 del Regolamento).

L'art. 9, commi 4, lettera c), 5 e 6, è stato, invece, considerato incompatibile laddove individuava condizioni di liceità del trattamento per i dati sensibili o giudiziari differenti rispetto a quelle previste ora dal Regolamento e dal Codice.

L'art. 10 «Dati genetici» è stato considerato incompatibile in quanto il trattamento di tali dati deve essere effettuato in conformità all'art. 9 del Regolamento, all'art. 2-sexies, alle prescrizioni individuate dal garante ai sensi dell'art. 21, del decreto legislativo 101 del 2018 e alle specifiche misure di garanzia che l'Autorità è chiamata ad adottare ai sensi dell'art. 2-septies del Codice.

L'art. 11 «Disposizioni particolari per la ricerca medica, biomedica ed epidemiologica» è stato modificato al comma 4 al solo fine di confermare le tutele assicurate in tale contesto agli interessati, così come individuate dal richiamo, effettuato per relationem, all'art. 84 del Codice, ora abrogato. Restano ferme, in ogni caso, le misure di garanzia che saranno individuate dal garante, ai sensi dell'art. 2-septies, comma 4, lettera c).

L'art. 11, comma 5, è stato, invece, considerato incompatibile, in quanto le circostanze in cui non è necessario acquisire il consenso dell'interessato sono state individuate nel provvedimento prescrittivo adottato dal garante ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 101 del 2018 mentre le condizioni di liceità del trattamento per le finalità in esame sono previste dall'art. 110 del Codice.

È stato modificato il titolo del Capo III da «Sicurezza e regole di condotta» in «Disposizioni finali».

L'art. 14 «Conservazione dei dati» è stato aggiornato al primo comma con il rinvio al principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, § 1, lettera e) del Regolamento. Le parti successive sono state eliminate in quanto sono risultate incompatibili con tale principio che unitamente al principio di responsabilizzazione , impone al titolare una nuova prospettiva e nuovi adempimenti per la valutazione del rischio, al fine di individuare, di volta in volta, adeguate misure, tecniche e organizzative, a garanzia degli interessati articoli 24 e 35 del Regolamento).

L'art. 15 «Misure di sicurezza» è stato ritenuto incompatibile, in quanto gli aspetti relativi alla sicurezza dei dati sono oggetto ora di specifiche previsioni del Regolamento che, nel rispetto del principio di responsabilizzazione, richiede anche un diverso approccio alle misure di sicurezza che devono esser individuate, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita articoli 24 e 25 del Regolamento), in conformità all'art. 32 del Regolamento.

L'art. 16 «Esercizio dei diritti dell'interessato», al comma 1, è stato considerato incompatibile, in quanto consentirebbe al titolare la possibilità di limitare il diritto di rettifica o integrazione senza individuare garanzie adeguate, come richiesto, invece, dall'art. 89 del Regolamento. Il comma 2, è stato riformulato per renderlo conforme al Regolamento.

È stata, infine, aggiornata, la rubrica dell'art. 17, in «Disposizioni finali», onde evitare ambiguità rispetto alle regole deontologiche di cui all'art. 2-quater del Codice e con i futuri codici di condotta, di cui all'art. 40 del Regolamento.

3. Regole deontologiche.

I predetti elementi, relativi all'aggiornamento della disciplina in materia, sono recepiti nelle «Regole deontologiche per il trattamento a fini statistici o di ricerca» in ragione di quanto disposto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018 e riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante.

Tali «Regole deontologiche» sono volte a disciplinare i trattamenti in questione in attesa di un auspicabile aggiornamento delle stesse ai sensi degli articoli 2-quater e 106 e seguenti del Codice.

Pertanto, si dispone la trasmissione delle suddette «Regole deontologiche» all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè al Ministero della giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice.

Tutto ciò premesso il garante

Ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, verificata la conformità al regolamento delle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica, allegato A.4 al Codice, dispone che le medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, siano pubblicate come «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica» e ne dispone, altresì, la trasmissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè al Ministero della giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice.

Roma, 19 dicembre 2018

Il presidente

Soro

Il segretario generale

Busia

Il relatore

Bianchi Clerici

REGOLE DEONTOLOGICHE PER TRATTAMENTI

A FINI STATISTICI O DI RICERCA SCIENTIFICA

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini delle presenti regole si applicano le definizioni elencate nell'art. 4 del Regolamento con le seguenti integrazioni:

a) «risultato statistico», l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;

b) «unità statistica», l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati;

c) «variabile pubblica», il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;

d) «istituto o ente di ricerca», un organismo pubblico o privato per il quale la finalità di statistica o di ricerca scientifica risulta dagli scopi dell'istituzione e la cui attività scientifica è documentabile;

e) «società scientifica», un'associazione che raccoglie gli studiosi di un ambito disciplinare, ivi comprese le relative associazioni professionali.

2. Salvo quando diversamente specificato, il riferimento a trattamenti per scopi statistici si intende comprensivo anche dei trattamenti per scopi scientifici.

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